Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-02-01, n. 202200695
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Pubblicato il 01/02/2022
N. 00695/2022REG.PROV.COLL.
N. 00376/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2021, proposto da L L S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Atac S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, L B, C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Multiservizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D L, F S, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D L in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
Cimar Soc. Coop., non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8173/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Atac Spa e di Roma Multiservizi S.p.A.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Gianluca Rovelli e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate in atti da parte degli Avv. Brugnoletti, Cangiano, Bagolan, Fina, Lipani, Sbrana e Mazzoncini;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce la ricorrente che nel 2018 ATAC ha bandito una gara per l’affidamento del servizio di pulizia presso le proprie sedi e le pertinenze della Linea C della Metropolitana di Roma. La gara prevedeva un affidamento triennale per un valore complessivo di € 9.503.103,24;essa sarebbe stata aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo 30 punti per il prezzo e 70 punti per il progetto;questi ultimi suddivisi in cinque criteri e nove sub-criteri. La gara è stata in origine aggiudicata al RTI I.C. Servizi, mentre la ricorrente, precedente affidataria, si è piazzata al secondo posto.
2. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore del RTI I.C. Servizi. Il TAR Lazio ha accolto il gravame e la sentenza è stata confermata in appello (sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).
3. ATAC ha dunque escluso il RTI I.C. Servizi scorrendo la graduatoria a favore de L L che è stata sottoposta a verifica di anomalia. La verifica ha avuto esito negativo.
4. L L ha contestato gli esiti della verifica proponendo ricorso e successivi motivi aggiunti. La ricorrente ha lamentato l’erronea disamina in sede di verifica della congruità dell’offerta delle prestazioni offerte in relazione al criterio B1 (“Progetto finalizzato a garantire la continuità di un alto standard qualitativo del servizio e la risposta più rapida possibile alle emergenze”) ed al criterio B2 (“incremento frequenze pulizie stazioni e treni”).
5. L L aveva dedotto in primo grado:
- quanto al criterio B1, che la commissione, in sede di valutazione della congruità dell’offerta, aveva erroneamente affermato che, a fronte di una sua richiesta di chiarimenti in contraddittorio, “ non è pervenuta alcuna risposta nel merito ” quando invece la commissione aveva chiesto spiegazioni per la sola scheda SKI (riferita ai soli criteri B2 - Scheda SKI) e non anche per la SKT relativa al criterio B1;
- quanto al criterio B2, e sempre in relazione alla verifica di anomalia, che la commissione aveva ritenuto che gli incrementi offerti dall’esponente fossero “ tecnicamente irrealizzabili ” sulla base di un errore di calcolo, avendo imputato la “ media oraria ” richiesta per rispettare i tempi di esecuzione offerti ad “ ogni operatore ”, anziché a tutta la forza lavoro complessivamente offerta da L L, cioè a tutti gli operatori utilizzati nella commessa.
6. Il TAR ha respinto il gravame e, riferisce la ricorrente, in relazione al predetto motivo, è accaduto che:
- quanto al criterio B1, il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla relativa censura, - quanto al criterio B2, il giudice di prime cure ha ritenuto determinante che la “ media oraria ” di esecuzione indicata da L L fosse viziata da un “ errore metodologico di fondo ”, avendo “ identificato il monte ore di lavoro totale (ore/uomo totali) con il tempo stimato per svolgere le attività previste, mentre invece quest’ultimo deve tener conto del numero dei dipendenti addetti ”.
7. La ricorrente ha appellato la sentenza e, con riferimento alla decisione assunta dal TAR sui predetti criteri, ha dedotto (quinto motivo di appello):
- quanto al criterio B1, l’omessa pronuncia sul punto, rilevabile per tabulas non avendo il TAR esaminato il motivo;
- quanto al criterio B2, l’omessa/inadeguata motivazione, avendo il TAR respinto il motivo senza spiegare per quale ragione il calcolo della commissione sulla resa oraria degli incrementi sarebbe corretto, mentre quello proposto da la Lucente sarebbe invece errato sotto il profilo “metodologico”.
8. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 8173/2020, ha respinto l’appello confermando la sentenza del TAR.
9. Secondo L L S.p.A la decisione è frutto di errore di fatto sul quinto motivo di appello (rubricato “ 5. Error in iudicando, anche per motivazione insufficiente, in relazione alla erronea analisi e valutazione sulla congruità delle prestazioni offerte ai sensi dei punti B1 e B2 del Capitolato – Relazione - paragrafo 1, pagg. 6-14 (secondo motivo dei motivi aggiunti)”), che è stato erroneamente interpretato, per mancata e/o errata percezione del contenuto dell’atto di appello e/o della sentenza impugnata.
10. La ricorrente ha dedotto i motivi così rubricati:
“ A) Sul profilo rescindente: Vizio rescindente ex art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 4, c.p.c. per errore di fatto sul contenuto degli atti processuali. B) Sul profilo rescissorio: fondatezza ed ammissibilità del motivo di appello proposto da L L S.p.A. e così rubricato: “5. Error in iudicando, anche per motivazione insufficiente, in relazione alla erronea analisi e valutazione sulla congruità delle prestazioni offerte ai sensi dei punti B1 e B2 del Capitolato – Relazione - paragrafo 1, pagg. 6-14 (secondo motivo dei motivi aggiunti)” (appello L L, pagg. 22-26 – doc. 20)”.
11. Si sono costituiti A.T.A.C. S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A chiedendo la reiezione del ricorso.
12. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive e, alla udienza pubblica del 4 novembre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
13. Con il primo motivo di revocazione la ricorrente afferma di aver lamentato in prime cure l’erronea valutazione in sede di verifica di anomalia in ordine ai criteri B1 e B2 (premianti gli incrementi di talune prestazioni) ed entrambi oggetto del secondo dei motivi aggiunti proposti dinanzi al TAR Lazio.
13.1. Il TAR, prosegue la ricorrente, non ha esaminato la censura relativa al criterio B1 (omessa pronuncia), mentre ha respinto quella relativa al criterio B2 con motivazione apodittica (e di fatto “copia e incolla” della difesa ATAC), non spiegando perché il calcolo della commissione sarebbe stato corretto, mentre quello proposto dall’esponente invece errato sotto il profilo “metodologico”.
13.2. Appellando la sentenza, L L afferma di avere espressamente dedotto l’omessa pronuncia sul criterio B1 e la apoditticità della decisione sul criterio B2.
13.3. La sentenza di appello, quanto al criterio B1, dopo aver argomentato sul sindacato del G.A., avrebbe concluso, genericamente, che la relazione darebbe conto degli esiti del contraddittorio procedimentale, nulla dicendo sulla specifica censura di appello;quanto al criterio B2, secondo la ricorrente, essa riporta tautologicamente la medesima motivazione del TAR, così eludendo il motivo.
13.4. Con riferimento ad entrambi i passaggi, sempre secondo la ricorrente, si sarebbe al cospetto di un duplice errore revocatorio, risultato decisivo. Infatti, con riferimento all’omessa pronuncia del TAR sul criterio B1, anche la sentenza del Consiglio di Stato ha, a sua volta, omesso di esaminare (o comunque ha erroneamente interpretato) la censura sul contraddittorio procedimentale per omessa o comunque errata percezione del contenuto del motivo di appello. Lo si deduce dal fatto che il Collegio fa in effetti un riferimento agli “ esiti del contraddittorio procedimentale ”, ma tale riferimento non è coerente con la doglianza de L L, che non contesta genericamente detti esiti (come preteso dal Giudice), bensì lo specifico punto della relazione in cui la commissione lamenta che, a fronte della richiesta di chiarimenti sul criterio B1, non sarebbe “ pervenuta alcuna risposta nel merito ” (relazione, pag. 14 – doc. 13);richiesta di cui non vi è traccia negli atti di causa, avendo la commissione chiesto spiegazioni per il solo criterio B2.
13.5. Quanto a quella che la ricorrente definisce “ elusiva motivazione del TAR Lazio circa il presunto errore metodologico del L L sul criterio B2 ”, il Consiglio di Stato avrebbe tautologicamente ripetuto la medesima motivazione del primo Giudice (motivazione apparente, perché non spiega il perché di tale errore), evidentemente, anche qui, a causa di una non corretta percezione del motivo, con cui si era lamentato proprio il fatto che il TAR non avesse spiegato in alcun modo perché il calcolo di ATAC fosse corretto e quello de L L errato. Anche in questo caso, conclude la ricorrente, emerge un oggettivo errore di percezione del motivo di appello, motivo che, nella sostanza, non risulta né affrontato né risolto dal Giudice di secondo grado.
14. Nessuna delle contestazioni proposte coglie nel segno.
15. Va anzitutto premesso che la lettura e l’interpretazione dei documenti di causa appartiene all'insindacabile valutazione del giudice e non può essere considerata un errore di fatto perché ciò significherebbe trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio (Consiglio di Stato sez. VI, 25 marzo 2021, n. 2505).
16. Inoltre, il ricorso per revocazione del giudicato è inammissibile quando gli errori non siano rilevabili con assoluta immediatezza, ma richiedono per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche (Consiglio di Stato sez. II, 8 ottobre 2020, n.5983).
17. Ciò premesso, va detto, quanto alla prima censura, che le argomentazioni svolte dalla difesa di A.T.A.C. S.p.A, colgono pienamente nel segno.
18. Intanto, le contestazioni sui criteri B1 e B2 sono state affrontate, sia in primo grado sia in appello, congiuntamente. Pertanto non c’è alcuna omessa pronuncia sul criterio B1.
19. Poi, è chiaro, e non può che esserlo alla ricorrente medesima, che la sentenza ha esaustivamente motivato in ordine al rigetto (inammissibilità) delle censure proposte. Di fronte a censure del tutto fuori bersaglio è ampiamente sufficiente per il loro esame statuire che “ le censure sono inammissibili, atteso che, dall’esame della relazione, risulta che tutti i suddetti aspetti e le relative voci di costo dell’offerta siano stati ampiamente oggetto di analisi e di valutazione, non emergendo quella palese illogicità o incongruità del giudizio valutativo della Commissione che sola potrebbe giustificare il penetrante sindacato giurisdizionale”.
20. La giurisprudenza di questa Sezione è consolidata nel senso di ritenere che il ricorso per revocazione non può essere utilizzato in modo improprio, come ha fatto la ricorrente in questo caso, al solo scopo di censurare un risultato interpretativo del giudice di appello, reso all'esito di un ragionamento logico e di un percorso motivazionale immune da sviste revocatorie e da ogni abbaglio dei sensi, in modo da provocare, dopo la legittima formazione del giudicato, un'inammissibile rivalutazione della res controversa (Consiglio di Stato sez. V, 16 marzo 2020, n. 1853).
21. La ricorrente dimentica che la revocazione, nell'ambito del processo amministrativo, è un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio.
22. Per errore su un punto controverso della decisione si intende quello formatosi su un punto che nella sentenza impugnata è stato deciso in base all'apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione da parte del Giudice;per errore revocatorio, rilevante ai fini dell'impugnazione, si intende invece quello che deriva da un mero abbaglio dei sensi, ovvero consiste in un " contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa" , contrasto immediatamente rilevabile come tale (Consiglio di Stato sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6304).
23. L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
24. Inoltre, come già osservato, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Consiglio di Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).
25. In definitiva, l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali. Esso non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2017, n. 1640).
26. Così, si versa nell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4) Cod. proc. civ. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o a eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053). Ma se ne esula allorché si contesti l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.
27. In tutti questi casi non è possibile censurare la decisione tramite il rimedio eccezionale della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall'ordinamento (Consiglio di Stato sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6304).
28. Per tutto quanto precede, assorbite le censure dedotte in sede rescissoria, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
29. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.