Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-08-31, n. 201603767

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-08-31, n. 201603767
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603767
Data del deposito : 31 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2016

N. 03767/2016REG.PROV.COLL.

N. 07021/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7021 del 2015, proposto da:
Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus Ong, Legambiente Onlus, Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Onlus, Comune di Santa Croce Camerina, Comune di Palma di Montechiaro, Comune di Licata, Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Sicilia, Touring Club Italia, Comune di Ragusa, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A P C.F. PTRLSS55M25H501M, V S C.F. STFVNT69R58H501Y, con domicilio eletto presso A P in Roma, Via degli Scipioni, 268/A;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Eni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Grassi C.F. GRSSFN45T05D612X, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini, 12;
Edison s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiuseppe Biandrino , Gabriele Pafundi C.F. PFNGRL57B09H501K, Eugenio Bruti Liberati C.F. BRTGNE59E28Z404A, Alessandra Canuti , con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;
Comune di Vittoria non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 07782/2015, resa tra le parti, concernente pronuncia di compatibilità ambientale relativo alla concessione d3c.g.-a.g. perforazione e completamento di pozzi per estrazione gas;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico, di Eni s.p.a e di Edison Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli l’avvocato Vergerio per delega dell’avvocato Petretti, l’avvocato dello Stato Caselli, l’avvocato Grassi, l’avvocato Pafundi e l’avvocato Canuti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. Lazio ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti dagli odierni appellanti per l’annullamento dei seguenti atti:

1) quanto al ricorso:

- del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo n. 149 del 27 maggio 2014, recante “Concessione di coltivazione d.3G.C.-A.G. derivante dai permessi di ricerca G.R.13.AG e G.R.14.AG: perforazione e completamento di sei pozzi nei campi ARGO e CASSIOPEA (Argo 2 e Cassiopea 1-5) e perforazione di due pozzi esplorativi (Centauro 1 e Gemini 1)”, a beneficio di ENI Spa, del parere n. 1263 CTVA del 21 giugno 2013 della Commissione Integrata VIA-IPPC, afferente il progetto “Offshore Ibleo Campi Gas Argo e Cassiopea, pozzi esplorativi Centauro 1 e Gemini 1”;
del parere istruttorio conclusivo della domanda AIA-VIA presentata da Eni s.p.a. Piattaforma Prezioso K del 14 febbraio 2013 n. 593, del parere del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale del Paesaggio del 21 giugno 2013 del 19 agosto 2013 “Pronuncia di compatibilità ambientale Concessione d3C.G.-A.G. perforazione dei pozzi Gemini 1 e Centauro 1 e sviluppo dei giacimenti Argo e Cassiopea - Proponente ENI Spa Direzione Exploration &
Production” nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

2) quanto ai motivi aggiunti:

- del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del 31 ottobre 2014, con cui è stata conferita a favore di Eni s.p.a. ed Edison s.p.a., la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "G. C1. AG" ubicata nel Canale di Sicilia, nella zona marina "G" per una durata di venti anni nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

2. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello per ottenere, in riforma della predetta sentenza, l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado.

3. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dello Sviluppo Economico, Eni s.p.a ed Edison Spa.

4. Eni s.p.a. ed Edison s.p.a., nel costituirsi in giudizio, oltre a sostenere nel merito l’infondatezza dell’appello, ne hanno in via pregiudiziale eccepito l’inammissibilità per violazione dell’art. 101 c.p.a. che prescrive il requisito della specificità dei motivi.

5. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è inammissibile e infondato e va, pertanto, respinto.

7. Occorre preventivamente rilevare (anche perché la questione è stato oggetto di una specifica eccezione) che nel giudizio di appello, che non è un iudicium novum , è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza che sia sviluppata alcuna confutazione della statuizione del primo giudice, atteso che la cognizione del giudice d'appello investe le questioni dedotte dall'appellante mediante l'enunciazione di specifici motivi, e tale requisito di specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a confutare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2016, n. 2681;
Cons. Stato Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 158;
Cons. Stato Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268;
Cons. Giust. Amm. Sic., 25 settembre 2015, n. 615).

Nel caso di specie, le appellanti si sono limitate a richiamare i motivi di impugnazione dedotti dinanzi al T.A.R. per il Lazio, senza censurare le statuizioni contenute nella sentenza appellata, il che comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

7. Nel ricorso in appello, invero, i rari e sintetici riferimento alla sentenza appellata, rappresentano delle mere “clausole di stile”, nell’ambito di un testo che riproduce sostanzialmente i contenuti dele argomentazioni sviluppare nel ricorso di primo grado, i cui contenuti vengono in diverse occasioni anche espressamente richiamati mediante clausole di rinvio.

7.1. Così, ad esempio, il primo motivo di appello, si apre con un rinvio “ a quanto dettagliatamente rappresentato in sede di ricorso introduttivo, con il primo motivo di ricorso ” e si sostanzia nella mera riproposizione delle censure del ricorso di primo grado, concludendosi, con la formula di stile: “ chiaro pertanto risulta il vizio delle grava sentenza per error in iudicando, sotto il profilo della violazione di legge, del travisamento del fatto, della errata interpretazione di norme giuridiche nonché della violazione dell’art. 112 c.p.c. ”.

7.2. Analogamente il secondo motivo di appello rappresenta la riproposizione mera del secondo motivo del ricorso di primo grado. Anche in questo caso la critica alla sentenza appellata è di mero stile e si esaurisce nelle seguenti formule “ contrariamente a quanto affermato dalle controparti negli scritti difensivi depositati in primo grado e in sentenza da parte del T.a.r. ”;
peraltro, come rappresentato in primo grado – ma la circostanza, ancora una volta, non è stata presa in considerazione alcuna dal T.a.r. ”. Formule che, attesa la loro genericità, non soddisfano il requisito della specificità dei motivi di cui all’art. 101 c.p.a.

7.3. Considerazioni simili valgono anche per il terzo motivo, che, pur contenendo più numerosi riferimenti alla sentenza appellata, si traduce sempre nella mera riproposizione delle censure di primo grado.

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