Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-03-03, n. 202101804

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-03-03, n. 202101804
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101804
Data del deposito : 3 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2021

N. 01804/2021REG.PROV.COLL.

N. 07494/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7494 del 2020, proposto dalla Asl Na 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. M R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L P e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

nei confronti

della -OMISSIS- e del -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rispettivamente capogruppo mandataria e mandante del costituendo RTI tra le medesime, rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Della Corte e Luca Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. V, 17 luglio 2020, -OMISSIS-, che ha annullato la delibera di aggiudicazione al Rti -OMISSIS---OMISSIS-, del lotto 2 della gara, divisa in quattro lotti, per l’affidamento del servizio assistenziale per la gestione della residenzialità e semi residenzialità psichiatriche.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto in costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

Visto l’appello incidentale della -OMISSIS- e del -OMISSIS-, notificato il 28 ottobre 2020 e depositato il successivo 5 novembre 2020;

Viste le memorie depositate dalla Asl Na 2 Nord depositate in date 29 gennaio 2021 e 5 febbraio 2021;

Vista la memoria depositata dalla -OMISSIS- e del -OMISSIS- in data 2 febbraio 2021;

Vista la memoria depositata dalla -OMISSIS- in date 19 ottobre 2020 e 4 febbraio 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore dell’udienza del giorno 18 febbraio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 25, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il Consigliere G F e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale.


FATTO

1. La -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al Tar Napoli la delibera del Direttore Generale della Asl Na 2 Nord -OMISSIS- del 4 luglio 2019 con la quale è stato aggiudicato, al RTI -OMISSIS---OMISSIS-, il lotto 2 della gara, divisa in quattro lotti, per l’affidamento del servizio assistenziale per la gestione della residenzialità e semi residenzialità psichiatriche.

La gara era stata indetta dalla stazione appaltante con delibera -OMISSIS- del 2018 e prevedeva 4 lotti, relativi a diversi ambiti territoriali della stessa Asl, per l’affidamento dei servizi assistenziali per una durata di 3 anni, con possibile rinnovo per un ulteriore anno.

L’offerta sarebbe stata calcolata secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa e, in particolare, sarebbe stato attribuibile all’offerta tecnica un valore massimo di 70, mentre all’offerta economica un valore massimo di 30.

Il criterio per calcolare il valore economico dell’offerta veniva individuato, dall’art. 3 del Disciplinare di gara, nel valore al ribasso delle offerte e, per la formula da utilizzare per il calcolo, l’art. 4 del Disciplinare rinviava all’art. 18 del Capitolato di gara che, in realtà, non conteneva alcuna formula, che era invece contenuta all’art. 19 del Capitolato stesso.

Il citato art. 19 disponeva che: “Il Punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato sulla base della seguente formula:

Pe (i) = 30 x Val min/Val i- esima

Dove:

Pe (i)= Punteggio Economico assegnabile a ciascuna offerta

Val min = Il valore complessivo dell'offerta più bassa tra le offerte ritenute valide presentate dalle ditte concorrenti;

Vai i- esima = Il Valore complessivo dell'offerta presentata dalla ditta concorrente i-esima”.

La società ricorrente in primo grado ha impugnato l’aggiudicazione sulla base di diversi argomenti.

Ha in primo luogo dedotto la violazione degli artt. 3 e 4 del Disciplinare di gara e, di conseguenza dell’art. 18 del Capitolato a cui l’art. 4 rinviava, in quanto queste disposizioni individuavano il criterio del valore del ribasso delle offerte economiche, che veniva disatteso dall’art. 19 del Capitolato di gara, che, invece, utilizzava il valore assoluto delle offerte.

Ha poi richiamato l’autolimite che il Presidente della commissione di gara avrebbe imposto, dando lettura del verbale di gara durante la seduta pubblica del 27 giugno 2019, che individuava il criterio di calcolo dell’offerta economica nella formula contenuta all’art. 18 del Capitolato di gara.

Ha inoltre dedotto l’illegittimità dell’art. 19 del Capitolato che contrastava, sia con le altre citate disposizioni della lex specialis di gara, che con l’autolimite imposto dalla lettura del verbale.

2. Con sentenza 17 luglio 2020, -OMISSIS-, la V Sezione del Tar Campania, sede di Napoli, ha parzialmente accolto il ricorso della -OMISSIS-, ha annullato l’aggiudicazione del lotto 2 ed ha disposto la riedizione della gara.

3. La sentenza del Tar Napoli -OMISSIS- del 2020 è stata impugnata dalla Asl Na 2 Nord, con appello notificato in data 28 luglio 2020.

La Asl ha rilevato l’erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui non ha riconosciuto l’irricevibilità del ricorso di primo grado e ha ritenuto illegittima l’applicazione della formula prevista dall’art. 19 del Capitolato tecnico nonchè contradditoria la lex specialis di gara, nella parte relativa al criterio di valutazione dell’offerta economica.

4. Si è costituita in giudizio la -OMISSIS-, che ha sostenuto la infondatezza, nel merito, dell’appello.

5. Si sono costituiti in giudizio la -OMISSIS- e il -OMISSIS-, rispettivamente capogruppo mandataria e mandante del costituendo RTI tra le medesime, che hanno sostenuto la fondatezza, nel merito, dell’appello.

6. Con appello incidentale, notificato il 28 ottobre 2020 e depositato il successivo 5 novembre 2020, la -OMISSIS- e il -OMISSIS- hanno dedotto gli stessi vizi denunciati dalla Asl Napoli 2 Nord, con l’appello principale, relativi alla non condivisibile statuizione di accoglimento del terzo e del quinto motivo del ricorso introduttivo ed hanno chiesto l’annullamento dell’intera procedura di gara.

7. All’udienza del 18 febbraio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, la -OMISSIS- (d’ora in poi, -OMISSIS-) ha impugnato dinanzi al Tar Napoli la delibera del Direttore Generale della Asl Na 2 Nord -OMISSIS- del 4 luglio 2019, con la quale è stato aggiudicato, al Rti -OMISSIS---OMISSIS- (d’ora in poi, -OMISSIS-), il lotto 2 del servizio assistenziale triennale per la gestione delle residenzialità e semiresidenzialità psichiatriche.

In particolare, la gara, alla quale hanno partecipato cinque concorrenti, è stata aggiudicata al Rti -OMISSIS- con il punteggio complessivo di 97,31 (di cui 70,00 punti per l’offerta tecnica e 27,31 punti per l’offerta economica);
al secondo posto si è classificato il -OMISSIS- con 90,26 punti (di cui 62,42 per l’offerta tecnica e 27,84 punti per l’offerta economica), mentre -OMISSIS- si è collocata al terzo posto della graduatoria finale, con il punteggio complessivo di 78,28 (di cui 48,28 punti per l’offerta tecnica e 30,00 punti per l’offerta economica).

Con la sentenza 17 luglio 2020, -OMISSIS- il Tar Napoli ha respinto il ricorso nella parte volta all’individuazione e applicazione della formula per l’attribuzione del punteggio afferente all’offerta economica, ritendo non condivisibile l’assunto della ricorrente che vorrebbe applicata la sommatoria in termini percentuali - e non assoluti - dei singoli ribassi offerti.

Il giudice di primo grado ha invece giudicato fondato il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’illegittimità della formula prevista dall’art. 19 del Capitolato tecnico, in concreto applicata dalla Commissione di gara, sul rilievo che la stessa finirebbe per determinare un sostanziale appiattimento dei punteggi attribuiti alle offerte economiche, con la conseguente impossibilità di utilizzare la gran parte dei trenta punti disponibili per la valutazione dell’offerta economica. Detta conclusione determinerebbe l’illegittimità della formula di cui all’art. 19 del Capitolato tecnico, stante lo “svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta”. Ha chiarito il Tar che nel caso in cui l’incidenza dei costi fissi, in generale, e del costo del lavoro, in particolare, sul valore complessivo dell’affidamento è elevata, anche differenziali non eccessivi tra l’importo a base d’asta e le offerte effettivamente proposte - dovendo essere rapportati alla quota dei costi del servizio effettivamente ribassabili - finiscono per rivestire un peso determinante nei rapporti concorrenziali tra le imprese, in funzione dell’esigenza di premiare l’offerta in grado di compendiare il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il Tar ha ritenuto altresì fondato il quinto motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente denuncia, ai fini della riedizione della procedura di gara, non solo la illegittimità dell’art. 19 del Capitolato, nel senso dinanzi precisato, ma anche la contraddittorietà della lex specialis di gara, in ordine alla individuazione della formula da applicare per l’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica.

La sentenza è stata impugnata sia dalla Asl Na 2 che dall’aggiudicataria -OMISSIS-, rispettivamente con appello principale ed incidentale, che per ragioni di economia processuale possono essere esaminati insieme.

La questione sottesa al gravame è la formula concretamente da applicare per l’individuazione del punteggio da assegnare all'offerta economica, anche alla luce di differenti disposizioni contenute nella lex specialis di gara, che possono aver determinato incertezza nella regola della procedura.

2. Preliminarmente il Collegio ritiene non suscettibile di positiva valutazione il motivo che ripropone l’eccezione di tardiva impugnazione della lex specialis di gara;
ciò esonera questo giudice dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dall’appellata -OMISSIS-.

Soccorre sul punto la granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato (A.P., 26 aprile 2018, n. 4;
id. 29 gennaio 2003, n. 1;
id. 7 aprile 2011, n. 4), correttamente richiamata dal giudice di primo grado, secondo cui le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e solo dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.

Infatti, comportano l'onere dell’immediata impugnazione solo le clausole del bando considerate “immediatamente escludenti”, ovvero solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse dei concorrenti in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1595;
id., sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284).

Si tratta di clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostativi all'ammissione dell'interessato o, al più, di clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, dovendo, invece, le rimanenti clausole essere impugnate insieme all'atto che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto negativamente inciso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva (Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2019, n. 2387;
id., sez. VI, 7 marzo 2018, n.1469;
id., sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4180). La partecipazione alla gara stessa, infatti, non impedisce ai concorrenti di dedurre comunque il carattere lesivo delle disposizioni del bando in sede di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.

In applicazione di tale postulato, e con precipuo riferimento al caso di specie, è evidente che il criterio di valutazione delle offerte e la formula matematica individuata per scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa – ove non escluda in modo assoluto la formulazione dell’offerta stessa – non hanno portata escludente ma impingono solo sul punteggio attribuito alle stesse, con la conseguenza che la relativa impugnazione è ammessa soltanto nel momento in cui, con l’aggiudicazione della gara ad altro concorrente, si è concretizzata la lesione. Sotto questo profilo non rileva la ragione posta alla base della dedotta censura del criterio di calcolo dell’offerta, rilevante essendo solo il profilo della non immediata lesione della sfera giuridica del concorrente, che avrebbe potuto aggiudicarsi la gara anche con detta formula. Aggiungasi che la contraddittorietà della formula non ha impedito a tutti i concorrenti di presentare una offerta, con la conseguenza che non si è concretizzato il presupposto che onera alla immediata impugnazione della clausola del bando, id est l’impossibilità di partecipare alla procedura.

3. Come si è detto sub 1, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sia per irragionevolezza della formula utilizzata (individuata all’art. 19 del Capitolato) per calcolare l’offerta economica, che finisce per comportare lo svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta;
sia per contraddittorietà tra i diversi criteri a tal fine previsti dalla lex specialis di gara.

Rileva il Collegio che entrambi i profili di illegittimità accertati dal Tar Napoli hanno come conseguenza il rifacimento dell’intera gara, con la conseguenza che a questo giudice è sufficiente accertare la corretta statuizione in ordine ad uno di essi per respingere l’appello principale ed incidentale.

Il Collegio condivide con il giudice di primo grado la palese contraddittorietà delle diverse previsioni contenute nel Disciplinare e nel Capitolato, che hanno reso incerta la lex specialis di gara su un punto di rilevante importanza quale è il criterio di individuazione dell’offerta economica, facendosi in alcuni casi riferimento alla sommatoria dei ribassi e, in altri, al prezzo.

Tale contraddittorietà assume carattere assorbente, senza che questo giudice debba palesare quale sarebbe stata la formula da scegliere, per non invadere una sfera di competenza discrezionale della stazione appaltante, cui spetta decidere la regola di gara, con i soli limiti della logicità e della chiarezza, presupposto, quest’ultimo, mancante nella disciplina della procedura di cui è causa.

Ed invero, anche aderendo all’assunto degli appellanti (principale ed incidentale), secondo cui la scelta della formula utilizzata rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, che deve verificarne la ragionevolezza ex ante – e, quindi, in astratto – e non ex post – e, dunque, a seguito della formulazione della graduatoria – certo è che la regola di gara deve essere chiara e non suscettibile di ingenerare confusione.

Nella specie, l’indicazione del criterio di calcolo dell’offerta economica era contenuta: a) all’art. 3, punto 3.5 del Disciplinare, secondo cui “l’individuazione dell’offerta economica più bassa a cui attribuire il relativo punteggio economico avverrà tenendo conto, per ciascun lotto, della sommatoria dei ribassi praticati per ogni offerta contenuta all’interno del lotto di partecipazione”;
b) all’art. 4 del Disciplinare (“criterio di aggiudicazione”) secondo cui “per i criteri di valutazione delle offerte e l’attribuzione dei relativi punteggi tecnici/economici, si rimanda all’art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto …”;
c) all’art. 18 del Capitolato, recante “criteri di valutazione delle offerte”, secondo cui la determinazione del punteggio da assegnare all’offerta economica “verrà effettuata utilizzando la seguente formula di cui all’allegato P del d.P.R. n. 207 del 2010. Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi in cifre decimali e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato P del d.P.R. n. 207 del 2010 in ragione di quella più favorevole per l’amministrazione attraverso l’assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula: C(a) sommatoria di [WI *V(a)I];
d) all’art. 19 dello stesso Capitolato, recante “descrizione dell’offerta tecnica”, che dopo aver dedicato circa 5 pagine alla descrizione del calcolo dell’offerta tecnica indica la formula di attribuzione dell’offerta economica che avrebbe dovuto aver luogo tenendo conto, per ciascun lotto, della sommatoria dei ribassi in termini assoluti – e non percentuali – praticati per ciascuna delle sottovoci indicate per il lotto di partecipazione.

Vale evidenziare, senza peraltro che tale annotazione sia rilevante al fine del decidere, che la Commissione di gara ha applicato il criterio previsto dall’art. 19 del Capitolato nonostante, per propria autodeterminazione, avesse previsto di fare riferimento alla formula introdotta dal precedente art. 18. Tanto si evince dal verbale della seduta del 27 giugno 2019, in cui si dà atto che i presidente comunicava “agli astanti che la determinazione del punteggio da assegnare all'offerta economica sarà applicata la formula prevista dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto” e altresì ricordava che l'individuazione dell'offerta economica più bassa a cui attribuire il relativo punteggio economico sarebbe avvenuta “tenendo conto, per ciascun lotto, della sommatoria dei ribassi praticati per ogni tariffa contenuta nel lotto di partecipazione”.

Contrariamente a quanto assumono gli appellanti, non è dubbia la confusione ingenerata dalle diverse previsioni, così come non può liquidarsi tale contraddittorietà come frutto di un mero refuso dovuto al “copia e incolla” di una parte di altro capitolato riferito a diversa gara. Si tratta, infatti, di una spiegazione della confusione che regna nella disciplina di gara, che fa intendere il perché della stessa ma che non la supera.

Il criterio di valutazione dell’offerta economica è infatti contenuto sia nella norma del Capitolato (art. 18, richiamato dall’art. 4 del Disciplinare, che allo stesso “rimanda” per i “criteri di valutazione delle offerte e l’attribuzione del relativi punteggi tecnico/economici”) dedicata ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica che nell’articolo (19) dello stesso Capitolato riservato alla descrizione dell’”offerta tecnica”.

Evidente, dunque, la confusione provocata da una non lineare legge di gara, che ha introdotto due criteri antitetici per l’individuazione del valore dell’offerta economica.

Al fine di salvare la procedura di gara indicando la sicura disciplina alla stessa applicabile non servirebbe richiamare la costante giurisprudenza di questo giudice, che ha individuato la gerarchia interna degli atti che concorrono a formare la regola della gara.

Ed invero, la giurisprudenza del giudice amministrativo ha chiarito che benché il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto abbiano ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell’economia della procedura, il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, tutti insieme costituiscono la lex specialis della gara (Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154;
id., sez. V, 5 settembre 2011, n. 4981;
id. 25 maggio 2010, n. 3311;
id. 12 dicembre 2009, n. 7792), in tal modo sottolineandosi il carattere vincolante che (tutte) quelle disposizioni assumono non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche dell’amministrazione appaltante, in attuazione dei principi costituzionali fissati dall’art. 97).

Quanto agli eventuali contrasti (interni) tra le singole disposizioni della lex specialis ed alla loro risoluzione, è stato osservato che tra i ricordati atti sussiste nondimeno una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5297;
id. 23 giugno 2010, n. 3963), laddove le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186;
id. 11 luglio 2013, n. 3735;
id., sez. V, 24 gennaio 2013, n. 439).

Nella specie, i suddetti principi non possono però trovare pratica applicazione.

L’impossibilità di superare la contraddittorietà delle disposizioni sulla formula da applicare per individuare il valore dell’offerta economica è determinata dal fatto che è lo stesso Capitolato a prevedere regole non conformi, e ciò aggrava la confusione in ordine alla disciplina cui fare riferimento.

Ed invero, sussiste in capo all’amministrazione che indice la gara l’obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede), la cui violazione comporta – in applicazione del principio di autoresponsabilità – che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie nella lex specialis di gara non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse (Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497).

Tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d’invito e nei loro allegati (disciplinare e capitolato), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la lex specialis, per cui in caso di oscurità ed equivocità o erroneità attribuibile alla stazione appaltante, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell’art. 1337 c.c., che presidia con la buona fede lo svolgimento delle trattative e la formazione del contratto, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (C.g.a. 20 dicembre 2010, n. 1515).

Venendo al caso di specie, una lettura idonea a superare l’ambiguità non è possibile.

Gli atti della gara in questione sono stati redatti in modo non lineare nel loro insieme – pur essendo di pacifica comprensione presi nella loro singolarità – senza che l’evidente distonia tra due norme del Capitolato possa essere liquidata semplicisticamente come frutto di un mero errore.

Resta infatti difficile, anche accedendo alla tesi del refuso, arrivare alla conclusione degli appellanti, secondo cui non è dubbio che ad essere “palesemente” sbagliata è la formula dell’art. 18 del Capitolato - la cui rubrica, rileva il Collegio, evidenzia però che la norma reca il “criterio di valutazione delle offerte” - mentre a dover essere inequivocabilmente seguito sarebbe il successivo art. 19, che però - sottolinea ancora il Collegio - introduce la “Descrizione dell’offerta tecnica” (come indica la sua rubrica).

Stando così le cose non può trovare neanche applicazione il principio, elaborato da una pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui l’interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, fermo restando, per un verso, che il giudice deve in ogni caso ricostruire l’intento perseguito dall’amministrazione ed il potere concretamente esercitato sulla base del contenuto complessivo dell’atto (c.d. interpretazione sistematica) e, per altro verso, che gli effetti del provvedimento, in virtù del criterio di interpretazione di buona fede, ex art. 1366 c.c., devono essere individuati solo in base di ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364;
id., sez. V, 27 marzo 2013, n. 1769).

Nel caso all’esame del Collegio non si tratta, infatti, di disposizioni poco chiare di cui va capita la portata, ma di contrasto tra regole dettate dalla lex specialis di gara.

4. Come si è detto, la fondatezza del rilievo del giudice di primo grado in ordine alla “confusione” ingenerata dalla lex specialis con riferimento alla formula utilizzata per calcolare l’offerta economica esonera questo giudice dall’esame dell’ulteriore vizio riscontrato dal Tar Napoli, comportando entrambi i profili di illegittimità l’annullamento dell’intera gara.

Giova peraltro sottolineare che tale esito comporta che i concorrenti diversi dall’aggiudicatario assumono la veste di cointeressati, avendo una nuova chances di aggiudicarsi l’appalto partecipando ad una nuova gara, con la conseguenza che agli stessi il ricorso in primo grado (e, quindi, l’appello) – comunque ammissibile, essendo stato notificato all’aggiudicatario –, con riferimento a tali motivi, non doveva essere notificato.

5. Gli appelli, principale e incidentale, nei diversi motivi in cui si sviluppano, devono quindi essere respinti, con conseguente conferma della appellata sentenza del Tar Napoli, che aveva annullato la procedura di gara.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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