Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-12-14, n. 202108322

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-12-14, n. 202108322
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108322
Data del deposito : 14 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2021

N. 08322/2021REG.PROV.COLL.

N. 01484/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2015, proposto dal signor L D P, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G T in Roma, viale Castrense, n. 7,

contro

C.R.I. - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8922/2014, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2021, il consigliere Alessandro Verrico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (r.g. n. 10494/2003), l’odierno appellante agiva per ottenere l’adeguamento retributivo all’avanzamento di grado, in ragione del decreto di avanzamento al grado di maresciallo ordinario con decorrenza 21 luglio 1994, e per l’accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze stipendiali, nonché degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. 8665 del 3 luglio 2019, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto, sulla base del tenore testuale degli artt. 131, 159 e 168 del R.D. n. 484/1936, che l’Amministrazione avesse correttamente corrisposto il trattamento di nuovo grado (di maresciallo ordinario) dalla data del brevetto di promozione (aprile 2007).

3. L’originario ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario, in particolare censurando le statuizioni del primo giudice laddove questo avrebbe ritenuto che la C.R.I. avesse effettivamente corrisposto gli arretrati del grado di maresciallo ordinario e le differenze stipendiali e laddove avrebbe fatto applicazione del principio relativo alla coincidenza tra la data del brevetto ed il superiore trattamento economico senza verificare in concreto il contenuto dei brevetti di riconoscimento del grado e del foglio matricolare.

3.1. Si è costituita in giudizio la Croce rossa italiana – C.R.I.

4. All’udienza del 30 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

6. Il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, recante “ Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l’avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana ”, prevedeva:

a ) all’art. 131, per gli ufficiali, che “ Il maggiore stipendio, in caso di promozione, decorre dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15;
ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata diversamente la decorrenza
”;

b ) all’art. 159, per i marescialli, che “ La decorrenza degli stipendi dei marescialli è regolata come per gli ufficiali ”;

c ) all’art. 168, che “ In caso di promozione al grado superiore, la paga del nuovo grado decorre dal giorno successivo a quello della data del brevetto di promozione, salvo che non sia diversamente disposto nel brevetto stesso ”;

d ) all’art. 89 che: “ Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi siano posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi ”.

Pertanto, è evidente che le norme disciplinano chiaramente la decorrenza degli stipendi, facendo salva la facoltà della previsione di una decorrenza economica diversa dalla data del provvedimento di promozione.

Ne consegue che, in assenza di tale disciplina eccezionale, nella specie non sussistente, ai sensi dell’art. 168, applicabile ratione temporis e comunque oggi riprodotto nel d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (e non modificato dal riassetto della Croce Rossa Italiana operato con il d.P.C.M. 5 luglio 2002, n. 208), l’incremento stipendiale andava computato a decorrere dalla data del decreto (per gli ufficiali) o del brevetto (per i sottufficiali) di promozione, e non retroattivamente tenendo conto anche dell’anzianità maturata nel grado precedente.

6.1. In particolare, l’avvenuto riconoscimento delle competenze economiche a tutto il personale avanzato di grado con decorrenza retroattiva alla data di maturazione dell’anzianità giuridica avveniva in assenza dei requisiti di eccezionalità che consentono di derogare alla regola generale della coincidenza degli effetti con la data della promozione al grado superiore. Invero, l’applicazione generalizzata dell’ipotesi derogatoria non veniva giustificata dalla sussistenza di circostanze particolari, di certo non ravvisabili nella dedotta esigenza di celerità connessa all’espletamento delle procedure amministrative.

7. In senso analogo è la costante giurisprudenza di questo Consiglio ( cfr ., Cons. Stato, Sez. IV, ordinanze n. 5191/2017;
nn. 1090, 1092 e 3535 del 2016;
nn. 845, 846, 1226, 1227 e 1228, del 2015), che ha espresso principi rispetto ai quali il Collegio intende adeguarsi.

7.1. In particolare, questa Sezione, con la sentenza n. 27 del 3 gennaio 2018, con riferimento al mancato rispetto della disciplina civilistica in tema di transazione, ha fatto richiamo al parere 4 novembre 2016 n. 2301 del Consiglio di Stato in sede consultiva che ha affermato: “ E’ stato, d’altra parte, opportunamente rilevato come il fondamento giuridico della corresponsione ai militari delle somme arretrate deve individuarsi non già nei singoli atti di transazione stipulati con gli interessati, ma nei provvedimenti amministrativi autorizzativi delle transazioni stesse che di queste ne costituiscono il necessario presupposto e che possono costituire oggetto di annullamento in autotutela allorquando risultino illegittimamente emanate.. . . In definitiva . . . in presenza di norme imperative che fissano con certezza i criteri per l’indicazione sulla decorrenza economica in caso di promozione (artt. 131, 159 e 168 del R.D. n. 484 del 1936) e che stabiliscono il principio da seguire nel dar corso agli avanzamenti (art. 89 stesso R.D.), l’Amministrazione mai avrebbe potuto porre in pagamento somme relative a periodi antecedenti la data di emissione del decreto (per gli Ufficiali) o del brevetto (per i Sottufficiali) di promozione, né procedere ad avanzamenti di grado in assenza di posti disponibili in organico ”.

7.2. Inoltre, nella sentenza n. 1834 del 22 marzo 2018 la Sezione, pronunciandosi su un caso non identico al presente, nel richiamare i principi espressi dal Consiglio di Stato su analoghe controversie (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, ordinanza n. 5191/2017 - sentenze nn. 3960/2016 e 4117/2017;
sez. II, parere n. 2301/2016), ha affermato che:

a ) non vi è alcun provvedimento presidenziale che esprima la volontà dell’Ente di esercitare il potere discrezionale allo stesso assegnato nel senso di riconoscere il diritto agli arretrati stipendiali, con la conseguenza che la cancellazione del residuo non possa far venire meno il diritto degli originari ricorrenti, dal momento che detto diritto non è mai sorto;
invero, difetta quel provvedimento presidenziale imposto dal legislatore quale elemento indefettibile per l’aggancio in tempo di pace del regime stipendiale dei dipendenti della C.R.I. a quello delle forze armate (art. 116, R.D. 484/1936, poi trasfuso nell’art. 1757 del d.lgs. n. 66 del 2010, che stabilisce per il personale militare CRI una piena equiparazione al trattamento economico dei pari grado dell’esercito solo in tempo di guerra, mentre in tempo di pace: “ riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali ”);

b ) il mancato riconoscimento di tale diritto agli arretrati stipendiali comporta l’invalidità dei contratti di transazione, in quanto aventi ad oggetto un diritto inesistente, dal momento che gli odierni appellati non hanno mai acquisito un diritto agli arretrati stipendiali, né avrebbero potuto conseguirlo in assenza di un’espressa volizione dell’odierna appellante, che, come dimostrato, non è mai stata adottata: sicché il diritto vantato dagli odierni appellati è, in assenza di tale esplicita determinazione volitiva, contrario a norme imperative: per ciò solo non si ravvisa alcuna violazione della buona fede del percipiente da parte dell’amministrazione, poiché nessun affidamento può ritenersi maturato dagli odierni appellati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4117/2017, e Cass., sez. lav., 13 ottobre 2017, n. 24216, secondo cui “.... va riconosciuto il diritto della pubblica amministrazione di non dare seguito alla transazione con la quale abbia riconosciuto al lavoratore una qualifica superiore per lo svolgimento di mansioni corrispondenti in quanto nulla ”);

c ) di poter rinviare ai contenuti dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 5191 del 1° dicembre 2017, la quale, inter alia , ha richiamato l’art. 89, comma 2, r.d. n. 484 del 1936, che esclude la possibilità di procedere a promozioni in assenza dei posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi del personale di assistenza del corpo militare della C.R.I.

8. Infine, quanto all’affermazione della parte appellante secondo cui l’Amministrazione non avrebbe corrisposto le somme che aveva dichiarato di avergli riconosciuto, il Collegio rileva l’estraneità della questione al perimetro del presente giudizio, laddove l’istante aveva chiesto il riconoscimento di tutte le differenze stipendiali che assumeva dovutegli con la decorrenza suindicata, e solo in corso di causa, a seguito di istruttoria disposta dal T.a.r., l’Amministrazione aveva affermato di avergli corrisposto le dette differenze a decorrere dalla data del brevetto. Ne consegue che il tema della materiale erogazione di queste ultime potrà – se del caso – formare oggetto di altra e differente futura azione.

9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.

10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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