Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202310001

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-22, n. 202310001
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310001
Data del deposito : 22 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2023

N. 10001/2023REG.PROV.COLL.

N. 02877/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2877 del 2023, proposto dai signori P A, L A, G A, C A, L A, R A, C A, A B, C B, R B, A B, M B, M B, M B, L B, M B, M B, F B, G B, Mauro Piero Calo', S C, A C, T C, R C, E C, E C, E C, C C, A C, R C, C C, N C, C C, A C, Nicolo' Costanza, V C, Antonino D'Agosta, Alberto D'Alessio, Giuseppe D'Angi, Paolo D'Annunzio, B Dtola, Massimo Del Carlo, Gianluigi Demilito, Diego Di Bari, Giovanni Antonio Di Dio Ciantia, Carlo Di Mare, Daniele Di Mauro, Antonio Di Nuzzo, Giuseppe Di Raimondo, Renato Dottarelli, Paolo Alberto Facchini, Gaetano Fazzari, Massimo Fedolfi, Sergio Filice, Luca Fiorentini, Francesco Fisicaro, Vincenzo Foti, Vincenzo Frongia, Bruno Fulvi, Vito Gabriele, Antonio Gaglio, Ettore Gazzellone, Michele Genna, Sandro Giuliani, Lodovico Giusti, Angelo Graziano, Nicolo' Greco, Rocco Guerriero, Giovanni Gullo, Placido Soccorso Gussio, Gino Iafrate, Vito Rocco Lavalle, Roberto Leggeri, Vincenzo Giuseppe Leta, Vincenzo Licciardiello, Arcangelo Liso, Nicolino Lombardi, Luigi Longobardi, Antonio Maggiorelli, Giorgio Magliocca, Oronzo Marra, Stefano Martino, Rosario Massaro, Stefano Mastrone, Gennaro Merola, Marco Meucci, Rosario Miceli, Domenico Epifanio Minneci, Vincenzo Minore, Nicolino Missere, Ciro Mitola, Marco Murru, Renato Nania, Salvatore Nastasi, Cosimo Nocita, Ilarione Orvieto, Paolo Osigli, Antonio Innocenzo Ottolagana, Fabio Palumbo, Paolo Parisi, Donato Pascarito, Manrico Petroni, Felice Pilotti, Angelo Pinna, Renato Pinna, Salvatore Pireddu, Franco Pompili, Enrico Puglia, Massimo Quilici, Ugo Camillo Ricciuti, Salvatore Ricco, Maurizio Rossi, Francesco Sacconi, Roberto Salidu, Giovanni Antonio Sammali, Antonio Santi, Patrizia Simonelli, Ezio Santucci, Carlo Scafidi, Michelangelo Sergio, Enzo Simi, Marco Giovanni Sodi, Stefano Sodi, Giorgio Squadrone, Angelo Tarulli, Giuseppe Tinelli, Fabrizio Tognotti, Raffaele Treccioni, Raffaele Troiano, Giovanni Trovato, Alfonso Vacchio, Valter Vannozzi, Paolo Vargiu, Antonio Villucci, Vincenzo Vitale Lollo, Prospero Vitale, Domenico Zagaria e Giuseppe Zito, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio G e Renzo Filoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D M e P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. 1122/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il Cons. U D C e uditi per le parti gli avvocati V M in delega dell'avv. G, D M e G M in delega dell'avv. P M.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso al T.a.r. per la Toscana n.r.g. 321/2021 i signori P A ed altri, ex appartenenti alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Penitenziaria ed all’Esercito Italiano, cessati dal servizio a domanda, hanno chiesto l’accertamento della maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), come previsto dall’art.

6-bis del d.l. 21settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con conseguente annullamento del diniego oppostogli dall’INPS alla specifica richiesta avanzata al riguardo e condanna dello stesso alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendoli nella relativa base di calcolo.

2. Con la sentenza n. 1122 del 2022, segnata in epigrafe, il Tribunale adito ha respinto il ricorso, sulla base di una ricostruita volontà del legislatore volta a “limitare l’applicabilità del beneficio al solo personale cessato dal servizio a domanda che abbia rispettato i requisiti temporali previsti dall’art.

6-bis, 2° comma del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 ottobre 1987 n. 472”

3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello i signori P A ed altri, richiamando giurisprudenza favorevole di questo Consiglio di Stato (Con. Stato n. 2761/2023) ad oggetto proprio una pronuncia del Tar Toscana che escludeva il beneficio in questione per omessa presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro e non oltre il termine del 30 giugno dell'anno nel quale risultavano maturate entrambe le predette anzianità di 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

4. Si è costituito in giudizio l’INPS controdeducendo alle censure dell’appellante e chiedendo il rigetto dell’appello.

5. Con memoria depositata il 19 ottobre 2023, l’INPS, preso atto dei richiamati arresti giurisprudenziali anche della sezione, ha prodotto nota prot. 41158 del 5 ottobre 2023 volta ad evidenziare l’asserita necessità di un adeguamento normativo al fine di trovare copertura finanziaria all’attuazione di ridetti giudicati. Nel merito, non ha prospettato argomentazioni aggiuntive, salvo insistere per una lettura costituzionalmente orientata con riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.

6. Con memoria depositata in data 20.10.2023 parte resistente richiama la giurisprudenza amministrativa favorevole al riconoscimento dei sei scatti stipendiali per tutto il personale appartenente alle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

7. Con memoria di replica del 23.10.2023, parte resistente, sottolinea l’inidoneità della nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze a poter determinare una revisione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato.

8. All’udienza pubblica del 21 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. La controversia ha ad oggetto la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), c.d. indennità di buonuscita, per talune categorie di dipendenti pubblici, nel caso di specie, come chiarito nella parte in fatto, 138 ex appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria ed all’Esercito Italiano, congedati a domanda, che rivendicano la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art.

6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

10. Le questioni sottoposte all’esame del Collegio sono già state oggetto di scrutinio da parte del giudice amministrativo, ai cui principi si intende fare integrale riferimento ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. II 2826/2023, 2982/2023, 2988/2023, 2866/2023 nonché C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209, e le altre ivi richiamate).

11. Per un più agevole inquadramento della vicenda, si rende comunque necessaria una sintetica ricostruzione della sottesa cornice normativa, fermo restando il rinvio per relationem alla più articolata ricostruzione contenuta nei citati arresti giurisprudenziali.

12. Con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare, C.o.m.) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all’atto della cessazione dal servizio, «sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante», in luogo della promozione.

12.1. Detto meccanismo è stato successivamente esteso a tutti gli ufficiali con l’art. 32, comma 9-bis della legge 19 maggio 1986, n. 224 (a sua volta abrogato dall’art. 67, comma 3, del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 69) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione dei sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita («A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita»).

12.2. Ai sensi dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, l’attribuzione di sei scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita è stata estesa «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati», ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.

12.3. Va tuttavia ricordato che mentre l’art. 1, comma 15-bis, da ultimo richiamato, non è stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010, lo è stato l’art. 11della l. n. 231/1990 che, come visto, lo ha integralmente novellato.

12.4. Il Collegio esclude che l’abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente, faccia rivivere quest’ultima nella sua versione originaria. Pertanto, «si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 legge n.231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, richiamata dalla difesa dell’Inps a proposito della norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale» (v. ancora C.G.A.R.S., n. 209/2023 nonché Cons. Stato, Sez. II 2826/2023, 2982/2023, 2988/2023, 2866/2023). Secondo l’orientamento maggioritario la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica. Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2012 ha aderito a tale risalente orientamento maggioritario, anche dei giudici di legittimità, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione, non ravvisabile nella fattispecie in controversia.

12.5. Nell’art.

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