Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-12, n. 202308895

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-12, n. 202308895
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308895
Data del deposito : 12 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2023

N. 08895/2023REG.PROV.COLL.

N. 04378/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4378 del 2023, proposto da Aon S.p.a. Insurance & Reinsurance Brokers, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 88177269AE, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e Gianfranco D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2,



contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



nei confronti

- di M S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi e Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, dell’Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio - Catanzaro, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Mater Domini - Catanzaro, dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Grande Ospedale Metropolitano - Bianchi Melacrino - Morelli - Reggio Calabria, del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Calabria, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 632/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di M S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023, il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 632/2023 il T.A.R. della Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto il ricorso, ed i connessi motivi aggiunti, proposti dall’odierna appellante contro il provvedimento di aggiudicazione (e contro i provvedimenti ad esso connessi) a M S.p.a. della “Procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria”.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Calabria e la controinteressata M S.p.a.

Le parti appellate hanno riproposto in appello l’eccezione d’inammissibilità dei motivi aggiunti di primo grado (dall’esame della quale può prescindersi, in ragione dell’infondatezza dei motivi di appello); ed hanno altresì dedotto, infondatamente (dal momento che il gravame contiene specifici profili di critica alla sentenza appellata), la violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., in ragione dell’asserito difetto di specificità dei motivi di appello rispetto alla sentenza di primo grado.

All’udienza camerale del 15 giugno 2023, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso è stato rinviato al merito, e definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 settembre 2023.

2. Il primo motivo di appello contesta il capo della sentenza gravata che ha respinto le censure relative al subprocedimento di anomalia dell’offerta.

Il mezzo, in particolare, poggia sul presupposto dell’asserita struttura (necessariamente) monofasica di tale subprocedimento, e deduce l’irritualità e l’illegittimità della condotta della stazione appaltante che ne avrebbe dilatato tempi e modi, chiedendo ulteriori chiarimenti a M: laddove a suo dire la conformità all’art. 97, comma 5, codice contratti esigerebbe che l’incompletezza delle giustificazioni prodotte debba implicare unicamente l’esclusione dell’offerta.

L’incompletezza dell’offerta, a dire dell’appellante, ne pregiudicherebbe la stessa ammissibilità, prima ancora di impedirne la congruità.

2.1. Se è vero che la giurisprudenza ha più volte affermato che l’articolo 97, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede per la verifica di anomalia dell’offerta una struttura “ monofasica ” del procedimento (e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio, com’era, invece, nel regime disegnato dal previgente articolo 87, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), ciò implica unicamente che la norma, pur consentendo alla stazione appaltante di far luogo a ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle “ spiegazioni ”, non introduce alcun obbligo in tal senso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2023, n. 4731; id., sez. III, 11 maggio 2021, n. 3709 e 3710; id., 1 febbraio 2021, n. 911; id., sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690; cfr., in argomento, anche id., 29 marzo 2021, n. 2594).

In definitiva, la norma de qua è diretta a contemperare le fondamentali esigenze del contraddittorio con quelle di speditezza e celerità del subprocedimento di verifica di congruità delle offerte, e perciò non pone alcun obbligo a carico della stazione appaltante di richiedere chiarimenti ulteriori rispetto alle giustificazioni acquisite; il che però non esclude che le cadenze della fase del contraddittorio abbiano lo scopo essenziale di acquisire dall’offerente la dimostrazione dell’affidabilità dell’offerta sottoposta a verifica, potendosi quindi sviluppare anche attraverso plurime interlocuzioni tra la stazione appaltante e l’offerente, fino al limite logico (e cronologico) costituito dal momento in cui il responsabile del procedimento ritenga di aver acquisito le informazioni e gli elementi sufficienti per la decisione circa l’affidabilità o meno dell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2021, n. 593).

In altri termini, la necessità di esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale si pone soltanto laddove la stazione appaltante non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all’attendibilità dell’offerta soggetta a verifica di anomalia per non poter, in particolare, o ritenere insufficienti le giustificazioni presentate dal concorrente in relazione agli elementi di cui al comma 4 o accertare l’inadeguatezza complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2020, n. 4973).

2.2. Nel caso di specie, risulta abbastanza evidente che il modo peculiare in cui si è articolata la fase di verifica – oltre che dalla genericità, quasi onnicomprensività, dell’originaria richiesta di spiegazioni (negata dall’appellante, ma senza argomenti convincenti), tale da imporre una successiva fase di ulteriore specificazione in contraddittorio – è dipeso anche dal dissenso emerso, su alcuni aspetti fondamentali dell’oggetto della verifica, tra la Commissione aggiudicatrice incaricata dell’interlocuzione con l’aggiudicataria e il RUP cui ex lege competono le determinazioni finali in ordine alla congruità o meno dell’offerta esaminata.

L’unico limite a siffatto modus procedendi , non potendo certo sindacarsi gli eventuali “dubbi” che possono indurre la stazione appaltante a prolungare la fase di contraddittorio in assenza di prova di un’evidente pretestuosità degli stessi, potrebbe essere costituito dal fatto che attraverso le successive interlocuzioni si addivenga a una modifica dell’offerta originaria (mai possibile in sede di verifica).

In relazione a tale profilo, tuttavia, osserva il Collegio che l’appellante non supporta adeguatamente l’affermazione (a pag. 12 del ricorso in appello) secondo cui attraverso le successive interlocuzioni sarebbe stato consentito all’aggiudicataria di “ produrre ex post le giustificazioni che la ditta avrebbe dovuto produrre […] nel termine indicato ”.

2.3. In definitiva, la censura risulta pertanto

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