Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-06-30, n. 202104917

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-06-30, n. 202104917
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104917
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2021

N. 04917/2021REG.PROV.COLL.

N. 02316/2019 REG.RIC.

N. 02361/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2019, proposto dal Ministero dell’università (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

l’Università degli Studi della Basilicata, in proprio e nella qualità di capofila per il progetto di ricerca per il progetto ARS01_00964 “Mitigazione dei Rischi Naturali per la Sicurezza e la Mobilità nella aree montane del Mezzogiorno – MITIGO” – area di specializzazione “Smart, Secure and Inclusive Communities”, in persona del Rettore pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

del CINECA – Consorzio interuniversitario, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricalà, Damiano Lipani, F S e Giuseppe Fabrizio Maiellaro, domiciliato presso la PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;



sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2019, proposto dal CINECA – Consorzio interuniversitario, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricalà, Damiano Lipani, F S e Giuseppe Fabrizio Maiellaro, domiciliato presso la PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;

contro

l’Università degli Studi della Basilicata, in proprio e nella qualità di capofila per il progetto di ricerca ARS01_01224 “REsilienza e SOstenibilità delle filiere ortofrutticole e cerealicole per valorizzare i territori – RE.SO.”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E F e I F, domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, piazza Cavour, n. 17;

nei confronti

del Ministero dell’università (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III- bis , 15 gennaio 2019 n. 550, resa tra le parti.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Basilicata e del Cineca-Consorzio interuniversitario e i documenti prodotti;

Viste, con riferimento all’appello n. R.g. 2316/2019, le ordinanze della Sezione 3 luglio 2020 n. 4294 e 5 ottobre 2020 n. 5853 nonché, con riferimento al ricorso in appello n. R.g. 2361/2019, le ordinanze della Sezione 3 luglio 2020 n. 4292, 17 settembre 2020 n. 5847 e 30 ottobre 2020 n. 6677;

Esaminate le memorie difensive, anche di replica e gli ulteriori atti depositati;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell’udienza del 18 febbraio 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. S T e uditi per le parti gli avvocati F F, in sostituzione degli avvocati E F e I F, G M e F S nonché l’avvocato dello Stato Generoso D L, in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorsi in appello rubricati, rispettivamente, al n. R.g. 2316/2019 e al n. R.g. 2361/2019 il Ministero dell’università e della ricerca (d’ora in poi, per brevità, MIUR) e il CINECA – Consorzio interuniversitario (d’ora in poi, per brevità, CINECA) hanno chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III- bis , 15 gennaio 2019 n. 550, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 462/2018) proposto dall’Università degli Studi della Basilicata ai fini dell’annullamento dell’atto o del comportamento informatico con il quale è stata generata la schermata di “cruscotto domanda scaduta” per il progetto ARS01_00964 “Mitigazione dei Rischi Naturali per la Sicurezza e la Mobilità nella aree montane del Mezzogiorno – MITIGO” – area di specializzazione “Smart, Secure and Inclusive Communities”, nell’ambito della procedura di selezione per la concessione di agevolazioni a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 nonché della disciplina della procedura nella parte in cui non prevede rimedi tecnico-informatici per il caso in cui il malfunzionamento della piattaforma telematica non abbia consentito di perfezionare ed inviare la domanda entro il termine previsto.

Nei confronti della suindicata sentenza di primo grado propongono appello, con due distinti mezzi di gravame, il MIUR (oggi Ministero dell’università) e il CINECA chiedendone la riforma secondo le prospettazioni che qui di seguito saranno illustrate.

2. - In via preliminare e prima ancora di descrivere la vicenda fattuale, identica per i due ricorsi in appello, in quanto entrambi i gravami attengono alla medesima controversia e hanno quale bersaglio la stessa sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (n. 550/2020), deve disporsi fin d’ora (anche per motivi di logica espositiva) la riunione degli stessi.

Va a tal proposito rammentato, in via generale e per completezza espositiva, che nel processo amministrativo, con riferimento al grado di appello, sussiste l’obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza (art. 96, comma 1, c.p.c.), mentre in tutte le altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame con l'unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2018 n. 3109).

Al di là dell’obbligo di riunione dei due ricorsi in appello qui in esame, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza di primo grado, emerge poi, in tutta evidenza, la integrale connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi, recando quali parti processuali le stesse già costituite nel giudizio di primo grado ed avendo ad oggetto la delibazione di motivi di appello dal contenuto pressoché sovrapponibile.

Deriva da quanto sopra che va disposta la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 2361/2019 al ricorso in grado di appello n. R.g. 2316/2019, in quanto quest’ultimo ricorso (in appello) è stato proposto in epoca antecedente rispetto al precedente, perché siano decisi in un unico contesto processuale e ciò sia per evidenti ragioni di economicità e speditezza dei giudizi sia al fine di prevenire la possibilità (eventuale) di un contrasto tra giudicati (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 22 e 23 luglio 2012 n. 4201)

3. - Dalla documentazione versata dalle parti qui in controversia nei due gradi di giudizio con riferimento ai due contenziosi qui in decisione nonché dalla lettura della sentenza qui fatta oggetto di gravame si può ricostruire la vicenda contenziosa che ha condotto a questo giudizio in sede di appello come segue:

- con decreto del

MIUR

13 maggio 2017 n. 1735 era pubblicato un “ Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020” e a gestire dal punto di vista tecnico-informatico la relativa selezione veniva chiamato il CINECA, nella sua qualità di consorzio interuniversitario che, tra i suoi compiti, annovera quello di realizzare sistemi gestionali e servizi a sostegno del MIUR e degli enti consorziati;

- nella legge speciale della selezione, recata dal predetto avviso, era tra l’altro prevista la presentazione da parte dei candidati di una apposita domanda e della correlata documentazione occorrente per mezzo della (e quindi sulla) piattaforma telematica SIRIO, gestita per l’appunto da CINECA, secondo le modalità, i termini e i contenuti illustrati agli artt. 4 e seguenti dell’avviso;

- quest’ultimo all’art. 16 (recante “ Modalità e termini di presentazione delle domande ”) disponeva, testualmente, che: “1. Le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire dalle ore 12 (dodici) del 27 luglio 2017 e fino alle ore 12 (dodici) del 9 novembre 2017. 2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) a far data dal 27 luglio 2017 è possibile registrare la propria utenza, consultare le guide sull’utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico e scaricare lo schema di domanda, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e i relativi allegati.

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