Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-05, n. 202400193

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-05, n. 202400193
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400193
Data del deposito : 5 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2024

N. 00193/2024REG.PROV.COLL.

N. 08420/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8420 del 2022, proposto da U.T.G. - Prefettura di Bologna, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS- non costituito in giudizio;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS- è stata destinataria di una informativa interdittiva antimafia, adottata con provvedimento -OMISSIS- /area 1^ O.S.P. , del 6 agosto 2021.

La società ha impugnato tale provvedimento davanti al T.A.R. dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, che con sentenza n. -OMISSIS- ha accolto il ricorso.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Bologna.

La ricorrente in primo grado non si costituiva in giudizio.

Si costituiva invece in giudizio la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna di Bologna

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

Con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS- la Sezione, preso atto che nel giudizio di primo grado la parte ricorrente -OMISSIS- aveva dichiarato di eleggere domicilio all’indirizzo -OMISSIS- , e che il ricorso in appello è stato notificato al (diverso) indirizzo -OMISSIS-ha disposto – sul presupposto della nullità della notifica, alla luce della sentenza n. -OMISSIS- della Corte costituzionale – la rinnovazione della notifica stessa.

Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 novembre 2023.

2. Preliminarmente osserva il Collegio che le amministrazioni appellanti in data 18 settembre 2023 hanno depositato documentazione attestante il rituale rinnovo della notifica del gravame, secondo quanto disposto dalla citata ordinanza n. -OMISSIS- (nel termine da essa stabilito).

In particolare, la difesa delle parti appellanti ha documentato come la notifica via pec all’indirizzo -OMISSIS- abbia dato esito negativo, trattandosi di indirizzo non inserito nei registri INI/PEC (a differenza dell’indirizzo -OMISSIS-al quale è stata diretta l’originaria notifica del ricorso).

In altre parole, l’elezione di domicilio effettuata dalla ricorrente nel giudizio di primo grado era erronea, perché riferita ad un indirizzo non inserito nei registri INI/PEC.

La parte appellante aveva per tale motivo notificato il ricorso in appello all’indirizzo pec corretto (in quanto inserito in tali registri) del medesimo difensore, con ciò in qualche modo rimediando all’errore sopra detto.

In ogni caso nella nota di deposito della documentazione relativa all’adempimento dell’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- l’Avvocatura dello Stato ha precisato che “per ulteriore scrupolo difensivo, anche se non richiesto dall’ordinanza n. -OMISSIS-, questa Avvocatura ha provveduto entro i termini indicati nell’ordinanza stessa, a notificare il ricorso in appello presso la sede della società”.

Ne consegue che la parte appellante ha compiuto ogni sforzo diligente dalla stessa esigibile in presenza di un errore nella dichiarazione di elezione di domicilio della controparte, e che comunque le modalità di instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio risultano correttamente seguite in adempimento alla citata ordinanza.

Il ricorso in appello, ritualmente notificato, è pertanto ammissibile.

3. Venendo all’esame del merito del ricorso, lo stesso è affidato ad un’unica censura, rubricata “ Violazione del canone ermeneutico del ‘più probabile che non’ ”.

Gli elementi che sorreggono il provvedimento interdittivo oggetto del presente giudizio si fondano sia su legami familiari riferiti al socio di maggioranza, sia su cointeressenze intercorrenti tra la -OMISSIS- e la-OMISSIS-colpita a sua volta da provvedimento interdittivo il 29 luglio 2021.

Il primo giudice ha dato atto di tali elementi, ma ha ritenuto insufficienti i primi, e inidonee le seconde, in quanto “ il comprovato controllo della -OMISSIS-. da parte del socio di maggioranza della società ricorrente non appare elemento rilevante, in assenza appunto di interessenze di tipo economico tra le due compagini societarie, considerato anche il diverso settore di attività, operando la -OMISSIS-, a differenza della Luna, nel campo dell’edilizia ”.

4. In realtà, come dedotto dall’amministrazione appellante, le relazioni fra la società interdetta -OMISSIS- -OMISSIS- e l’odierna appellata si connotano per una pluralità di elementi;
-OMISSIS- socio di minoranza e amministratore unico della società -OMISSIS- è anche convivente di -OMISSIS-, amministratore unico della -OMISSIS- -OMISSIS-;
-OMISSIS- socio di maggioranza della -OMISSIS- è anche socio unico della -OMISSIS- -OMISSIS-;
-OMISSIS- sono rispettivamente figlia e coniuge convivente di -OMISSIS-, soggetto con precedenti specifici in materia di criminalità mafiosa.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della teoria della prova indiziaria - quae singula non prosunt, collecta iuvant , al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa dell’appellante a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, “secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 759/2019)” (così le sentenze n. 4837/2020 e n. 4951/2020).

La sentenza n. 57/2020 della Corte costituzionale ha chiarito che a fronte della denuncia di un deficit di tassatività della fattispecie, specie nel caso di prognosi fondata su elementi non tipizzati ma “a condotta libera”, “lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa”, un ausilio è stato fornito dall’opera di tipizzazione giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza di questo Consiglio di Stato 3 maggio 2016, n. 1743, ha individuato un “nucleo consolidato (…) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale”.

Fra tali situazioni sintomatiche quelle maggiormente rilevanti sono proprio le cointeressenze imprenditoriali.

Si è altresì osservato nella giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 383/2021) che “il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio de quo non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività. In altre parole, l’esclusione della c.d. contiguità compiacente non vale di per sé ad escludere il pericolo di una contiguità soggiacente”.

5. Tanto premesso, appare evidente che le due società appaiono avvinte da uno stabile e strutturale vincolo di cointeressenza, rispetto al quale è del tutto ininfluente, ai fini prognostici che qui rilevano, il diverso settore di operatività delle stesse.

Tale rilievo colora di significato inferenziale i riferiti rapporti di parentela, che non rilevano evidentemente ex se , ma quale elemento indiziante che, valutato nella prospettiva unitaria del quadro fattuale complessivo da cui desumere o meno il pericolo di infiltrazione, legittima il giudizio prognostico ritenuto nel provvedimento impugnato, che risulta pertanto conforme al paradigma normativo, ed esenti dai vizi dedotti con il ricorso di primo grado.

6. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è fondato e che va pertanto accolto, con rigetto del ricorso di primo grado in riforma della sentenza qui gravata.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio tra le parti.

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