Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-10-13, n. 202106875
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Pubblicato il 13/10/2021
N. 06875/2021REG.PROV.COLL.
N. 04190/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4190 del 2015, proposto da
Comune di Tezze sul Brenta, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso prima dall’avvocato A C, poi dall’avvocato F M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Cicerone, 44;
contro
HP Hotel s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
G B, costituito anche in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato D L L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A A in Roma, via Golametto, 4;
ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35 B.;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
Luigi Sartor, Lorenzo Temporin, Angela Faggio, Margherita Guarnieri, Debora Lando, Giuseppe Bressan, Floriana Baggio, Michele Massino, Luca Mocellin, Stefania Marin, Rita Maria Miglioranza, Diego Beltramello, Angela Tonello, Mario De Poli, Stefania Mascarello, Francesco Sbrissa, Stefano Peruzzo, Agostino Lunardon, Giuliana Berti, Paola Rigato, Dario Salamina, Alda Sandri, Ruggero Covolo, Gabriella Cattelan, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione terza) n. 105/2015, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’appello incidentale di ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di HP Hotel s.r.l. e G B;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 23 settembre 2021 il Cons. Anna Bottiglieri e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositato in atti dagli avvocati Mazzonetto, Lago e Cartia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta, in esito a esposti di cittadini residenti in prossimità dell’Hotel Villa Pigalle, gestito da HP Hotel s.r.l., che lamentavano il disturbo recato dalle emissioni sonore in orario notturno provenienti dalla struttura ricettiva in occasione delle serate di intrattenimento musicale danzanti e all’aperto ivi organizzate, giusta relativa licenza in capo al rappresentante legale della società, signor G B, e sulla scorta delle misurazioni fonometriche effettuate dall’ARPAV presso una abitazione della stessa zona per effetto di uno di tali esposti, adottava con atto n. 90 del 15 ottobre 2014 una ordinanza ex art. 9, comma 1, della l. 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull’inquinamento acustico . Il provvedimento intimava al predetto rappresentante legale: a) di limitare le emissioni rumorose e contenerle entro i limiti di legge;b) di adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose accertate dall’ARPAV, con particolare riferimento alle aree confinanti con le vicine abitazioni;c) di predisporre e trasmettere all’Amministrazione comunale, nel termine di 30 giorni, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica, recante il dettaglio degli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni entro i limiti di legge, da effettuarsi entro 60 giorni.
HP Hotel e il signor G B impugnavano l’ordinanza e gli atti presupposti (verbale di accertamento/contestazione di illecito amministrativo ARPAV n. 89109/2014;diffida comunale n. 9296/2014) con ricorso e motivi aggiunti proposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto. Nel giudizio così instaurato l’Amministrazione comunale si costituiva in resistenza, e alcuni cittadini spiegavano atto di intervento ad opponendum .
L’adito Tribunale, Sezione terza, con sentenza ex art. 60 Cod. proc. amm., ritenendo la parziale illegittimità dell’atto, accoglieva l’impugnativa quanto alle prescrizioni sopra riportate sub b) e c). Compensava tra le parti le spese del giudizio, salva la refusione a carico del Comune di quanto versato dalla parte ricorrente a titolo di contributo unificato.
Il Comune di Tezze sul Brenta ha proposto appello avverso detta sentenza. Esposte articolatamente alcune vicende, anche risalenti, che hanno preceduto l’adozione dell’ordinanza per cui è causa, ha dedotto: 1) Violazione di legge, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità;travisamento dei fatti;carenza di motivazione;2) Palese violazione dell’art. 12 del D.M. 16 marzo 1998;eccesso di potere;difetto di motivazione;travisamento dei fatti;3) Errata applicazione dell’art. 9 della l. 447 del 1997;carenza di motivazione;illogicità. Ha concluso per la riforma della sentenza gravata e l’accertamento della legittimità degli atti impugnati.
HP Hotel e il signor G B si sono costituiti in resistenza, spiegando eccezioni di rito e di merito e domandando la reiezione del gravame.
ARPAV ha proposto ricorso incidentale avverso la stessa sentenza, chiedendone l’annullamento. Previamente rappresentato di non essersi costituita nel giudizio di primo grado ma di aver comunque predisposto una relazione illustrativa, a suo tempo versata al fascicolo di causa dall’Amministrazione comunale, volta a confutare le censure formulate avverso gli atti gravati con particolare riferimento ai profili di natura tecnica, ha dedotto: 1) Infondatezza per violazione del D.M. 16 marzo 1998, n. 351800, All. A, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della l. n. 447 del 1995;illogicità e ingiustizia manifesta;difetto di motivazione;violazione del principio di legalità;2) Infondatezza per illogicità manifesta;erronea applicazione di principi giurisprudenziali;violazione del D.M. 16 marzo 1998, n. 351800, All. A, e della l. n. 447 del 1995;difetto di motivazione;violazione del principio di legalità.
Tutte le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive.
La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 23 settembre 2021.
DIRITTO
1. In via preliminare, va delibata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello principale del Comune di Tezze sul Brenta e dell’appello incidentale di ARPAV, spiegata dagli appellati HP Hotel s.r.l. e signor G B.
1.1. L’eccezione fonda sul fatto che, successivamente alla proposizione degli appelli, il Comune di Tezze sul Brenta ha adottato, sempre in relazione alle serate musicali dell’Hotel Villa Pigalle, due provvedimenti che, in tesi, avrebbero sostanzialmente superato il disposto dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 9, comma 1, della l. 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull’inquinamento acustico , n. 99/2014, parzialmente annullata dal primo giudice con la sentenza di cui le parti pubbliche appellanti chiedono la riforma.
Tali provvedimenti consistono:
- nell’ordinanza comunale n. 85 del 29 ottobre 2015, che, si precisa, è stata contestata dagli interessati con ricorso proposto innanzi al Tar per il Veneto, che lo ha respinto con sentenza n. 518/2021, per la quale pende ancora il termine per l’impugnativa. Questa, previa citazione nel preambolo anche della ridetta ordinanza n. 99/2014, ha disposto: “1) che la ripresa dell’attività di musica all’aperto […] sarà autorizzata solo dopo che gli accorgimenti necessari a contenere le emissioni entro i limiti di legge […] vengano posti in atto ;2) che ogni evento sonoro all’aperto venga precedentemente comunicato al Comune di Tezze sul Brenta mediante dichiarazione resa da parte del titolare/legale rappresentante dell’HP Hotel Srl-Hotel Pigalle , attestante la data e l’orario di svolgimento della manifestazione e il rispetto degli interventi adottati e dichiarati nella relazione del 09.07.2015 ”;
- nelle “Precisazioni” di cui alla nota 6 luglio 2017, n. 8616, a sua volta sostituiva, sempre in tesi, dell’appena citata ordinanza n. 85 del 2015, che non specifica più l’obbligo di previa comunicazione di “ogni evento sonoro”, ma si limita a prescrivere il solo onere di esporre nel luogo del programmato evento un cartello nel quale rendere pubblico l’orario dell’attività di pubblico spettacolo, con la precisazione, in particolare, dei giorni e delle ore di chiusura della stessa attività.
I deducenti evidenziano altresì:
- che HP Hotel, come da SCIA 10 novembre 2016, è stata sostituita nell’esercizio dell’attività di organizzazione di pubblici spettacoli e intrattenimenti cui si riferiscono tutti i provvedimenti qui menzionati dalla nuova locataria VP Consulting s.r.l.;
- che, nondimeno, il 28 luglio 2020 il Comune ha comunicato, oltre che a VP Consulting, anche a HP Hotel, priva da tempo per quanto sopra di qualsiasi titolo negoziale sull’attività di pubblico spettacolo, nonché al signor G B, l’avvio del procedimento ex artt. 7 e 8l. 241 del 1990 volto all’emanazione dei provvedimenti amministrativi conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 85/2015, che si è concluso con l’atto 5 agosto 2020, con il quale il Comune ha ribadito gli ordini a suo tempo impartiti con la stessa ordinanza n. 85/2015;
- che anche siffatto provvedimento, confermativo dell’ordinanza n. 85/2015, è stato impugnato innanzi al Tar Per il Veneto da VP Consulting e dal signor G B (r.g.n. 1145/2020).
1.2. In definitiva, i deducenti, illustrate ad abundantiam anche questioni estranee al presente giudizio, sostengono che le parti appellanti principale e incidentale, per effetto dell’ordinanza n. 85/2015 e del provvedimento di “Precisazioni” del 6 luglio 2017, che avrebbero superato e sostituito il disposto dell’ordinanza contingibile e urgente n. 99/2014 oggetto dell’odierno giudizio, non potrebbero ritrarre alcun vantaggio dall’accoglimento dell’odierno gravame.
1.3. Sul punto, si rileva, in linea generale, che l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta - sulla falsariga del processo civile - a tre condizioni (titolo;interesse ad agire;legittimazione), da valutarsi in astratto con riferimento alla causa petendi della domanda e non secundum eventum litis , che facciano emergere, per un verso, la lesione concreta e attuale della parte che agisce in giudizio, per altro verso, la possibilità di questa di trarre una effettiva utilità dall’eventuale buon esito dell’azione. L’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (tra tante, Cons. Stato, VI, 1° febbraio 2018, n. 666;V, 10 settembre 2010, n. 6549). Agli stessi principi soggiacciono i mezzi di impugnazione (Cons. Stato, V, 4 ottobre 2019, n. 6689;27 dicembre 2013, n. 6256), ove l’interesse a impugnare una sentenza amministrativa si ricollega di suo a una situazione di soccombenza, anche parziale, da intendersi in senso sostanziale e non formale (Cons. Stato, III, 7 luglio 2014, n.3441;IV, 6 agosto 2013, n. 4132).
Correlativamente, per costante giurisprudenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado o appellante, in quanto la decisione di annullamento non può comportare più alcuna utilità neppure meramente strumentale o morale (Cons. Stato, II, 14 giugno 2021, n. 4567;27 aprile 2020, n. 2707;6 maggio 2019, n. 2904). In altre parole, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, IV, 9 settembre 2009, n. 5402;11 ottobre 2007, n. 5355).
1.4. Calando i citati principi ermeneutici nella fattispecie, l’eccezione in esame si rivela infondata.
1.5. Quanto all’appellante principale Comune di Tezze sul Brenta, non può essere condiviso il postulato, da cui partono gli appellati, che l’ordinanza sopravvenuta n. 85/2015, seguita dalle precisazioni del 6 luglio 2017 e dall’atto del 5 agosto 2020, abbia fatto venir meno gli effetti dell’ordinanza qui in esame n. 99/2014, tali nuovi provvedimenti “ costituendo espressione di nuova funzione amministrativa con rivalutazione degli interessi e rinnovato apprezzamento dei fatti ” (pag. 6 della memoria depositata il 32 luglio 2021).
Al riguardo, va innanzitutto dato atto che la tesi contrasta frontalmente con l’accertamento sulla natura e sugli effetti dell’ordinanza n. 85/2015, siccome emergente dalla sentenza del Tar per il Veneto, Sezione terza, n. 518/2021 citata dagli stessi deducenti - non risultante né sospesa nè tantomeno riformata in appello - che, esclusa l’appartenenza anche di questo atto al novero dei provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art. 9, comma 1, della l. 447 del 1995, perché rientrante nell’ordinario potere di gestione amministrativa dirigenziale di cui all’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali , ha chiarito che l’ordinanza n. 85/2015 “ ha verificato il rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente ordinanza contingibile e urgente n. 99/2014 (nella parte non annullata da questo Tribunale) ”, e si è quindi posta in continuità con quest’ultima.
E’ poi dirimente osservare che l’emissione di sonorità disturbanti costituisce fatto il quale, essendo suscettibile di reiterazione nel tempo, legittima a ogni sua manifestazione l’accertamento della antigiuridicità della relativa condotta e l’esercizio dei rimedi inibitori e ripristinatori previsti dal vigente ordinamento. Tanto è del resto avvenuto nel caso di specie, in cui i due provvedimenti comunali di cui trattasi conseguono a due diversi verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo (l’ordinanza sindacale n. 99/2014 all’atto