Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-09-15, n. 201105151

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-09-15, n. 201105151
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201105151
Data del deposito : 15 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09899/2009 REG.RIC.

N. 05151/2011REG.PROV.COLL.

N. 09899/2009 REG.RIC.

N. 10114/2009 REG.RIC.

N. 10153/2009 REG.RIC.

N. 10154/2009 REG.RIC.

N. 10210/2009 REG.RIC.

N. 10258/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Total Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti V C, P C, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Agostino Depretis, 86;

contro

Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore , e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori - Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avv. L L, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Appennini, 46;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti F A, S F, C M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. E M, L L, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Guido D’Arezzo, 18;



ERG Petroli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L A, D A, G D G, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro

Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della pubblica amministrazione e dell’innovazione, N L, non costituiti in giudizio nel presente grado;
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. E M, L L, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Guido D’Arezzo, 18;
Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori - Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. L L, con domicilio eletto presso L L in Roma, via Appennini N. 46;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F A, S F, C M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;



sul ricorso numero di registro generale 10153 del 2009, proposto da:
Società Gestioni Europa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L A, D A, G D G, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro

Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della pubblica amministrazione e dell’innovazione, N L, non costituiti nel presente grado;
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti E M, L L, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Guido D’Arezzo, 18;
Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori - Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Appennini, 46;
Gestore dei Servizi Elettrici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F A, S F, C M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;



sul ricorso numero di registro generale 10154 del 2009, proposto da:
Società

ISAB

Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L A, D A, G D G, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro

Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della pubblica amministrazione e dell’innovazione, N L, non costituiti in giudizio nel presente grado;
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti E M, L L, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Guido D’Arezzo, 18;
Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori - Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Appennini, 46;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F A, S F, C M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;



sul ricorso numero di registro generale 10210 del 2009, proposto da:
ERG Power &
Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L A, D A, G D G, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro

Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della pubblica amministrazione e dell’innovazione, non costituiti in giudizio nel presente grado;
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. L L, E M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Guido D’Arezzo, 18;
Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori - Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Appennini, 46;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F A, S F, C M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;



sul ricorso numero di registro generale 10258 del 2009, proposto da:
ERG Nuove Centrali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti L A, D A, G D G, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, piazza Mazzini, 27;

contro

Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della pubblica amministrazione e dell’innovazione, non costituiti in giudizio nel presente grado;
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti E M, L L, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Guido D’Arezzo, 18;
Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori - Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Appennini, 46;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F A, S F, C M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9899 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Sezione III, n. 04044/2009, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES

quanto al ricorso n. 10114 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Sezione III, n. 04046/2009, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES

quanto al ricorso n. 10153 del 2009:

della sentenza breve del T.a.r. Lombardia, Sezione III, n. 04735/2009, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES

quanto al ricorso n. 10154 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Sezione III, n. 04736/2009, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES

quanto al ricorso n. 10210 del 2009:

della sentenza breve del T.a.r. Lombardia, Sezione III, n. 04737/2009, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES

quanto al ricorso n. 10258 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Sezione III, n. 04741/2009, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati gli avvocati Cavasola, Leone, De Vito Piscicelli per delega di Magrì, Leone, Anaclerio, Fiorentini, Malinconico, Acquarone, Di Gioia e l’avvocato dello Stato Gentili;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Sebbene i sei ricorsi in appello indicati in epigrafe siano diretti avverso altrettante distinte sentenze pronunciate dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, gli stessi, per ragioni di connessione parzialmente soggettiva e oggettiva e per identità delle questioni versate in giudizio, vanno riuniti e trattati congiuntamente.

2. Le controversie hanno ad oggetto l’impugnativa delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), attuative dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti per garantire l’osservanza del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES introdotta dall’art. 81, comma 16, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i..

In applicazione della citata disciplina legislativa l’AEEG adottava la delibera n. 91/08 del 4 luglio 2008, recante “ Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ”.

Con tale atto l’Autorità stabiliva che, per assicurare che gli operatori economici assoggettati alla maggiorazione di imposta non traslassero il predetto onere sui prezzi al consumo, fosse necessario che gli stessi non aumentassero i propri margini operativi lordi unitari con riferimento ai prodotti relativi ai settori individuati dall’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112, “ salvo i casi in cui tali aumenti siano giustificati da variazioni nella struttura dei costi o da situazioni particolari adeguatamente motivate ”.

Al fine di verificare le variazioni dei margini operativi lordi unitari e di esercitare una vigilanza efficace sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta, l’AEEG disponeva che, ai sensi dell’art. 2, comma 20 lett. a), l. 14 novembre 1995, n. 481, le imprese assoggettate all’addizionale dovessero trasmettere all’Autorità medesima entro il 31 luglio 2008 l’ultimo bilancio di esercizio disponibile, nonché, se disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 e i documenti di budget relativi al 2008, oltreché una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all’art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008 riferiti all’anno 2007 e al primo semestre 2008.

L’Autorità si riservava di dettare con successivi provvedimenti una disciplina organica delle informazioni e dei documenti che le imprese destinatarie passive dell’addizionale dovevano inviarle con cadenza regolare, nonché eventuali ulteriori adempimenti necessari per verificare il rispetto del divieto di traslazione;
e quindi adottava la delibera n. 47/08 del 1 agosto 2008, recante “ Istituzione di un gruppo di lavoro e di un nucleo operativo per lo svolgimento della funzione di vigilanza di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 luglio 2008 arg/com 91/08 ”.

In esito al procedimento di consultazione attivato con documento del 25 settembre 2008, l’AEEG adottava la delibera n. 109/08 dell’11 dicembre 2008, recante “ Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 ” e tesa ad affinare e semplificare i criteri di svolgimento delle funzioni di vigilanza, prevedendo (i) un’autoassunzione di responsabilità da parte degli organi amministrativi e di controllo delle imprese assoggettate a vigilanza in ordine al rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione IRES;
(ii) l’adozione di un sistema di verifica basato su più livelli di approfondimento mediante l’individuazione di un indicatore di primo livello che consentisse di concentrare l’analisi solo su alcuni dei soggetti interessati secondo criteri più specifici da stabilire in futuro;
(iii) la semplificazione delle modalità di raccolta dei dati contabili richiesti alle imprese al fine di poter operare la valutazione di primo livello attraverso la predisposizione di tabelle di semplice compilazione, dalle quali emergessero i costi ed i ricavi per prodotto o famiglia di prodotti necessari alla determinazione del margine di contribuzione diretto, oppure i prezzi al consumo relativi ai prodotti per i quali fosse già in essere il monitoraggio per le altre amministrazioni.

Con la medesima delibera n. 109/08 l’Autorità ordinava dunque agli operatori assoggettati al potere di vigilanza ex art. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008, quanto segue:

- di inviare all’Autorità, entro il 15 marzo 2009, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dagli organi societari di controllo, attestante di aver adottato e attuato decisioni e disposizioni gestionali dirette ad escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione di imposta di cui all’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112, di averle portate a conoscenza del personale funzionalmente interessato e di non aver accertato casi di violazione delle medesime da parte del suddetto personale (articolo 2);

- di inviare, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio di esercizio unitamente all’eventuale bilancio consolidato, indicando l’importo corrispondente all’addizionale di cui all’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112 (articolo 3);

- di compilare con cadenza semestrale le tabelle di cui all’allegato A della delibera medesima provvedendo alla relativa trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, con la precisazione che i dati riferiti a costi e ricavi devono essere coerenti con il conto economico di riferimento (articolo 4.1., 4.2.);

- di motivare le eventuali variazioni positive del margine di contribuzione semestrale quale risultante dalle tabelle compilate rispetto al semestre precedente l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008 (articolo 4.3.).

La delibera n. 109/08 prevedeva poi che, in alternativa alla trasmissione delle tabelle afferenti i margini di contribuzione per prodotto o famiglia di prodotti, le compagnie petrolifere e le società commerciali rientranti nel campione statistico “Prezzo Italia”, di cui alla rilevazione del Ministro per lo sviluppo economico, potevano trasmettere, con periodicità trimestrale, gli stessi dati sui prezzi di vendita inviati al suddetto Ministero, suddivisi in prezzi al netto delle imposte e prezzi finali, con obbligo di motivazione in caso di variazione positiva dello “stacco” del singolo operatore rispetto allo “stacco UE”, relativo ai corrispondenti trimestri precedenti l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008.

3. Il T.a.r. per la Lombardia, con le sei sentenze meglio indicate in epigrafe, definitivamente pronunciando su altrettanti distinti e separati ricorsi proposti dalle società Total Italia s.p.a., ERG Petroli s.p.a., Gestioni Europa s.p.a.,

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