Consiglio di Stato, sez. IV, decreto presidenziale 2021-06-08, n. 202100915
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Pubblicato il 08/06/2021
N. 00915/2021 REG.PROV.PRES.
N. 09716/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sull’appello n. 9716 del 2016, proposto dalla s.r.l. Cesetti, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A B ed A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
il Comune di Legnano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato B D R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R V in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 60;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Roma (Sezione Seconda), n. 1564/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnano:
Visti gli articoli 35 e 85, comma 1, del codice del processo amministrativo;
Vista la nota depositata in data 7 giugno 2021, con cui l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del secondo grado del giudizio;
Rilevato che si è verificata una causa di estinzione del giudizio e che tale estinzione può essere dichiarata con decreto, anche quando sia stata già fissata la data dell’udienza di definizione del giudizio (in termini, v. i decreti del Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 2580;Sez. IV, 21 ottobre 2020, n. 1583;Sez. IV, 7 ottobre 2020, nn. 1495 e 1494;Sez, IV, 2 ottobre 2020, n. 1441).
Considerato che sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;