Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-11, n. 201906927

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-11, n. 201906927
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906927
Data del deposito : 11 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2019

N. 06927/2019REG.PROV.COLL.

N. 00274/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 274 del 2017, proposto dal signor D M, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione IV del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 8084/2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Alessandro Verrico e udito l’avvocato Gemma Suraci, su delega dell’avvocato F S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (R.G. n. 6266/2005), l’odierno appellante impugnava la nota 333_D/97031 del Direttore della Divisione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 14 marzo 2005, con cui era stata respinta la sua domanda di riammissione in servizio nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato formulata con istanze del 15 luglio 2004 e del 22 dicembre 2004.

2. Il T.a.r., Sezione I- ter , con la sentenza n. 8084/2016, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare, risulta correttamente motivato il provvedimento oggetto di impugnazione, in ragione della assenza, in capo al ricorrente, dei presupposti applicativi dell’istituto della riammissione in servizio, atteso che risulta mancare, nella fattispecie in oggetto, la formale acquisizione dello status di agente, utile alla applicazione di tale istituto ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per il tramite del richiamo al disposto di cui all’art. 132 d.P.R. 10 gennaio 1957, n.

3. Il ricorrente, invero, non risulta essere mai stato immesso in ruolo in quanto, alla data della presentazione delle dimissioni (15 aprile 2004), non aveva ancora terminato il corso e non aveva prestato giuramento.

3. Il ricorrente originario ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure in tal modo rubricate:

i ) “ violazione per errata applicazione degli articoli 60 del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, e 132 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3;
eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta
”;

ii ) “ violazione per errata applicazione degli articoli 60 del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, e 132 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, sotto diverso profilo;
eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta a fronte di orientamento giurisprudenziale consolidato
”.

3.1. Il Ministero dell’interno appellato non si è costituito in giudizio.

3.2. Con memoria depositata in giudizio in data 28 agosto 2019, l’appellante ha infine insistito nelle proprie difese e conclusioni.

4. All’udienza del 3 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. Il giudice di prime cure ha così ricostruito la vicenda in scrutinio:

“L’odierno istante, nel 2001, presentava alla Questura di Catania domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di settecento unità di leva quali agenti ausiliari della Polizia di Stato per la formazione del II Contingente 2001 ai sensi della L. n. 343/1980.

Superata la prova scritta veniva convocato presso la Scuola Tecnica di Polizia di Roma per essere sottoposto ai prescritti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, aventi, come la prova scritta, esito positivo.

Di seguito, il ricorrente frequentava – per il periodo dal 3 ottobre 2001 al 3 febbraio 2002 – il corso di addestramento presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, conseguendo al termine del corso la nomina di agente ausiliario di leva e l’incorporazione per otto mesi al Terzo Nucleo del I Reparto mobile di Roma.

Maturati i requisiti, con apposita istanza chiedeva di espletare il periodo di ferma quale agente ausiliario trattenuto ai sensi dell’art. 47 L. n. 121/1981;
il provvedimento di accoglimento della istanza gli veniva notificato in data 23 ottobre 2002.

Con istanza del maggio 2003, il ricorrente chiedeva di frequentare il 58° corso per Agenti Ausiliari trattenuti, domanda accolta con telegramma del 30 settembre 2003, che disponeva l’assegnazione alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia dal 16 ottobre 2003, data di inizio del corso avente durata di sei mesi.

L’odierno ricorrente frequentava regolarmente il corso, sostenendo gli esami finali nei giorni 1, 5 e 6 aprile 2004, e classificandosi al 163° posto della graduatoria nazionale finale con il grado di idoneità 80/100.

Rientrato dalle ferie, l’odierno ricorrente presentava domanda di dimissione con decorrenza dal 15 aprile 2004, motivata con riferimento a gravi esigenze familiari e personali.

Il Ministero dell’interno, con decreto n. 333-D97031/58°/S.L.AUS., firmato dal Direttore Centrale per le risorse umane, disponeva la cessazione del servizio per dimissioni dell’istante a decorrere dal 14 aprile 2004, notificato allo stesso in data 9 giugno 2004.

Tuttavia, il ricorrente presentava due istanze volte ad ottenere la riammissione in servizio nel ruolo di agente ordinario.

Con il provvedimento oggetto di impugnazione, la Amministrazione ha rigettato l’istanza del ricorrente”.

6. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

7. In via preliminare, la Sezione ritiene di evidenziare come la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non sia stata contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all'art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve reputarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

8. Con il primo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata per non aver considerato che il ricorrente aveva pienamente completato e superato il corso, come attestato dal certificato prodotto in atti a firma del Direttore della scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, avendo unicamente mancato, per vicende familiari, di prestare il previsto giuramento.

Tale giuramento, peraltro, sarebbe da ritenere nel caso di specie, secondo l’appellante, una “mera formalità”, in quanto il medesimo, al termine del corso per allievi agenti ausiliari svolto a Campobasso dal 3 ottobre 2001 al 3 febbraio 2002, già aveva prestato regolarmente giuramento ai sensi dell’articolo 62 della legge 121/1982 e veniva incorporato quale agente ausiliario di leva.

La medesima censura viene sostanzialmente ribadita con il secondo motivo di appello, laddove il ricorrente richiama precedenti giurisprudenziali volti ad affermare l’applicazione del combinato disposto degli articoli 60 del d.P.R. 335/1982 e 132 del d.P.R. 3/1957 anche agli allievi agenti trattenuti, poiché soggetti già rientranti nell’ampia nozione di personale del corpo di Pubblica Sicurezza e come tali aventi a tutti gli effetti lo status – e dunque, i diritti – di dipendenti pubblici.

8.1. Le censure, che - in quanto strettamente connesse – vanno trattate unitariamente, non sono fondate.

8.2. Il Collegio preliminarmente rileva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. I, n. 937/2018;
Sez. I, n. 366/2014;
Sez. III, n. 4626/2012;
Sez. I, n. 1108/2009;
Sez. IV, n. 1510/2004;
Sez. V, n. 1804/2005;
Sez. VI, n. 5810/2005;
Sez. VI, n. 5995/2002), la determinazione dell’Amministrazione sulla istanza di riammissione in servizio costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, purché non inficiata da vizi logici;
perciò la latitudine della discrezionalità esercitabile dall’Amministrazione, chiamata a valutare comparativamente l’interesse del richiedente con l’assetto organizzativo dell’ente, restringe il sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità entro i confini della verifica di eventuali indici di eccesso di potere per travisamento di fatti ed illogicità manifesta.

8.3. Fermo restando quanto premesso, occorre inoltre considerare, sotto il profilo normativo, che:

a) l’art 60 (rubricato “ Riammissione in servizio ”) del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (“ Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ”), al comma 1, prevede che “ la riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto è disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ”;

b) ai sensi del citato art. 132 (“ Riammissione ”), comma 1, del d.P.R. n. 3/1957 (“ Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ”), “ l'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione ”.

8.4. Ne consegue che, ai fini della risoluzione della presente controversia, assume rilievo primario l’individuazione nella fattispecie in esame del momento di acquisizione della qualifica di “impiegato” da parte dell’agente ausiliario di leva, ossia dell’inserimento dello stesso nel ruolo di agente della Polizia di Stato.

8.4.1. Con specifico riferimento al caso di specie, va rilevato che la l. 8 luglio 1980, n. 343 (“ Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie ”), autorizza il Ministro dell'interno a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all’art. 37 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. Invero, il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio militare di leva. Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie, in seguito al periodo di istruzione per l’addestramento militare e tecnico-professionale, sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio.

8.4.2. La legge 1° aprile 1981, n. 121 (“ Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ”), prevede all’art. 47 la disciplina della “ nomina ad allievo agente di polizia ”, secondo la quale:

a) “ il personale assunto ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto ” (comma 9);

b) “ al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi ” (comma 10 - del medesimo tenore, ad eccezione della durata del corso ridotta a quattro mesi, era anche l’art. 2 del d.l. 4 agosto 1987, n. 325, abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 843, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66);

c) per lo svolgimento di tale corso “ si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982 ” (cfr. comma 10 citato), alla stregua del quale, inter alia , “ sono dimessi dal corso … c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso ”, laddove “ la dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione ” (cfr. art. 6- ter d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335);

d) “ in ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliaria siano immessi in ruolo ” (comma 11).

8.4.3. Infine, ai sensi dell’art. 62 (rubricato “ Promessa solenne e giuramento ”) della medesima legge n. 121/1981, “ i cittadini che entrano a far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.

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