Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-08, n. 202000144

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-08, n. 202000144
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000144
Data del deposito : 8 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2020

N. 00144/2020REG.PROV.COLL.

N. 03718/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per ottemperanza iscritto al numero di registro generale 3718 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecotecnica s.r.l. quale mandataria del costituendo R.t.i. con Igeco Costruzioni s.p.a. quale mandante, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, F E L, S S D e M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S S D in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, 26;



contro

Comune di Triggiano in qualità di Comune capofila dell’A.R.O. BA/7 Entroterra Pianura, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
A.G.E.R. - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;



per l’ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V n. 827/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano e dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l’art. 114 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il Cons. F D M e uditi per le parti gli avvocati Lorusso per sé e in dichiarata delega di Cicirelli e Sanapo, De Luca in dichiarata delega di Sticchi Damiani, Cantobelli e Lancieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Ecotecnica s.r.l., nella qualità in epigrafe descritta, propone ricorso ex art. 112 Cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827, che, in accoglimento del suo appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, 19 aprile 2018, n. 601, ha annullato il provvedimento 10 novembre 2011 prot. 604 del Comune di Triggiano, comune capofila dell’A.R.O. – Ambito raccolta ottimale 7/BA Entroterra Pianura – Provincia di Bari, nella parte in cui disponeva la sua esclusione dalla procedura di gara d’ambito per l’affidamento del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

1.1. Con la stessa sentenza il Consiglio di Stato ha, invece, confermato la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, 13 aprile 2018, n. 561, di reiezione del ricorso proposto da altro operatore economico partecipante alla medesima gara, il R.t.i. Tekra s.r.l., avverso il citato provvedimento del Comune di Triggiano nella parte in cui l’escludeva dalla medesima procedura di gara ed annullava, per questo, l’aggiudicazione disposta a suo favore.

All’esito del giudizio di appello il R.t.i. con Ecotecnica come mandataria era, dunque, l’unico operatore rimasto in gara; veniva, così, meno anche la dichiarazione di gara deserta pronunciata dalla stazione appaltante nel medesimo provvedimento.

2. Successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato, il dirigente dell’Ufficio comune dell’A.R.O., congiuntamente al Commissario ad acta dell’ARO 7/BA, con nota 27 marzo 2019 prot. 9045, comunicava l’avvio del procedimento di riesame delle determinazioni adottate dalla commissione giudicatrice in relazione ai requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 posseduti dal R.t.i. con Ecotecnica quale mandataria e Igeco Costruzioni s.p.a. in qualità di mandante, nonché l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca integrale di tutti gli atti della procedura di gara.

2.1. Con ricorso depositato il 3 maggio 2019 Ecotecnica domanda che sia dichiarata la nullità di tale provvedimento perché adottato in violazione e/o elusione del giudicato e richiede la condanna della stazione appaltante all’adozione dell’aggiudicazione della procedura di gara a suo favore.

A suo dire, a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 827 del 2019, alla stazione appaltante era preclusa la riapertura di fasi procedurali ormai esaurite, e, comunque, già conosciute dal giudice amministrazione, onde non poteva far altro che disporre l’aggiudicazione del contratto d’appalto a suo favore quale unico operatore rimasto in gara.

La decisione di riaprire la fase di esame dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, già chiusa una prima volta con l’ammissione in gara degli stessi, e poi, riaperta in via di autotutela e conclusa con il provvedimento di esclusione annullato in parte qua , si porrebbe, dunque, in contrasto con il giudicato.

Sono, poi, articolati due motivi nei quali vengono esposti altrettanti vizi di legittimità del provvedimento impugnato.

2.2. Si è costituito in giudizio l’A.R.O. n. 7 “ Entroterra Pianura ” e, per esso, il Comune di Triggiano in qualità di comune capofila, ed anche l’A.g.e.r. - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

2.3. Con motivi aggiunti depositati il 3 luglio 2019 Ecotecnica impugna il provvedimento 21 maggio 2019 prot. 14860 dell’Associazione tra i Comuni del Bacino A.R.O. n. 7 “ Entroterra Pianura ” recante firma del dirigente dell’ufficio comune dell’A.R.O. e del Commissario ad acta dell’A.R.O. n. 7, che dispone l’esclusione dalla procedura di gara dell’A.t.i. Ecotecnica – Igeco Costruzioni per violazione dell’onere dichiarativo di cui all’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, in ogni caso, per aver violato l’affidamento fiduciario in ordine all’affidabilità professionale nell’espletamento delle prestazioni contrattuali.

Con il medesimo provvedimento viene, altresì, disposta la revoca integrale della procedura di gara A.R.O. BA7 indetta con il bando del 7 dicembre 2015 unitamente a

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