Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-28, n. 202401935

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-28, n. 202401935
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401935
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 01935/2024REG.PROV.COLL.

N. 03787/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3787 del 2020, proposto da
Azienda Agricola Dellarossa Claudio e Massimo F.lli S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01222/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame, la soc. Azienda Agricola Dellarossa ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte-Torino n. 1222/2019 nella parte in cui ha non ha accolto l’eccezione di giudicato mossa dalla parte ricorrente, sia con il ricorso introduttivo che con quello per motivi aggiunti, con riferimento alle sentenze del Tribunale di Cuneo n. 646/2002 e di Torino n. 5289/2003 , e nella parte in cui non ha accolto la domanda di accertamento dell’obbligo di AGEA di provvedere alla rideterminazione in misura pari ad € zero il prelievo supplementare relativo alle annate lattiero casearie dal 1997/1998/2000.

1.1. In particolare, come si evince dalla parte in fatto della sentenza impugnata;

“Con ricorso notificato in data 6.12.2018 parte ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento emessa da AGEA ai sensi dell’art. 8 quinquies legge n. 33/2009 prot. n. 2018.0025671 del 2.10.2018, con la quale è stato chiesto alla società il versamento della somma di € 152.996,37 a titolo di prelievo supplementare per la campagna lattiero-casearia 2000/2001, oltre € 70.063,98 per interessi.

Ha lamentato:

1) l’omesso rilievo del giudicato formatosi in sede civile in relazione alle sentenze n. 646/2002 del Tribunale di Cuneo e n. 5289/2003 del Tribunale di Torino;

2-3) l’irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa oltre al contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria dell’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare per l’annata 2000/2001.

Con atto di ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6.3.2019 la società ha altresì impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata da Agea il 17 dicembre 2018, ed avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” relative alle annate casearie 1997, 1998 e 2002, con richiesta di pagamento di complessivi € 537.015,10, comprensivi di capitale ed interessi, entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

La notifica della cartella esattoriale ha fatto seguito alla notifica delle relative intimazioni di pagamento ex L. 33/09 da parte di Agea (n. 2014.0038798 dell’1 luglio 2014 per le annate 1997/1998 e 1998/1999, e n. 2014.0051184 del 24 settembre 2014 per l’annata 2002/2003), già impugnate dall’azienda intimata dinanzi a questo TAR con ricorso R.G. 1534/2014, definito con sentenza di questa Sezione n. 1562 del 12 novembre 2015, passata in giudicato, con cui il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto con compensazione delle spese di lite.

Alla notifica delle intimazioni di pagamento ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo e, da ultimo, la notifica della cartella esattoriale impugnata con i motivi aggiunti.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati per motivi formali e sostanziali, nonché l’accertamento dell’obbligo di Agea di provvedere alla rideterminazione del prelievo supplementare in misura pari a zero con specifico riferimento all’annata 2002, in forza dell’intervenuto annullamento di tale prelievo da parte del giudice ordinario con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 646/2002 del 20 dicembre 2002 e, quanto alle annate 1997-1998, in forza della sentenza del Tribunale di Torino del giugno 2003.

I motivi aggiunti di ricorso possono essere così sintetizzati:

1) In merito al prelievo relativo alle annate 2002 e 1997-1998, omesso rilievo del giudicato formatosi in sede civile;
irrazionalità manifesta: limitatamente all’annata 2002 il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché in contrasto con il giudicato formatosi in sede civile rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Cuneo del 20 dicembre 2002 n. 646, con cui è stata definitivamente accertata la non debenza dell’importo dovuto per il periodo in questione (a partire dall’annata casearia 2000/2001);
in relazione alle annate 1997/1998 opererebbe il giudicato formatosi con la sentenza T. Torino n. 5289/2993;

2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli art. 479 e 323 c.p.;
violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU: la cartella esattoriale impugnata si fonderebbe su dati falsi e su calcoli frutto di errori tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria penale (cfr. ordinanza GIP presso il Tribunale di Roma del 15 maggio 2017) , il cui esito potrebbe condurre a sconfessare lo stesso presupposto impositivo del prelievo, ossia lo splafonamento della quota nazionale;
conseguente difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati;

3) Contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare: l’intero periodo caseario oggetto dei provvedimenti impugnati è stato oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea da parte del Consiglio di Stato (ordinanza 23 maggio 2018 n. 3074 della Terza Sezione), con riferimento alla compatibilità o meno con la normativa comunitaria di cui all’art. 2 del Reg. 3950/1992 della scelta operata dal legislatore nazionale di operare la compensazione nazionale privilegiando alcune categorie di produttori e riconoscendo ai medesimi una priorità in sede di riassegnazione delle quote inutilizzate rispetto ad altri;

4-5) Violazione degli artt. 8 quinquies e 8 ter del d.l. 5/2009, conv. in l. n. 33/2009, dei principi di buon andamento e trasparenza;
difetto di motivazione;
difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria: l’amministrazione ha omesso di accertare e motivare nei provvedimenti impugnati la stessa sussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo, vale a dire la mancata adesione alla procedura di rateizzazione (la ricorrente afferma esplicitamente di avere trasmesso il contratto di rateizzazione debitamente sottoscritto) o la eventuale decadenza dal beneficio della dilazione (mai adottata né comunicata);
l’amministrazione non avrebbe inoltre tenuto conto delle trattenute nelle more subite dalla società in forza sempre del d.l. n. 5/2009.

6) Violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 3 della L. 241/90;
violazione dell’art. 36 comma 4-ter del D.L. n. 248/2007, convertito in L. 31/2008, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione: la cartella impugnata contiene soltanto l’indicazione della cifra globale degli interessi dovuti in relazione alle singole imputazioni di prelievo, senza alcuna indicazione delle modalità di calcolo degli stessi, del periodo preso in considerazione e delle aliquote applicate;
inoltre, nella cartella di pagamento è stata omessa l’indicazione del responsabile di emissione e notificazione della cartella stessa.

In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto disporsi verificazione tecnica o consulenza tecnica d’ufficio.

Agea, ritualmente intimata, non si è costituita.

Con ordinanza n. 356 del 29 maggio 2019 il Tribunale, per quanto concerne la cartella impugnata con i motivi aggiunti, ha invitato la parte a depositare le presupposte intimazioni di pagamento, specificando se le stesse erano state oggetto di impugnazione o meno e rilevato d’ufficio un profilo di possibile inammissibilità del ricorso con particolare riferimento all’esistenza di un contenzioso tra le stesse parti già definito con sentenze passate in giudicato Tar Lazio n. 11163/2013 e n. 5620/2013 e Tar Piemonte n. 1790/2015 in relazione alle medesime questioni e alle medesime annate casearie oggetto del presente giudizio, invitando la parte ricorrente a svolgere deduzioni al riguardo nonché a produrre in giudizio copia delle presupposte intimazioni di pagamento ex L. 33/09.

La parte ricorrente ha adempiuto all’incombente istruttorio depositando gli atti richiesti e svolgendo deduzioni difensive sul rilievo di inammissibilità con memoria depositata il 29 aprile 2019, in particolare osservando:

- che talune delle censure afferiscono esclusivamente ad aspetti formali della cartella esattoriale (in particolare quella relativa al responsabile del procedimento), e quindi prescindono da qualsiasi collegamento con i giudizi già definiti inter partes dalla Sezione;

- che, in ogni caso, le questioni sollevate nel presente giudizio non sarebbero influenzate dal giudicato formatosi tra le parti, essendo riferite ad eventi sopravvenuti a tale decisione.

Con successiva ordinanza n. 215 del 29 maggio 2019 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, ritenendo assistita da fumus boni iuris, in particolare, la censura relativa alla mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St. 1782/2019), peraltro “F ed impregiudicato l’intervenuto accertamento del debito in quanto oggetto di plurimi giudicati successivi a quello invocato in ricorso, da ritenersi recessivo (Cass. 13804/2018)”, nonché “il potere dell’amministrazione di emettere un nuovo atto che rispetti le indicazioni di legge, potendosi per altro anche configurare profili di danno erariale in relazione alla negligente gestione di crediti, il cui mancato recupero espone lo Stato italiano a procedura di infrazione comunitaria”.

All’udienza pubblica del 19 novembre 2019, il difensore di parte ricorrente ha insistito, in particolare, per l’accoglimento della censura relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, già ritenuta fondata dal collegio in sede cautelare, e ciò nella prospettiva di indurre Agea a rieditare il potere amministrativo tenendo conto, però, dei principi affermati medio tempore dalla Corte di Giustizia Europea, Sezione Seconda, con sentenza 11 settembre 2019 nella causa C-46/18, sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 21 novembre 2017”.

1.2. Il Tar del Piemonte, con la decisione qui impugnata

- non ha accolto l’eccezione di giudicato mossa dalla parte ricorrente (sia con il ricorso introduttivo che con quello per motivi aggiunti) con riferimento alle sentenze del Tribunale di Cuneo e di Torino, rilevando che le sentenze che la parte invoca (delle quali solo quella del Tribunale di Cuneo depositata in atti reca l’attestazione di passaggio in giudicato) risalgono agli anni 2002-2003, mentre l’intimazione di pagamento oggetto del ricorso principale (come quelle presupposte della cartella impugnata con i motivi aggiunti) sono state adottate ai sensi del d.l. n. 5/2009, ossia di una normativa di svariati anni sopravvenuta alle decisioni in questione;
nessuna statuizione di accertamento generico può dispiegare effetti pro futuro condizionanti anche rapporti non esauriti ed in relazione a normativa sopravvenuta;
d’altro canto proprio la l. n. 33/2009 è stata adottata per tentare di gestire e chiudere il contenzioso con gli allevatori che non avevano rispettato il regime delle quote latte e le cui posizioni debitorie risultavano non chiuse;

- ha accolto con riferimento alla contrarietà al diritto eurounitario del sistema di calcolo dei debiti/compensazioni a titolo di quote latte, limitando l’analisi all’annata 2000-2001 di cui all’intimazione di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo, rilevando che la corte europea, contrariamente agli approdi cui erano pervenuti circa venti anni di giurisprudenza nazionale del Giudice di primo e secondo grado, ha ritenuto, proprio con riferimento all’annata casearia 2000/2001, che il sistema italiano di riattribuzione a fini di compensazione delle quote latte non utilizzate non fosse conforme alla normativa europea;
la stessa Corte ha anche precisato che tale non conformità inficia gli addebiti mossi ai vari interessati a prescindere da ogni concreta dimostrazione individuale da parte di costoro circa il fatto che la rideterminazione del debito porterebbe a risultati a loro maggiormente favorevoli;
pertanto il TAR ha annullato l’intimazione di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo;

- con riferimento alla cartella di pagamento n. 30020180000012439/000, notificata da Agea in data 17.12.2018, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” relative alle annate 1997/1998/2000, ha ritenuto fondata e assorbente, alla luce della giurisprudenza di appello, la censura dedotta con il quinto motivo di ricorso in relazione alla mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella esattoriale impugnata;
ciò in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 1782 del 18 marzo 2019, affermando la nullità della cartella esattoriale impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione potrà adottare al fine di emendare il vizio formale di legittimità sopra evidenziato e ordinando che l’amministrazione dovrà rideterminarsi valutando anche l’incidenza delle già citate sentenze definitive inerenti i medesimi addebiti e pronunciate da Tar Lazio n. 11163/2013 e n. 5620/2013 oltre che Tar Piemonte n. 1790/2015.

2. Avverso la decisione del TAR, ancorché’ favorevole, l’Azienda ha proposto appello, basato sui seguenti motivi:

I. Omesso rilievo del giudicato formatosi in sede civile. Travisamento delle risultanze istruttorie. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.

II. Mancato accoglimento del motivo relativo al contrasto tra normativa interna e quella comunitaria anche con riferimento al prelievo supplementare di cui alle annate contenute nella cartella esattoriale impugnata con motivi aggiunti.

III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli art. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU .

2.1. AGEA si è costituita con atto di stile depositato il 15.6.2020 per resistere al ricorso in appello.

2.2. All’udienza del 13.7.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. L’appello è infondato.

3.1. Con il primo motivo di appello (rubricato: Omesso rilievo del giudicato formatosi in sede civile. Travisamento delle risultanze istruttorie. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione), s i censura la sentenza laddove stabilisce che le sentenze dei tribunali civili di Cuneo e Torino risalenti agli anni 2002-2003, sarebbero inefficaci in quanto “ l’intimazione di pagamento oggetto del ricorso principale (come quelle presupposte della cartella impugnata con i motivi aggiunti) sono state adottate ai sensi del d.l. n. 5/2009, ossia di una normativa di svariati anni sopravvenuta alle decisioni in questione;
nessuna statuizione di accertamento generico può dispiegare effetti pro futuro condizionanti anche rapporti esauriti ed in relazione a normativa sopravvenuta;
altro conto proprio la l. n. 33/2009”.
L’appellante sostiene che le intimazioni di versamento inviate ai produttori ex art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi