Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-10-23, n. 202006392

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-10-23, n. 202006392
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006392
Data del deposito : 23 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2020

N. 06392/2020REG.PROV.COLL.

N. 06734/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6734 del 2019, proposto dalla società Orto Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale, in Roma, via Poli. 29;

per l’annullamento ovvero la riforma

della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sezione VII, 15 febbraio 2019 n.892, che ha respinto la domanda risarcitoria proposta con il ricorso n. 1339/2017 R.G. proposto dalla Orto Sole S.r.l. per la condanna della Regione Campania al risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’ art.12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, richiesta con istanza 10 agosto 2015 per realizzare un impianto eolico denominato Lac 14 in Comune di Lacedonia, sul terreno distinto al catasto al foglio 4, particelle 152, 295, 296, 297, 345, 375, 634, 647, 652, 678, 683 e 684, codice progetto 48-180;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati G L L e Rosanna Panariello, questi su delega dichiarata dell’avvocato Beatrice Dell'Isola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente appellante è un’impresa attiva nel settore delle energie alternative;
si controverte del risarcimento del danno ad essa eventualmente spettante in dipendenza dal mancato rilascio, da parte della Regione Campania intimata appellata, dell’autorizzazione da essa richiesta per realizzare un impianto eolico per la produzione di energia elettrica;
i relativi fatti storici nella sostanza sono non controversi in causa, e risultano in massima parte dalla sentenza impugnata, salvo quanto si aggiungerà, nei termini che seguono.

2. Nel corso del 2015, la ricorrente appellante ha presentato complessivamente sedici domande per essere autorizzata ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n.3787 a realizzare in varie località della Regione Campania altrettanti impianti eolici per la produzione di energia elettrica;
ha in particolare presentato la domanda 10 agosto 2015 prot. n.558030 e codice progetto 48-180, relativa ad un impianto denominato Lac 14, da costruire in Comune di Lacedonia sul terreno distinto al catasto di quel Comune al foglio 4, particelle 152, 295, 296, 297, 345, 375, 634, 647, 652, 678, 683 e 684.

3. Ai sensi del comma 4 del citato art. 12 d. lgs. 387/2003, la necessaria autorizzazione “ è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale ”.

4. Ciò posto, la Regione Campania, competente ai sensi dell’art. 12 comma 3 d. lgs. 387/2003 per l’impianto per cui è causa, in ragione della sua potenza, ha convocato la prevista conferenza di servizi con nota 14 dicembre 2015 prot. n.867735 per la seduta del giorno 14 gennaio 2016, alla quale hanno preso parte tutte le amministrazioni interessate.

5. Di conseguenza, come risulta dalla sentenza di I grado e non è contestato in questa sede, il termine ordinario per la conclusione del procedimento unico sarebbe scaduto 90 giorni dopo, ovvero il giorno 13 aprile 2016, tenuto conto di due dati ulteriori. In primo luogo, l’impianto in questione era escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale – VIA, come comunicato in conferenza di servizi dall’Ufficio regionale Valutazioni ambientali. In secondo luogo, sull’area interessata non esistevano vincoli paesaggistici, o comunque vincoli di cui al d. lgs. 42/2004 come comunicato, sempre in conferenza di servizi, rispettivamente dall’Ufficio pianificazione paesaggistica della Regione e dalle Soprintendenze Archeologia e Belle arti e paesaggio.

6. Ciò posto, il procedimento si è svolto così come segue.

6.1 L’amministrazione regionale, con nota 26 gennaio 2016 prot. n. 52359, ha sospeso il procedimento per acquisire ulteriori pareri.

6.2 Con una nuova nota 22 febbraio 2016 prot. n. 123147, l’amministrazione ha riconvocato la conferenza di servizi per il giorno 24 marzo 2016.

6.3 All’esito, con verbale 30 marzo 2016 n.216785, la conferenza di servizi ha espresso parere positivo, ma la Regione non ha adottato il provvedimento autorizzatorio conclusivo del procedimento, neanche dopo solleciti da parte dell’impresa interessata.

7. A questo punto, l’impresa ha presentato al TAR Campania Napoli un unico ricorso cumulativo, rubricato al n. 4569/2016 di quell’ufficio, per l’annullamento del silenzio serbato su tutte le istanze da lei proposte, per l’accertamento dell’obbligo della Regione di concludere i relativi procedimenti con il rilascio delle autorizzazioni richieste e per la condanna della Regione stessa al risarcimento del danno da ritardo. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile con sentenza TAR Campania Napoli sezione VII 7 marzo 2017 n.1309, la quale ha ritenuto che i presupposti di un ricorso cumulativo non vi fossero;
contro questa sentenza, l’impresa ha proposto appello, rubricato al n. 3494/2019 di questo Giudice.

8. Parallelamente, l’impresa ha riproposto le domande di cui sopra, di annullamento del silenzio e di risarcimento del danno, in via distinta per ciascun impianto, e in particolare, per l’impianto che qui interessa, ha presentato il ricorso n. 1339/2017 TAR Campania Napoli.

9. Su questo ricorso, il TAR Campania Napoli, con sentenza 13 luglio 2017 n.3754, ha dichiarato l’obbligo della Regione di provvedere sull’istanza;
ha poi disposto il mutamento del rito per decidere sulla domanda risarcitoria.

10. Sull’originaria istanza dell’impresa, la Regione consta quindi avere pronunciato anzitutto un preavviso di rigetto, con atto 9 dicembre 2016 n.803036, e un ulteriore atto 7 febbraio 2017 prot. n.85102, con cui ha comunicato di ritenere non accoglibili le osservazioni presentate a fronte del preavviso, atto che l’impresa ha qualificato come provvedimento di diniego. L’impresa stessa ha impugnato il preavviso di diniego citato, assieme ad altri pronunciati per gli altri impianti di suo interesse, con il ricorso principale nel ricorso cumulativo n. 341/2017 TAR Campania Napoli;
ha poi impugnato i presunti provvedimenti di rigetto con motivi aggiunti nello stesso ricorso, nel quale ha formulato anche domanda di risarcimento del danno da semplice ritardo. Con sentenza sez. VII 27 dicembre 2017 n.6075 (dalla quale i dati citati), il TAR Campania Napoli ha respinto questo ricorso cumulativo, e contro questa sentenza l’impresa ha proposto appello, rubricato al n. 5631/2018 di questo Giudice.

11. Sempre sull’originaria istanza dell’impresa, la Regione ha pronunciato un diniego espressamente qualificato come tale, con decreto dirigenziale 15 settembre 2017 n.33;
l’impresa ha impugnato tale diniego con ricorso n.837/2018 TAR Campania Napoli, accolto con sentenza sezione VII 4 luglio 2019 n.3669, che non consta impugnata.

12. Ancora parallelamente, in questo procedimento, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto la domanda risarcitoria, in ordine logico per le ragioni che seguono.

12.1 Il Giudice di I grado ha evidenziato che, nel corso del procedimento, la Regione Campania ha approvato la l.r. 5 aprile 2016 n.

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