Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-20, n. 201908615
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Pubblicato il 20/12/2019
N. 08615/2019REG.PROV.COLL.
N. 01082/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2009, proposto dai signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati E M e G M, con domicilio eletto presso l’avv. E M in Roma, via Ippolito Nievo, 61, scala D,
contro
- il Comune di-OMISSIS-in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio eletto presso l’avv. Simona Rinaldi Gallicani in Roma, via Baldo degli Ubaldi, 66;
- il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di -OMISSIS- e la Azienda Sanitaria Locale della Provincia di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
nei confronti
dei signori-OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- resa tra le parti, concernente il rilascio del permesso di costruire n. 119 del 28 settembre 2007 per la realizzazione di un portico ad uso parcheggio autovettura.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019, il Cons. C Altavista e udita per la parte appellante l’avvocato Maria Grazia Picciano su delega dell’avv. G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente atto di appello i signori -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della-OMISSIS-, che ha respinto il ricorso da loro proposto avverso il permesso di costruire n. 119 rilasciato il 28 settembre 2007 dal Comune di -OMISSIS- al vicino -OMISSIS- per un portico per area a parcheggio per favorire la mobilità del figlio -OMISSIS-in deroga alla distanza minima dal confine di proprietà -OMISSIS-, in relazione alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Sia in primo grado che in appello i ricorrenti avevano contestato la legittimità dell’intervento assentito, il quale, secondo la loro ricostruzione, non poteva rientrare nella eliminazione delle barriere architettoniche.
Si è costituito nel presente giudizio il Comune di-OMISSIS-contestando la fondatezza dell’appello.
Il 9 ottobre 2019 le parti appellanti hanno depositato in giudizio una istanza in cui richiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendo mai stata data esecuzione al permesso di costruire. La difesa comunale ha aderito a tale dichiarazione ai fini della compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
In base alle dichiarazioni rese dalla difesa appellante nella istanza depositata il 9 ottobre 2019, essendo il processo amministrativo governato dal principio dispositivo, il Collegio non può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse all’appello.
Infatti, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., “ la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.
Nel caso di specie, la dichiarazione resa dalla difesa appellante, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Ritiene, infatti, il Collegio di non potere procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto la parte appellante, pur facendo riferimento nella propria istanza a tale cessazione della materia del contendere, ha indicato una circostanza sopravvenuta, quale la mancata realizzazione dell’opera - con la conseguente perdita di efficacia del titolo edilizio - non idonea all’integrale soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio, ma che comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a..
Per costante giurisprudenza, infatti, la cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa della parte pubblica integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, ad esempio con l’annullamento in autotutela degli atti impugnati (Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone invece il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6952).
In ogni caso, essendo il processo amministrativo un processo di parti vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848;di recente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).
Il presente giudizio di appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione della adesione del Comune sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.