Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-07, n. 202303620

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-07, n. 202303620
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303620
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2023

N. 03620/2023REG.PROV.COLL.

N. 03922/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3922 del 2018, proposto da
SVP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiana Giorgiani in Roma, via Lattanzio, n. 66;

contro

Comune di San Pietro Vernotico, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 01702/2017, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria del 20 gennaio 2023, con la quale parte appellante ha chiesto che venga disposta l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ovvero per cessata materia del contendere;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113), del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell'avv. Mastrolia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.La società SVP S.r.l. era proprietaria di un impianto fotovoltaico, cod. rif. “SV018”, sito nel territorio del Comune di Cellino San Marco, in contrada La Mea. La società aveva ottenuto dal Comune di San Pietro Vernotico (BR) l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per ml 1.826, per un periodo di 20 anni, al fine della installazione di un cavidotto di collegamento tra il suddetto impianto e la rete elettrica ENEL. Il cavidotto veniva successivamente ceduto ad Enel Distribuzione s.p.a., ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 281/05 dell’AEEG.

Con nota del 16.11.2012, il Comune di San Pietro Vernotico comunicava alla società di avere rideterminato, con la Determinazione n. 789 del 29 dicembre 2011, in aumento ed unilateralmente, il canone concessorio per l’occupazione di suolo pubblico e invitata SVP s.r.l. a procedere al versamento delle somme così rideterminate. L’Amministrazione diffidava, altresì, l’appellante che, in mancanza del suddetto versamento, l’Ente avrebbe attivato la procedura di decadenza della concessione, in conformità al dettato di cui all’art. 4 del Contratto.

Con provvedimento, prot. n. 15852, del 23 luglio 2013, l’Amministrazione comunale disponeva la revoca della concessione permanente di occupazione del suolo pubblico disposta in favore della società SVP s.r.l., ordinando lo smantellamento delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La società impugnava il suddetto provvedimento dinanzi al T.A.R. per la Puglia che, con sentenza n. 1702 del 6 novembre 2017, respingeva il ricorso, sulla base del rilievo che l’atto gravato aveva un contenuto vincolato, derivante dalle previsioni della Convenzione, ravvisando la legittimità del quantum richiesto, perché meramente applicativo della Determinazione n. 789 del 2011, non impugnata nei termini.

3. La SVP s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, affidato ai seguenti motivi: “I) Error in iudicando con riferimento alla natura discrezionale del provvedimento ed alla censurata violazione e/o falsa applicazione del regolamento comunale Cosap, della Convenzione accessoria e con riferimento all’accesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e illogicità manifesta nonché per violazione del principio di proporzionalità e sviamento;
II) Error in iudicando con riferimento alla censurata violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. 447/1997 del regolamento comunale Cosap e della Convenzione concessoria nonché con riferimento alla violazione del divieto di irretroattività di cui all’art. 11 delle Preleggi. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità, carenza assoluta di motivazione e sviamento”.

4. Il Comune di San Pietro Vernotico, benchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

5. In data 20 gennaio 2023, in vista della pubblica udienza e, in particolare, dopo la assegnazione del fascicolo al relatore, la società appellante ha depositato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse concludendo per l’improcedibilità dell’appello per la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del presente giudizio, il Comune di San Pietro Vernotico ha adottato due determinazioni (n. 753 dell’11.10.2018 e n. 332 del 3.4.2019) con cui, prendendo atto del pagamento delle somme richieste, ha revocato il provvedimento impugnato in primo grado.

6. All’udienza straordinaria del 24 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Il Collegio rileva che la società SVP s.r.l. ha depositato, in data 23 gennaio 2023, una dichiarazione, chiedendo a questa Sezione di disporre l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse, ovvero per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rappresentando che il Comune di San Pietro Vernotico, con determinazioni n. n. 753 dell’11.10.2018 e n. 332 del 3.4.2019, ha disposto la revoca dei provvedimenti impugnati, dando atto dell’intervenuto pagamento delle somme richieste.

Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo la ricorrente ottenuto in via extra giudiziale il bene della vita al quale aspira in conseguenza del sopravvenuto provvedimento di revoca disposto dall’Amministrazione.

Nella specie, invero, non va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ma la cessazione della materia del contendere, ciò in quanto tale declaratoria definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio a seguito di un provvedimento dell’Amministrazione, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767).

La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227;
id. 20 dicembre 2019, n. 8615;
id. sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378);
ne consegue che è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).

Tale sopravvenienza fattuale rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza per avere fatto venire meno, per il ricorrente, qualsiasi residuo vantaggio derivante da una eventuale pronuncia di accoglimento (Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742;
Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2019, n. 2143).

8. Ai sensi dell’art. 34 Cod. proc. amm., “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ” (comma 5).

Il successivo art. 35 dispone invece che il ricorso è dichiarato “ improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ” (comma 1, lett.c).

La differente natura tra le sentenze in esame discende dal diverso accertamento sotteso alla loro adozione: “ i) la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo;

ii) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tal caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio – anziché per l’ottenimento – per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente ” ( ex multis , Cons. Stato, VI, 15 marzo 2021, n. 2224).

La cessazione della materia del contendere presuppone invero il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio, laddove la sopravvenuta carenza di interesse presuppone invece la mancanza di interesse alla decisione, ossia una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402;
id. 11 ottobre 2007, n. 5355) tale da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell’atto impugnato.

La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343). Tale decisione, come si è detto, non ha valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5533).

La diversità tra le due tipologie di sentenze rileva anche ai fini della definizione del perimetro del giudicato. La sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è “ idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2224 del 2021 cit.).

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in sostanza, presuppone il riconoscimento del bene della vita da parte della stessa Amministrazione. Nel caso in esame, il Comune di San Pietro Vernotico, con le Determinazioni n. 753 dell’11.10.2018 e n. 332 del 3.4.2019, ha revocato il provvedimento impugnato in primo grado, prendendo atto dell’avvenuto pagamento delle somme richieste.

9. Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale suggeriscono la compensazione delle spese di lite del grado.

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