Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-19, n. 202105383
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Testo completo
Pubblicato il 19/07/2021
N. 05383/2021REG.PROV.COLL.
N. 05163/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5163 del 2020, proposto da
Consorzio Venezia Nuova e Comar Scarl, in persona del commissario pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati G L P e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo di essi in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aristide Police, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Utg, Prefettura di Roma, Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, Kostruttiva Soc. Coop. P.A., Stone Società Cooperativa, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Astaldi S.p.A. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3102/2020, resa tra le parti, concernente il decreto del 23.4.2019 con cui il Ministero per lo sviluppo economico ha approvato il programma di cessione dei complessi aziendali presentato dalla società italiana per Condotte d’Acqua, nella parte relativa alla realizzazione del sistema Mo.S.E.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.;
Vista l’ordinanza, con cui è stata respinta la domanda cautelare, n. 5533/2020;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 2202/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021 il cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli avvocati F C e Filippo Degni, il secondo in sostituzione per delega dell’avvocato Aristide Police, in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio Venezia Nuova (nel prosieguo anche solo Consorzio o CVN), costituito nel 1982, e la Comar scarl sono soggetti incaricati della realizzazione degli interventi previsti dalla convenzione quadro n. 7191 del 1991 per la salvaguardia della laguna di Venezia e la realizzazione del sistema Mo.S.E., e, a seguito dei noti fatti di cronaca emersi nel 2014, sono stati assoggettati alla fine di quello stesso anno alla misura prefettizia di cui all’art. 32 del d.l. 90 del 2014.
Al Consorzio e alla Comar partecipava sino al 2019, tra gli altri consorziati, la società italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., in amministrazione straordinaria.
In data 5.3.2019 i commissari straordinari di Condotte hanno comunicato a quelli del Consorzio Venezia e della Comar il recesso ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 270/1999.
2. Gli amministratori del Consorzio e della Comar, assumendo l’inefficacia dell’atto di recesso hanno chiesto al Ministero dello sviluppo economico di salvaguardare l’interesse pubblico volto alla realizzazione dei contratti commissariati ai sensi dell’art. 32 ed hanno impugnato l’atto di tale Ministero, del 23.4.2019, recante l’approvazione ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 270/1999 del programma di cessione dei complessi aziendali di Condotte ed altre società del gruppo, nella parte in cui individua nel “ramo non core” la realizzazione del Mo.S.E. e prevede lo scioglimento dal Consorzio Venezia Nuova.
A fondamento del ricorso, con cui hanno chiesto l’annullamento del decreto di approvazione nella parte di interesse, hanno dedotto diversi motivi incentrati il primo sulla violazione dell’art. 32 del d.l. 90/2014 assumendo che il commissariamento del Consorzio e di Comar abbia effetti anche nei confronti delle imprese consorziate che non potrebbero sciogliersi dai contratti ancora in corso, richiamando la delibera Anac n. 497 del 10.5.2017 e quanto al rapporto consortile nei suoi termini generali le sentenze del Consiglio di Stato nn. 5563 e 5569 del 2017 nonché il parere 1567/2018; i restanti motivi sulla violazione in più punti del citato d.lgs. 270/1999, sull’eccesso di potere e sul difetto di motivazione, sottolineando come il decreto non rechi alcuna indicazione quanto ai presupposti e alle ragioni a fondamento dell’approvazione.
3. Il Tar, con la sentenza 3102/2020, riconosciuta la propria giurisdizione e ricostruita la natura e la funzione del commissariamento ex art. 32, quale misura ad contractum , ha respinto il ricorso sul fondamentale rilievo che tale misura esplichi i suoi effetti solamente nei confronti delle parti in senso stretto del contratto “commissariato”, quindi della sola impresa incaricata dell’esecuzione dell’appalto o comunque del contratto pubblico, senza che possa rilevare la natura consortile di tale impresa. Quanto alla scelta di inserire nel ramo non core la commessa in questione, riconosciutane la