Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-20, n. 202301701
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Pubblicato il 20/02/2023
N. 01701/2023REG.PROV.COLL.
N. 00570/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 570 del 2019, proposto da
A S, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno n. 00964/2018, resa tra le parti, avverso e per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 23985 del 13.09.2006, successivamente notificato, con il quale il Responsabile del Settore 8° - Urbanistica, Assetto e Controllo del territorio, Pianificazione – Sportello Unico Edilizia, Attività Produttive e Sportello Unico Imprese – del Comune di Pontecagnano Faiano ha comunicato il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata, in relazione a due diverse istanze di condono precedentemente presentate dall'odierna appellante.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pontecagnano Faiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2023 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati M N in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio di appello è l’impugnativa della sentenza n. 964 del 18.06.2018 del T.A.R. Campania – Salerno con la quale è stato respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento prot. n. 23985 del 13.09.2006;con tale atto il Comune di Pontecagnano Faiano ha comunicato il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata, in relazione a due diverse istanze di condono, ex legge n. 47 del 1985, precedentemente presentate dall’odierna appellante, quale proprietaria di due distinti fabbricati per civile abitazione ubicati alla Loc. Magazzeno.
In relazione alle domande di condono, con nota del 13.09.2006 il Comune comunicava alla ricorrente che la CECI aveva reso parere negativo sulla compatibilità paesaggistica delle opere nella seduta del 27 luglio 2006 in quanto “(…) le opere insistono direttamente sulla duna sabbiosa a valle della strada provinciale litoranea Salerno-Paestum e rientrano inoltre nella fascia di mt. 300 dalla battigia di cui alla lett. a) comma 1 art. 142 del D.lgs 42/04 e s.m.i. … ”.
2. La sig.ra Sigillo impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno la nota comunale deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione, omessa comunicazione del preavviso di diniego, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti trattandosi, a suo dire, di opere pienamente compatibili con l’ambiente circostante;il Comune di Pontecagnano Faiano si costituiva insistendo per il rigetto del ricorso.
3. Il Tar Campania – sezione staccata di Salerno - con la sentenza oggetto del presente appello ha respinto il ricorso motivando che l’impugnato parere non risultava né apodittico né generico avendo esso dato conto compiutamente conto delle ragioni della ritenuta incompatibilità paesaggistica dell’intervento, e che il giudizio di incompatibilità assoluta espresso dalla CECI rappresenta il frutto di una valutazione di natura tecnica, come tale non sindacabile dal giudice se non per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o, ancora, carenza di motivazione, tutte circostanze assenti nel caso di specie. Ciò giustificava anche il superamento dell’ulteriore doglianza concernente la omissione dell’avvio del procedimento, avendo l’Amministrazione dato giustificazione della correttezza della determina impugnata;
4. Ha proposto appello la sig.ra Sigillo, chiedendo la riforma della sentenza gravata, sulla scorta dei seguenti motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, non essendosi il primo giudice pronunciato sui motivi con i quali nel ricorso introduttivo è stata contestata l’erroneità in fatto della motivazione;violazione di legge (art. 32 l. n. 47/1985;art. 2 e 3 l. n. 241/1990) e del giusto procedimento, eccesso di potere sotto diversi profili;analoghi visi in relazione all stato dei luoghi;ripropsizione dei motivi di primo grado.
Ha resistito il Comune, chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza di smaltimento del 13 febbraio 2023 la causa passava in decisione.
5. L’appello è prima facie infondato, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm..
6. In relazione al primo motivo va evidenziato come, sebbene sinteticamente, il giudice di primo grado abbia motivato compiutamente il rigetto del ricorso, spiegando come rientra nella discrezionalità tecnica della p.a. la valutazione posta alla base del provvedimento impugnato, con ciò ritenendo scevra da illogicità irragionevolezza e travisamento dei fatti, la valutazione espressa dalla stessa p.a.
7. In relazione al secondo motivo, non sussiste alcun travisamento dei fatti: dalla documentazione fotografica e dalla stessa perizia allegata in primo grado si evince con chiarezza che gli immobili sono ubicati sulla spiaggia, nella fascia dei 300 mt dalla battigia.
8. Quanto appena evidenziato assume rilievo dirimente anche in relazione al terzo motivo di appello;dagli stessi elementi dedotti emerge che non è rispettato il limite del 300 m dalla battigia. La CECI ha, quindi, legittimamente espresso parere negativo (sul quale non è dato al giudice sindacare nel merito, nei termini evocati da parte appellante) motivando che “ le opere abusivamente realizzate sono NON compatibili in quanto produttive di un danno ambientale così rilevante da richiedere la demolizione delle opere stesse ed altresì non conforme alle norme di tutela paesistica ”.
8.1 La motivazione appare coerente allo stato dei luoghi nonché pienamente logica, ponendosi quindi in termini di piena legittimità all’interno dei confini di sindacato propri della presente sede.
8.2 Né in materia è invocabile il contesto, come evidenziato dalla sezione in numerosi precedenti, per cui l’avvenuta edificazione di un'area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poiché l'imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 27/11/2012 , n. 5989).
8.3 In generale, gli atti adottati dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tali sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità, unicamente per manifesta illogicità o travisamento dei fatti o per inadeguatezza dell'istruttoria o della motivazione: in ipotesi di parere negativo di compatibilità paesaggistico-ambientale di immobile abusivo, è da considerarsi non irragionevole la decisione dell'Amministrazione di procedere a una valutazione complessiva dell'intervento posto in essere, valutando la compatibilità paesaggistica del manufatto anche in relazione ad altro edificio già condonato, allo scopo di evitare un ulteriore degrado dell'area, non rilevando la circostanza che la capacità edificatoria dell'area non fosse esaurita (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. II , 15/09/2020 , n. 5451).
9. Infine, è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado (Consiglio di Stato , sez. III , 19/09/2022 , n. 8095: durante il processo amministrativo di appello non è ammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado);gli stessi risultano peraltro infondati sulla scorta delle medesime considerazioni sin qui svolte e delle seguenti. In primo luogo, il diniego dell'istanza di condono, essendo un atto vincolato e conclusivo del procedimento iniziato ad istanza di parte, non deve essere preceduto dalla comunicazione del preavviso di diniego (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 02/11/2018 , n. 6219);in secondo luogo la lesione al bene tutelato emerge dalla corretta ricostruzione in fatto e in diritto posta a base del diniego;in terzo luogo, la definizione conforme di due istanze connesse appare coerente ai principi di economicità, efficienza e non aggravamento del procedimento.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è infondato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.