Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202305786

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202305786
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305786
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2023

N. 05786/2023REG.PROV.COLL.

N. 04942/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4942 del 2022, proposto da L E & Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E I F, F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Tortoreto, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 137/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Ioannoni e Antenucci;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Riferisce l’appellante di agire quale titolare di licenza ex artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 e successive modificazioni per svolgere attività di intrattenimento musicale con serate danzanti (discoteca) in una porzione ben distinta e delimitata appositamente dell’area facente parte della concessione demaniale del più ampio stabilimento balneare denominato Garden Lido sito in Tortoreto (Teramo). I Carabinieri di Alba Adriatica e Tortoreto nelle date del 14.7.2018, del 21.7.2018 e del 28.07.2018, tutte ricadenti nella serata di sabato, e negli orari ivi specificati (ovvero rispettivamente alle ore 2.20 a.m., alle ore 2.30 a.m. e ancora alle ore 2.30) con verbali redatti successivamente, ovvero rispettivamente il 1 agosto 2018, il 2 agosto 2018 e il 3 agosto 2018, notificati tutti l’8 agosto 2018 contestavano violazioni al “Regolamento comunale per le attività rumorose”, approvato con delibera commissariale del 24 giugno 2016, nella parte relativa agli orari di chiusura. In particolare, contestavano lo svolgimento dell’attività musicale oltre l’orario consentito (ore 2.00 a.m.).

2. Il responsabile del Servizio Polizia Locale e Polizia Amministrativa del Comune, il successivo 11 aprile 2019 adottava il provvedimento di revoca impugnato, fondato sulle violazioni sopra indicate, tutte notificate e contestate in data postuma, ovvero l’8 agosto 2018, nonché su ordinanze ingiunzione nn. 16-17 e 18/2019, tutte datate 2 aprile 2019 e notificate il giorno successivo.

3. Le ordinanze venivano impugnate e poi sospese inaudita altera parte nel procedimento civile R.G. 998/2019 dal Giudice di Pace di Teramo. In data 15 ottobre 2019 con sentenza di accoglimento n. 354.2019 venivano definitivamente annullate le ordinanze ingiunzione opposte.

4. L E & Co. S.n.c. proponeva anche ricorso dinanzi al TAR che veniva respinto con la sentenza indicata in epigrafe.

5. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, L E & Co. S.n.c. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei seguenti motivi così rubricati: “ 1) ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 64 COMMA 1 C.P.A.; 2) ERRONEITA’ DELLA DECISIONE PER ERRATA VALUTAZIONE DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 64 COMMA 2 C.P.A.; 3)ERRONEITA’ DELLA DECISIONE PER ERRATA VALUTAZIONE DEL SECONDO MOTIVO DI RICORSO”.

6. Il Comune di Tortoreto, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

7. Alla udienza pubblica del 2 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO

8. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.

8.1. Il Comune di Tortoreto, regolarmente costituito nel giudizio di primo grado, aveva depositato agli atti del processo tutta la documentazione ritenuta utile a suffragare la legittimità del provvedimento impugnato. Con l'ordinanza collegiale del 17 novembre 2021 il TAR assegnava al Comune di Tortoreto un termine per poter provvedere ad emendare carenze probatorie evidenti. Anzi, suggeriva al comune di Tortoreto quali potessero essere argomentazioni difensive fino ad allora non sollevate. Il TAR avrebbe violato l’articolo 64 del codice del processo amministrativo laddove al primo comma prevede che spetti “ alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni ”. Il TAR avrebbe permesso all'amministrazione di produrre in giudizio una relazione corposa con allegati 117 documenti fino a quel momento ritenuti dalla P.A. e dal difensore, superflui ai fini del decidere, pur essendo gli stessi nella loro disponibilità.

9. Il motivo è radicalmente infondato.

9.1. L’art. 64 comma 3 del codice del processo amministrativo dispone: “3 . Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione”.

9.2. Fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, il giudice può chiedere alle stesse anche d'ufficio chiarimenti o documenti. Tale strumento di acquisizione, nel suo concreto atteggiarsi, non determina alcuna violazione delle prerogative processuali delle parti, ovvero una compressione del principio della "parità delle armi" poiché è conforme al principio dispositivo temperato con metodo acquisitivo che connota il processo amministrativo (tra le numerosissime, Cons. Stato Sez. II, 17 febbraio 2023, n. 1688, Cons. Stato sez. IV, 4 gennaio 2018 n. 36).

9.3. Rientra nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice l'esercizio, anche d'ufficio, dei poteri istruttori, ivi compresa la richiesta di chiarimenti alle parti o l'acquisizione di informazioni o documenti dall'amministrazione (artt. 63 e 64 c.p.a.).

9.4. Il giudice di primo grado, nel disporre che l'amministrazione depositasse una relazione con i chiarimenti sui fatti di causa, si è limitato ad esercitare i poteri ad esso riconosciuti dal codice del processo amministrativo, ritenendo, secondo il proprio prudente apprezzamento, necessario un approfondimento istruttorio al fine del decidere.

9.5. Se si legge l’ordinanza collegiale n. 522/2021, la decisione del Giudice di prime cure, scontato quanto sopra esposto circa il fatto che essa fosse rimessa al suo prudente apprezzamento, è perfettamente comprensibile vista la dinamica processuale.

9.6. La motivazione dell’ordinanza è la seguente: “ Rilevato che Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3546/2019 dell’11.7.2019, nell’accogliere l’appello cautelare avverso l’ordinanza 107/2019 di questo Tribunale di reiezione della domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, ha ritenuto “che le questioni sollevate sia quanto alla progressività delle sanzioni, sia per quanto

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