Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-26, n. 202304201
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 04201/2023REG.PROV.COLL.
N. 03491/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3491 del 2017, proposto dalla società Gabrio s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati L G e M S, con domicilio digitale come da registri di Giustizia con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
il Comune di Castellanza, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M P L, con domicilio eletto presso lo studio Grez e associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, e successivamente rappresentato e difeso dall’avvocato L M, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
il Consorzio Parco Alto Milanese, la Regione Lombardia, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il consigliere Emanuela Loria;
Uditi per le parti gli avvocati Antonietta Favale su delega dell’avv. L G e L M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Lombardia, sez. II, n. 2250 del 29 novembre 2016 – ha in parte dichiarato improcedibili e in parte respinti, con dovizia di argomenti, due ricorsi riuniti proposti dalla società Gabrio per l'annullamento, quanto al ricorso n. 3151 del 2005:
- della deliberazione della Giunta regionale n. VIII/00309 dell’8 luglio 2005 di approvazione con prescrizione del Piano Regolatore Generale del Comune di Castellanza;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 27 ottobre 2003 di adozione del Piano Regolatore Generale;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 20 aprile 2004 di controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati;
- per la condanna del Comune di Castellanza al risarcimento del danno;
quanto al ricorso n. 2012 del 2010, per l'annullamento in parte qua del PGT del Comune di Castellanza, definitivamente approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 9 del 19 marzo 2010 nonché per la condanna del Comune di Castellanza al risarcimento del danno.
2. La società ha interposto appello notificato in data 4 maggio 2017 e depositato in data 15 maggio 2017.
3. In data 20 ottobre 2017 si è costituito per resistere il solo comune di Castellanza con il patrocinio dell’avvocato L.
4. Nel corso del giudizio:
i) è deceduto il difensore del comune di Castellanza in data 12 marzo 2021;
ii) in data 17 dicembre 2021 i difensori della società hanno notificato il certificato di morte e la dichiarazione alle controparti e il successivo 14 febbraio 2022 hanno depositato in segreteria, a mente degli artt. 79 c.p.a. e 301 c.p.c., la dichiarazione, il certificato di morte e la prova delle avvenute notifiche;
iii) con ordinanza di questa sezione n. 5040 del 20 giugno 2022 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio;
iv) il 15 settembre 2022 la società, per il tramite del suo amministratore ha rilasciato una procura ai nuovi difensori (che si sono costituiti in giudizio) ed ha riassunto il giudizio notificando, in pari data, il ricorso alle amministrazioni intimate;
v) il comune si è costituito in giudizio con un nuovo difensore in data 20 ottobre 2022 eccependo fra l’altro l’irricevibilità del ricorso;
vi) in data 4 novembre 2022 il comune ha depositato memoria difensiva cui ha replicato la società con memoria del 15 novembre c.a.
5. Alla udienza pubblica del 6 dicembre 2022 le parti hanno discusso, sollecitate dal collegio ex art. 73 c.p.a., il profilo relativo alla possibile estinzione del giudizio per la tardività della riassunzione rispetto alla data di conoscenza legale del decesso del difensore del comune.
5.1. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente deve essere esaminata la questione concernente l’estinzione del giudizio di appello.
7. In diritto il collegio osserva quanto segue alla stregua dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 1734 del 2022;sez. IV, n. 8112 del 2020;sez. IV, n. 447 del 2020;sez. IV, n. 4587 del 2017;n. 3534 del 2016;sez. VI, n. 405 del 2015):
a) la disciplina della interruzione del processo amministrativo è dettata dal c.p.c. (art. 79, comma 2, c.p.a.) mentre quella della prosecuzione o riassunzione è stabilita dall’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a., secondo cui “2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.