Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-02, n. 202304355
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 04355/2023REG.PROV.COLL.
N. 06848/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6848 del 2017, proposto da
Italgas Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;
contro
Comune di Sestri Levante, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Ofanto, 19;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00548/2017, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sestri Levante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. A U e uditi per le parti gli avvocati Boccia, in delega dell’Avv. Berruti, e Cordasco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Italgas Reti s.p.a., che gestiste nel comune di Sestri Levante (GE) il servizio di distribuzione del gas naturale, implicante anche la realizzazione e gestione delle infrastrutture di rete in regime di concessione, impugnava in primo grado la delibera del consiglio comunale di Sestri Levante n. 36 del 30 aprile 2016 di approvazione del regolamento per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio previsto dall’art. 27, comma 5 e 8, d.lgs. n. 285 del 1992.
Deduceva al riguardo vari profili d’illegittimità del canone come disciplinato dal regolamento approvato, fra cui la duplicazione (non recuperabile a livello tariffario) rispetto al prelievo già eseguito a titolo di Tosap o Cosap a carico del gestore per l’installazione e l’esercizio delle tubazioni; l’illegittima modifica unilaterale apportata alla convenzione concessoria; l’adozione del regime regolamentare in assenza del decreto ministeriale prescritto dall’art. 67 d.P.R. n. 495 del 1992; la previsione di criteri di determinazione avulsi dalla considerazione del singolo rapporto concessorio; l’assoggettamento a prelievo anche di occupazioni su aree diverse dalla sede stradale.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Sestri Levante, dichiarava irricevibile il ricorso in quanto tardivamente notificato ( i.e. , il 17 novembre 2016, quando la delibera impugnata era stata pubblicata sull’albo pretorio dal 3 al 17 maggio 2016); né avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni il successivo avviso di pagamento inviato alla Italgas, atteso che la delibera era da ritenersi immediatamente lesiva per l’interesse della ricorrente, individuando esattamente le occupazioni soggette a prelievo e indicando anche la relativa tariffa di riferimento.
In tale prospettiva, era l’assoggettamento a nuova imposizione a esprimere la lesione in danno della Italgas, con regola immediatamente precettiva e direttamente pregiudizievole, mentre gli atti successivi erano da considerarsi meramente applicativi e di carattere vincolato.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la Italgas deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 41, comma 2, Cod. proc. amm., nonché riproponendo le doglianze di cui al ricorso di primo grado, inerenti alla violazione dell’art. 27 d.lgs. n. 285 del 1992, dell’art. 67 del d.P.R. n. 495 del 1992, dell’art. 63 d.P.R. n. 446 del 1997; violazione dell’art. 1372 Cod. civ.; violazione dell’art. 1, comma 4, lett. c) , l. n. 239 del 2004; difetto di attribuzione; errore nei presupposti di fatto e di diritto.
4. Resiste al gravame il Comune di Sestri Levante, chiedendone la reiezione.
5. Sulla discussione delle parti all’udienza pubblica del 13 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va esaminata in limine l’eccezione preliminare sollevata dal Comune d’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo i canoni non ricognitori stati sostituiti da far data dal 1° gennaio 2020 dal cd. “canone unico” ex art. 1, comma 816, l. n. 160 del 2019.
1.1. L’eccezione non è fondata.
È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui affinché si verifichi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) , Cod. proc. amm. occorre che sopraggiunga, nel corso del giudizio, una situazione tale da rendere certa e definitiva l’inutilità di un’eventuale sentenza di accoglimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, V, 18 agosto 2022, n. 7256; VII, 22 marzo 2022, n. 2086).
Nel caso di specie, la nuova disciplina di cui all’art. 1, comma 816, l. n. 160 del 2019 produce effetti solo pro futuro , senza incidere in alcun modo sulla situazione pregressa, inclusi i crediti comunali per l’occupazione pregressa.
Di qui la chiara sussistenza e permanenza dell’interesse ad agire in capo all’appellante (cfr., al riguardo, Cons. Stato, V, 4 novembre 2022, n. 9686, 9688 e 9690).
1.2. Le altre eccezioni e questioni preliminari possono essere considerate unitamente al merito, cui risultano strettamente connesse.
2. Con l’unico motivo di gravame avverso la sentenza l’appellante si duole dell’erronea dichiarazione d’irricevibilità del ricorso sostenendo che il regolamento impugnato non avrebbe carattere immediatamente lesivo; la lesione si sarebbe prodotta in specie solo al tempo dell’adozione dell’atto applicativo, recante la determinazione del canone in concreto dovuto e la relativa ingiunzione di pagamento a carico del destinatario.
Il regolamento impugnato non conterrebbe, infatti, l’esatta determinazione dell’importo da pagare, che è il risultato dell’applicazione di vari parametri correlati alla tariffa di riferimento, alla classificazione della strada, alla durata temporale delle occupazioni, al parametro economico, al parametro d’interferenza.
Inoltre il rapporto concessorio relativo alle reti di distribuzione del gas e il corrispondente canone costituirebbero oggetto di un’apposita regolamentazione contenuta nella concessione, la quale non contiene alcun riferimento a “canoni concessori non ricognitori”, sicché l’operatività del nuovo regolamento avrebbe richiesto in specie un atto modificativo della convenzione in essere.
Alla luce di ciò, andrebbe riformata la pronuncia d’irricevibilità del ricorso, da ritenersi tempestivamente proposto a seguito dell’adozione dell’atto applicativo consistente nell’avviso di pagamento adottato nei confronti della Italgas.
2.1. Il motivo è condivisibile, nei termini e per le ragioni che seguono.
2.1.1. Come la giurisprudenza di questa Sezione ha posto in risalto, i regolamenti che istituiscono e disciplinano canoni cd. “non ricognitori” di cui all’art. 27 d.lgs. n. 285 del 1992 esprimono in parte qua “volizioni-preliminari”, non già “volizioni-azioni”, atteso che le relative previsioni sono connotate dai caratteri della generalità e astrattezza risultando perciò inidonee, in quanto tali, a incidere sulla sfera giuridica soggettiva dei destinatari (da ultimo, Cons. Stato, V, 14 luglio 2022, n. 6008; 10 dicembre 2021, n. 8247; VII, 14 giugno 2022, n. 4851).
In tale prospettiva, le dette norme regolamentari, in quanto espressive di volizione-preliminare, non producono una lesione attuale degli interessi coinvolti, che si verifica soltanto al momento della loro applicazione: per questo l’effetto lesivo in danno dell’interessato presuppone l’adozione a valle del provvedimento di attuazione, in grado di rendere attuale e concreta la possibile compromissione delle singole situazioni soggettive, con conseguente insorgenza del corrispondente interesse a ricorrere.
Sul versante applicativo, ne consegue che l’impugnazione è soggetta all’ordinario termine decadenziale decorrente dal momento dell’adozione dell’atto applicativo (cfr. Cons. Stato, n. 6008 del 2022, cit.; già Id., 15 maggio 2019, n. 3143, 3144 e 3146; 8 novembre 2017, n. 5147; 2 novembre 2017, n. 5071; 28 giugno 2016, n. 2927, n. 2926 e n. 2917; 30 maggio 2016, n. 2294).
Nel caso di specie, è incontestato come il ricorso sia stato proposto entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario di pagamento del 19 settembre 2016, quale atto applicativo che determina l’emersione dell’interesse all’impugnazione delle previsioni regolamentari, sicché lo stesso ricorso deve essere ritenuto tempestivo, non rilevando neanche, in senso inverso, l’intermedia d.d. n. 879 del 16 maggio 2016 richiamata dal Comune, relativa all’affidamento al concessionario della riscossione