Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-10-29, n. 202006621
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2020
N. 06621/2020REG.PROV.COLL.
N. 02045/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2017, proposto dalla NN ON s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lucchetti e Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;
contro
il Comune di Fano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Loriano Maccari e Federico Romoli, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
la Nuova Banca delle Marche s.p.a., già Medioleasing s.p.a., la Provincia di Pesaro e Urbino e la Regione Marche, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3806 del 5 settembre 2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020 – svoltasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 - il Cons. Roberto Caponigro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La NN ON s.r.l., proprietaria di aree ricadenti nel Comune di Fano, nella c.d. “area ex zuccherificio”, ha impugnato dinanzi al Tar per le Marche la deliberazione n. 25 del 18 febbraio 2015, con cui il Consiglio comunale ha rigettato la proposta avanzata dalla Società di variante al piano regolatore generale, volta in particolare ad ottenere la classificazione di dette aree da zone per attività produttive a zone per attività commerciali o direzionali.
Il Tar per le Marche, con la sentenza n. 767 del 2015, ha accolto il ricorso, ma questa Sezione, con la sentenza n. 3806 del 2016, ha accolto, nei sensi di cui in motivazione, l’appello proposto dal Comune di Fano e, per l’effetto, ha respinto il ricorso di primo grado.
La NN ON s.r.l. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza pronunciata in appello, sostenendo l’esistenza di un duplice errore revocatorio – rilevante ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 4, c.p.c. – operato in riferimento alle seguenti ipotesi:
1) omessa pronuncia sul motivo di impugnazione proposto dalla NN ON in primo grado ed accolto dal Tar Marche, inerente la censura secondo cui il Consiglio comunale non potrebbe rigettare una variante al prg diretta ad autorizzare un insediamento commerciale per l’intento di protezione dell’economia del centro storico, ponendosi tale motivazione in aperto contrasto con le previsioni di cui al d.l. n. 138 del 2011, 201 del 2011 e, segnatamente, all’art. 1 del decreto legge n. 1 del 2012, nonché della L.R. Marche n. 26 del 1999 e della successiva legge regionale n. 29 del 2014;
2) supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dai documenti di causa, in quanto il Consiglio di Stato ha affermato che, dalle dichiarazioni di voto costituenti la motivazione per relationem della delibera di cui è causa, emergerebbero due considerazioni (la prima relativa alle problematiche urbanistiche afferenti l’intero territorio comunale; l’altra riguardante la tematica commerciale, lì dove il Consiglio comunale ha privilegiato le forme di commercio “di vicinato” rispetto al commercio di massa) che hanno indotto il Consiglio comunale di Fano a rigettare la proposta di variante promossa dalla NN ON, quando, invece, dalla lettura delle stesse, la prima risultava concretamente inesistente.
Con riferimento all’ipotesi sub 1), la ricorrente in revocazione ha posto in rilievo che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21 del 2016 ha ritenuto che l’omessa pronuncia su autonomi motivi di ricorso costituisce idoneo errore di fatto revocatorio.
Nel caso di specie, la doglianza indicata costituiva autonomo motivo di censura, accolto dal giudice di primo grado e non esaminato dal giudice di appello, e la discrezionalità dell’Amministrazione comunale avrebbe dovuto ritenersi recessiva rispetto alle chiare previsioni di legge, che vietano di limitare l’ingresso sul mercato a nuove attività economiche, al fine della protezione degli interessi di operatori economici già presenti sul mercato.
Con riferimento all’ipotesi sub 2, la decisione di accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Fano si sarebbe fondata sulla supposizione dell’esistenza di un fatto consistente nella presenza di dichiarazioni di voto, allegate alla delibera di C.C. di Fano n. 25 del 2015, di problematiche urbanistiche afferenti l’intero territorio comunale, in relazione alle quali l’assemblea comunale avrebbe espresso la volontà di procedere ad una più generale riconsiderazione della disciplina riguardante la più vasta zona territoriale costituita dall’ex zuccherificio e di un ulteriore fatto consistente nella presenza nelle medesime dichiarazioni di voto del riferimento alle “impostazioni generali del Piano regolatore”.
La verità di entrambi i fatti la cui esistenza è supposta – vale a dire il