TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-12-11, n. 201901222

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-12-11, n. 201901222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201901222
Data del deposito : 11 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2019

N. 01222/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01092/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Dellarossa Claudio e Massimo f.lli s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della richiesta – intimazione di versamento del prelievo esigibile ex art. 8 quinquies legge 33/2009 di cui alla comunicazione INL 33-04480512-P, Prot. N. AGEA.AGA.2018.0025671 del 2.10.2018 spedita con raccomandata A.R. 61723351752-9, ricevuta in data 8.10.2018, con richiesta di pagamento di Euro 152.996,37 a titolo di prelievo supplementare per la campagna lattiero-casearia 2000/2001, oltre Euro 70.063,98 per interessi;
nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, nonché, ancora,

per l'accertamento

dell'obbligo dell'Agea di provvedere alla rideterminazione, in misura pari ad Euro 0,00, del prelievo supplementare relativo all'annata 2000/2001 in forza dell'intervenuto annullamento del medesimo prelievo da parte dell'autorità giudiziaria con sentenza n. 12351, Rep. N. 1530, del 20.12.2002 del Tribunale di Cuneo, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 910/2001 R.G., passata in giudicato in data 27.04.2004;

nonché con i motivi aggiunti depositati in data 6.3.2019 per l'annullamento,

della cartella di pagamento n. 30020180000012439/000, notificata da Agea in data 17.12.2018, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” relative alle annate 1997/1998/2000, con richiesta di pagamento di complessivi Euro 537.015,10, del presupposto ruolo ordinario n. 2018/000003, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, nonché, ancora,

per l'accertamento

dell'obbligo dell'Agea di provvedere alla rideterminazione, in misura pari ad Euro 0,00, del prelievo supplementare relativo alle annate oggetto della predetta cartella in forza dell'intervenuto annullamento del medesimo prelievo da parte dell'autorità giudiziaria con sentenze nn. 646/2002, cron. n. 12351, del 20.12.2002 del Tribunale di Cuneo, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 910/2001 R.G., relativamente all'annata 2002, passata in giudicato in data 27.02.2004 e 5289/2003 del 27.6.2003 del Tribunale di Torino, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 4242/1999 R.G., relativamente alle annate 1997/1998, con attestazione di passaggio in giudicato del 1.3.2018.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 6.12.2018 parte ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento emessa da AGEA ai sensi dell’art. 8 quinquies legge n. 33/2009 prot. n. 2018.0025671 del 2.10.2018, con la quale è stato chiesto alla società il versamento della somma di € 152.996,37 a titolo di prelievo supplementare per la campagna lattiero-casearia 2000/2001, oltre € 70.063,98 per interessi.

Ha lamentato:

1) l’omesso rilievo del giudicato formatosi in sede civile in relazione alle sentenze n. 646/2002 del Tribunale di Cuneo e n. 5289/2003 del Tribunale di Torino;

2-3) l’irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa oltre al contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria dell’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare per l’annata 2000/2001.

Con atto di ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6.3.2019 la società ha altresì impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata da Agea il 17 dicembre 2018, ed avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” relative alla annate casearie 1997, 1998 e 2002, con richiesta di pagamento di complessivi € 537.015,10, comprensivi di capitale ed interessi, entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

La notifica della cartella esattoriale ha fatto seguito alla notifica delle relative intimazioni di pagamento ex L. 33/09 da parte di Agea (n. 2014.0038798 dell’1 luglio 2014 per le annate 1997/1998 e 1998/1999, e n. 2014.0051184 del 24 settembre 2014 per l’annata 2002/2003), già impugnate dall’azienda intimata dinanzi a questo TAR con ricorso R.G. 1534/2014, definito con sentenza di questa Sezione n. 1562 del 12 novembre 2015, passata in giudicato, con cui il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto con compensazione delle spese di lite.

Alla notifica delle intimazioni di pagamento ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo e, da ultimo, la notifica della cartella esattoriale impugnata con i motivi aggiunti.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati per motivi formali e sostanziali, nonché l’accertamento dell’obbligo di Agea di provvedere alla rideterminazione del prelievo supplementare in misura pari a zero con specifico riferimento all’annata 2002, in forza dell’intervenuto annullamento di tale prelievo da parte del giudice ordinario con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 646/2002 del 20 dicembre 2002 e, quanto alle annate 1997-1998, in forza della sentenza del Tribunale di Torino del giugno 2003.

I motivi aggiunti di ricorso possono essere così sintetizzati:

1) In merito al prelievo relativo alle annate 2002 e 1997-1998, omesso rilievo del giudicato formatosi in sede civile;
irrazionalità manifesta: limitatamente all’annata 2002 il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché in contrasto con il giudicato formatosi in sede civile rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Cuneo del 20 dicembre 2002 n. 646, con cui è stata definitivamente accertata la non debenza dell’importo dovuto per il periodo in questione (a partire dall’annata casearia 2000/2001);
in relazione alle annate 1997/1998 opererebbe il giudicato formatosi con la sentenza T. Torino n. 5289/2993;

2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli art. 479 e 323 c.p.;
violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU: la cartella esattoriale impugnata si fonderebbe su dati falsi e su calcoli frutto di errori tuttora al vaglio dell’autorità giudiziaria penale (cfr. ordinanza GIP presso il Tribunale di Roma del 15 maggio 2017) , il cui esito potrebbe condurre a sconfessare lo stesso presupposto impositivo del prelievo, ossia lo splafonamento della quota nazionale;
conseguente difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati;

3) Contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare: l’intero periodo caseario oggetto dei provvedimenti impugnati è stato oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea da parte del Consiglio di Stato (ordinanza 23 maggio 2018 n. 3074 della Terza Sezione), con riferimento alla compatibilità o meno con la normativa comunitaria di cui all’art. 2 del Reg. 3950/1992 della scelta operata dal legislatore nazionale di operare la compensazione nazionale privilegiando alcune categorie di produttori e riconoscendo ai medesimi una priorità in sede di riassegnazione delle quote inutilizzate rispetto ad altri;

4-5) Violazione degli artt. 8 quinquies e 8 ter del d.l. 5/2009, conv. in l. n. 33/2009, dei principi di buon andamento e trasparenza;
difetto di motivazione;
difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria: l’amministrazione ha omesso di accertare e motivare nei provvedimenti impugnati la stessa sussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo, vale a dire la mancata adesione alla procedura di rateizzazione (la ricorrente afferma esplicitamente di avere trasmesso il contratto di rateizzazione debitamente sottoscritto) o la eventuale decadenza dal beneficio della dilazione (mai adottata né comunicata);
l’amministrazione non avrebbe inoltre tenuto conto delle trattenute nelle more subite dalla società in forza sempre del d.l. n. 5/2009.

6) Violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 3 della L. 241/90;
violazione dell’art. 36 comma 4-ter del D.L. n. 248/2007, convertito in L. 31/2008, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione: la cartella impugnata contiene soltanto l’indicazione della cifra globale degli interessi dovuti in relazione alle singole imputazioni di prelievo, senza alcuna indicazione delle modalità di calcolo degli stessi, del periodo preso in considerazione e delle aliquote applicate;
inoltre, nella cartella di pagamento è stata omessa l’indicazione del responsabile di emissione e notificazione della cartella stessa.

In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto disporsi verificazione tecnica o consulenza tecnica d’ufficio.

Agea, ritualmente intimata, non si è costituita.

Con ordinanza n. 356 del 29 maggio 2019 il Tribunale, per quanto concerne la cartella impugnata con i motivi aggiunti, ha invitato la parte a depositare le presupposte intimazioni di pagamento, specificando se le stesse erano state oggetto di impugnazione o meno e rilevato d’ufficio un profilo di possibile inammissibilità del ricorso con particolare riferimento all’esistenza di un contenzioso tra le stesse parti già definito con sentenze passate in giudicato Tar Lazio n. 11163/2013 e n. 5620/2013 e Tar Piemonte n. 1790/2015 in relazione alle medesime questioni e alle medesime annate casearie oggetto del presente giudizio, invitando la parte ricorrente a svolgere deduzioni al riguardo nonché a produrre in giudizio copia delle presupposte intimazioni di pagamento ex L. 33/09.

La parte ricorrente ha adempiuto all’incombente istruttorio depositando gli atti richiesti e svolgendo deduzioni difensive sul rilievo di inammissibilità con memoria depositata il 29 aprile 2019, in particolare osservando:

- che talune delle censure afferiscono esclusivamente ad aspetti formali della cartella esattoriale (in particolare quella relativa al responsabile del procedimento), e quindi prescindono da qualsiasi collegamento con i giudizi già definiti inter partes dalla Sezione;

- che, in ogni caso, le questioni sollevate nel presente giudizio non sarebbero influenzate dal giudicato formatosi tra le parti, essendo riferite ad eventi sopravvenuti a tale decisione.

Con successiva ordinanza n. 215 del 29 maggio 2019 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, ritenendo assistita da fumus boni iuris, in particolare, la censura relativa alla mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St. 1782/2019), peraltro “Fermo ed impregiudicato l’intervenuto accertamento del debito in quanto oggetto di plurimi giudicati successivi a quello invocato in ricorso, da ritenersi recessivo (Cass. 13804/2018)”, nonché “il potere dell’amministrazione di emettere un nuovo atto che rispetti le indicazioni di legge, potendosi per altro anche configurare profili di danno erariale in relazione alla negligente gestione di crediti, il cui mancato recupero espone lo Stato italiano a procedura di infrazione comunitaria”.

All’udienza pubblica del 19 novembre 2019, il difensore di parte ricorrente ha insistito, in particolare, per l’accoglimento della censura relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, già ritenuta fondata dal collegio in sede cautelare, e ciò nella prospettiva di indurre Agea a rieditare il potere amministrativo tenendo conto, però, dei principi affermati medio tempore dalla Corte di Giustizia Europea, Sezione Seconda, con sentenza 11 settembre 2019 nella causa C-46/18, sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 21 novembre 2017. All’esito della discussione, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

Ciò posto, il collegio osserva quanto segue.

Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “In materia di quote latte, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. le controversie aventi ad oggetto, oltre al prelievo supplementare, anche l'impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell'attuazione del prelievo supplementare” (Consiglio di Stato, sez. V, 19/04/2019, n. 2552;
anche T.A.R. Brescia, sez. I, 22/09/2016, n. 1216, secondo cui “Il contenzioso sulle cartelle di pagamento in materia di quote latte ricade, ratione materiae, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1 ter, c.p.a., trattandosi di atti funzionali all'applicazione del prelievo supplementare”).

Quanto al merito e con specifico riferimento al ricorso principale:

non può trovare accoglimento l’eccezione di giudicato mossa da parte ricorrente (sia con il ricorso introduttivo che con quello per motivi aggiunti) con riferimento alle sentenze del Tribunale di Cuneo e di Torino. Le sentenze che la parte invoca (delle quali solo quella del Tribunale di Cuneo depositata in atti reca l’attestazione di passaggio in giudicato) risalgono agli anni 2002-2003. L’intimazione di pagamento oggetto del ricorso principale (come quelle presupposte della cartella impugnata con i motivi aggiunti) sono state adottate ai sensi del d.l. n. 5/2009, ossia di una normativa di svariati anni sopravvenuta alle decisioni in questione;
nessuna statuizione di accertamento generico può dispiegare effetti pro futuro condizionanti anche rapporti non esauriti ed in relazione a normativa sopravvenuta;
d’altro canto proprio la l. n. 33/2009 è stata adottata per tentare di gestire e chiudere il contenzioso con gli allevatori che non avevano rispettato il regime delle quote latte e le cui posizioni debitorie risultavano non chiuse. La legge del 2009 consentiva un globale riconteggio dei debiti non saldati con la collaborazione delle aziende interessate, il beneficio di una significativa rateizzazione (che la stessa ricorrente deduce esplicitamente nei motivi aggiunti di avere chiesto ed accettato) e la rinuncia al contenzioso ed alle contestazioni pendenti;
infine, per quanto riguarda la cartella impugnata con i motivi aggiunti, la ricorrente ha già impugnato, in epoca ben successiva all’introduzione della disciplina dettata dal 2009, le intimazioni di pagamento inerenti le stesse identiche annate rimanendo soccombente in via definitiva nei giudizi già menzionati ed oggetto di rilievo d’ufficio.

Ne consegue che nessun effetto di giudicato può essere fatto valere dalla società con riferimento alla sentenze del Tribunale di Cuneo e di Torino in quanto gli atti oggi in questione sono l’esito di un nuovo procedimento di svariati anni successivo e governato da nuove regole oltre ad essere, almeno in parte, stati definiti con successive pronunce dagli esiti esattamente opposti a quelli invocati in ricorso (con riferimento alla prevalenza, anche in ipotetico caso di contrasto di giudicati, di quello successivo si veda Cass. n. 12804/2018).

L’eccezione di giudicato mossa da parte ricorrente deve quindi essere respinta.

Sempre con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha poi lamentato la complessiva contrarietà al diritto eurounitario del sistema di calcolo dei debiti/compensazioni a titolo di quote latte.

La questione appare assorbente e viene analizzata partitamente per il ricorso principale e per i motivi aggiunti posto che, come già evidenziato, per le annate oggetto dei motivi aggiunti di ricorso (non coincidenti con quelle del ricorso principale) sussiste la differente problematica di plurime sentenze passate in giudicato e sfavorevoli alla ricorrente che avevano già definito i rapporti di debito credito, tra l’altro, esplicitamente respingendo anche la censura di contrarietà all’ordinamento eurounitario del sistema di redistribuzione delle quote non utilizzate in conformità alla univoca giurisprudenza nazionale dell’epoca.

Limitando dunque l’analisi all’annata 2000-2001 di cui all’intimazione di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo, nelle more del presente giudizio, con sentenza della settima sezione della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019, resa in causa C-348/18, la Corte ha stabilito:

“L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.”

Si legge nella motivazione della sentenza, resa in seguito a questione pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato:

“….risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, nonché

dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 536/93 che lo Stato membro dispone della facoltà di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, o a livello nazionale, direttamente ai produttori interessati, o a livello degli acquirenti affinché detti qua

36 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizza a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata.

37 Infatti, risulta dalla formulazione stessa della disposizione suddetta che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tali quantitativi vengono ripartiti in modo «proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore»”.

In più, la Corte ha inteso smentire l’argomentazione italiana, sottolineando che “38 L’argomento del governo italiano, secondo cui la disposizione summenzionata non stabiliva nulla circa i criteri della riassegnazione stessa e menzionava il criterio proporzionale soltanto ai fini di regolare i calcoli che l’acquirente avrebbe dovuto operare qualora fosse spettato a lui applicare il prelievo a carico dei produttori, è espressamente contraddetto dalla giurisprudenza della Corte.

39 Infatti, la Corte ha già statuito che risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 che è senz’altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata in modo «proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore» e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è, quanto ad esso, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore (sentenza del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 64).

40 L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 stabilisce dunque un criterio in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Così, dato che tale disposizione non menziona nessun altro criterio, né rinvia alla competenza degli Stati membri per stabilire criteri che siano loro propri, il suddetto criterio di ripartizione proporzionale deve essere considerato come il solo in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati.

41 Tale interpretazione è confermata dal contesto nel quale si inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92. Infatti, la possibilità di procedere, nel quadro dell’applicazione di tale disposizione, alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati secondo altri criteri non può essere desunta dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento summenzionato.

42 Risulta dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come pure d’altronde dal sesto considerando del regolamento n. 536/93, che, qualora uno Stato membro abbia giudicato opportuno non operare nel proprio territorio una riassegnazione totale di quantitativi di riferimento inutilizzati, esso può, qualora il prelievo sia dovuto e l’importo riscosso sia superiore, destinare l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 8, primo trattino, del regolamento n. 3950/92 e/o rimborsarla ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o che si trovano confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con tale regime. Gli Stati membri individuano le categorie prioritarie in base ad uno o più criteri obiettivi, previsti dall’articolo 5 del regolamento n. 536/93, elencati in ordine di priorità.

43 La facoltà di riassegnare la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, e la facoltà, di cui uno Stato membro può avvalersi qualora non proceda ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati, di decidere di rimborsare o no ai produttori l’eccedenza del prelievo riscossa, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, obbediscono a logiche differenti.

44 Infatti, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 3950/92 mira a diminuire

proporzionalmente il superamento dei quantitativi di riferimento dei produttori, al fine di ridurre anche il contributo di questi ultimi al prelievo dovuto. Invece, dall’altro lato, l’articolo 2, paragrafo 4, del citato regolamento si propone di determinare la destinazione dell’importo del prelievo riscosso in eccesso, prevedendo che il rimborso di tale eccedenza, ove questo venga deciso da uno Stato membro, venga effettuato a beneficio dei produttori che rientrano in categorie prioritarie, stabilite secondo i criteri obiettivi previsti dalla Commissione.

45 A motivo della diversità delle logiche sottese ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, la rilevanza, ai fini dell’applicazione della prima di queste disposizioni, dei criteri stabiliti dalla seconda di esse non può essere presunta e potrebbe discendere soltanto da un esplicito riferimento in tal senso nel regolamento. Orbene, né il regolamento n. 3950/92 né il regolamento n. 536/93 prevedono l’applicazione di detti criteri nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92.

46 Quanto agli argomenti del governo italiano relativi all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1788/2003, occorre constatare come tale disposizione preveda che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne debba essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore che abbia effettuato consegne in eccesso, oppure in base a criteri obiettivi da stabilirsi a cura degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 79).”

Conseguentemente la Corte ha respinto la tesi prospettata dallo Stato italiano circa l’indifferenza dell’utilizzazione di altri criteri rispetto ai principi eurounitari di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

In definitiva la Corte, contrariamente agli approdi cui erano pervenuti circa venti anni di giurisprudenza nazionale del giudice di primo e secondo grado, ha ritenuto, proprio con riferimento all’annata casearia 2000/2001, che il sistema italiano di riattribuzione a fini di compensazione delle quote latte non utilizzate non fosse conforme alla normativa europea;
la stessa Corte ha anche precisato che tale non conformità inficia gli addebiti mossi ai vari interessati a prescindere da ogni concreta dimostrazione individuale da parte di costoro circa il fatto che la rideterminazione del debito porterebbe a risultati a loro maggiormente favorevoli.

Ne consegue che l’intimazione di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo deve per tale motivo essere annullata.

Quanto ai motivi aggiunti inerenti la cartella è comunque fondata e assorbente, alla luce della giurisprudenza di appello, la censura dedotta con il quinto motivo di ricorso (sul quale ha insistito la parte in discussione) in relazione alla mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella esattoriale impugnata;
ciò in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza della Terza sezione n. 1782 del 18 marzo 2019, peraltro adottata in riforma di sentenza di questo TAR, Sezione Seconda, n. 01406/2016).

Nella sentenza di questo TAR riformata dal giudice di appello, la Sezione aveva ritenuto che “la cartella reca chiara indicazione del responsabile del procedimento e nessuna disposizione di legge impone l’individuazione di un doppio responsabile (del procedimento e della notificazione), soluzione che sarebbe in palese contraddizione con la ratio di semplificazione organizzativa della legge”

Nel riformare tale sentenza, il giudice di appello ha ampiamente argomentato, tra l’altro, che:

- “(…) in punto di diritto, la disposizione [legge n.31/2008, art 36, comma 4 ter] è chiara e puntuale nel prevedere che “la cartella di pagamento di cui all’art.25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. (…) “prevedendo, appunto, al comma 4 ter l’obbligo che la cartella esattoriale recasse, a pena di nullità, la doppia indicazione sia “del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo” sia di quello “del procedimento di emissione e notificazione della stessa cartella” (…);

- “appare evidente la fondatezza della censura formulata dall’azienda agricola, ove si consideri che la cartella esattoriale in controversia (…) ha indicato soltanto il nominativo del soggetto “responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”, omettendo, invece, l’indicazione ulteriore del “responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella” per la cui menzione, tra l’altro, nella grafica del modulo non è neanche prevista apposita sezione;

- “(…) consegue, in punto di diritto, che sussistono i presupposti necessari per dichiarare nulla la cartella esattoriale impugnata per violazione dell’espresso disposto dell’art.36, art.4 ter, del DL n.248/2007 convertito dalla legge n.31/2008”;

- “(…) sotto un profilo sistematico, su tale tipologia di controversie sembra opportuno al Collegio ricordare che la stessa Corte costituzionale, in ordine all’art.7, comma 2, lettera a, della legge n.212/2000, cd “Statuto del contribuente” (che ha disposto l’obbligo in capo all’amministrazione finanziaria ed ai concessionari di indicare, tra l’altro, il responsabile del procedimento) ha affermato che “tale indicazione, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione dei cittadini (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti dei responsabili), e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, predicati dall’art.97, primo comma, Cost.ne” (vedi Corte cost. ord.n.377/2007)”;

- “(…) D’altra parte in contesti procedimentali complessi, connotati da un quadro normativo di difficile applicazione in ragione di interventi legislativi disorganicamente stratificati nel tempo (e da posizioni debitorie da definire con l’applicazione di meccanismi di compensazioni e di acconti, che, anch’essi, si sovrappongono nel tempo), va riconosciuto centrale rilievo anche alla figura del responsabile del procedimento di emissione della cartella esattoriale cioè del soggetto pubblico che porta avanti la fase del procedimento di riscossione successiva alla iscrizione a ruolo degli importi dovuti dai contribuenti”

- “Quindi, premesso che la centralità del procedimento di emissione della cartella emerge soprattutto nel caso in cui l’azienda si avvalga della rateizzazione del debito iscritto a ruolo, appare comprensibile che il legislatore abbia previsto modalità procedimentali idonee a tutelare le esigenze di trasparenza e di agevole comprensione delle richieste di pagamento, ed è evidente che tali esigenze siano state molto avvertite proprio nei procedimenti per i prelievi sulle cd quote latte, che hanno dato origine ad un lungo e complesso contenzioso tra AGEA e le aziende agricole del settore lattiero la cui produzione era assoggettata al cd “regime delle quote latte”.

Alla luce di tali principi autorevolmente affermati, va affermata la nullità della cartella esattoriale impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione potrà adottare al fine di emendare il vizio formale di legittimità sopra evidenziato. L’amministrazione dovrà rideterminarsi valutando anche l’incidenza delle già citate sentenze definitive inerenti i medesimi addebiti e pronunciate da Tar Lazio n. 11163/2013 e n. 5620/2013 oltre che Tar Piemonte n. 1790/2015.

Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi.

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