Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-28, n. 201805067
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Pubblicato il 28/08/2018
N. 05067/2018REG.PROV.COLL.
N. 03152/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3152 del 2014, proposto dal signor G S P, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio eletto presso lo studio Bovi in Roma, via della Scrofa, n. 57;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comitato di Verifica Cause di Servizio non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Lecce - Sezione III, n. 8 del 3 gennaio 2014, resa tra le parti, concernente il diniego di riconoscimento dell’infermità da causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. A V e uditi per le parti l’avvocato D. Mastrolia su delega di Massa e l’avvocato dello Stato Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Puglia (R.G. n. 357/2008) il signor G S P ha impugnato il decreto n.54/A in data 7.12.2007, notificato il 19.12.2007, con cui il Ministero della difesa ha decretato che l'infermità "Glioblastoma (grado IV) con estese aree di necrosi" , sofferta dal signor Guido Piconese (militare addetto a stazione radar nonché padre deceduto del ricorrente), non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, così rigettando la presupposta domanda di riconoscimento (presentata dalla vedova Donata Bello, in data 7 giugno 2004), nonché il parere n. 28812/2005 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso nell’adunanza n.18/2007 del 2.02.2007 ed ogni altro atto ad essi presupposti e/o consequenziali.
1.1. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il diniego sarebbe illegittimo per “ Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di motivazione degli atti amministrativi — in particolare, violazione di dell’obbligo di precisa e puntuale motivazione, prescritto, tra l’altro, dalla legge n.241 del 1990 — Eccesso di potere per insufficienza della motivazione — Manifesta ingiustizia e perplessità;Violazione di principi in materia di "dipendenza delle patologie denunciate da causa di servizio" — Eccesso di per insussistenza dei presupposto (o falsa o loro erronea rappresentazione) – perplessità ”.
In particolare viene censura la superficialità del giudizio espresso dal Comitato di Verifica, non avendo questo avuto “ considerazione dell’attività lavorativa svolta ” e non risultando quindi “ conforme ai criteri di causalità/concausalità in materia di cause di servizio, per l’infermità manifestata dal Sig. P (Glioblastoma (grado IV) con estese aree di necrosi) ”.
Di conseguenza, il ricorrente ha sostenuto la sussistenza del nesso causale tra lo svolgimento del servizio di addetto alla stazione radar esposto all’azione delle radiazioni ionizzanti e l’insorgenza della patologia neoplastica (gliobastoma), sulla base della generale convinzione secondo cui l’esposizione in dosi massicce ad onde elettromagnetiche produce effetti nocivi sull’organismo umano.
2. Con sentenza n. 8 del 3 gennaio 2014, il T.a.r. per la Puglia, Lecce, Sezione III - dopo aver disposto consulenza tecnica d’ufficio - ha respinto il ricorso, affermando:
a) l’infondatezza della censura di nullità delle operazioni peritali per mancata comunicazione alle parti dell’inizio delle stesse o per difetto di contraddittorio;
b) l’infondatezza del ricorso nel merito, atteso il difetto di prova della sussistenza del nesso causale tra la malattia sofferta e l’attività di servizio svolta presso l’Aeronautica militare, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica.
3. Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato il signor G S P ha impugnato la menzionata sentenza n. 8/2014 –- chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
I) erroneità della pronuncia nel ritenere infondata la censura di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, per violazione del termine previsto dal primo giudice per il deposito della relazione e per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, con conseguente richiesta di disporre nuova CTU;
II) erroneità della pronuncia nel non aver rilevato la sussistenza del nesso causale tra l’attività di servizio svolta presso una stazione radar per l’Aeronautica militare e l’insorgere del gliobastoma (neoplasia cerebrale).
4. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, opponendosi all’appello e chiedendone il rigetto.
5. L’appellante ha altresì depositato memoria in data 21 maggio 2018, insistendo nelle proprie conclusioni.
6. All’udienza del 21 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente il Collegio rileva che:
a) si può prescinde dagli apporti della c.t.u. disposta in primo grado - seppure posti a fondamento della decisione impugnata - nonché, conseguentemente, dall’esame del primo motivo di appello (con il quale, come visto, è stata dedotta la nullità della consulenza), in quanto risultano ictu oculi inammissibili gli originari motivi posti a sostegno del ricorso di primo grado, pedissequamente reiterati con il secondo mezzo di gravame;
b) in generale, il thema decidendum del giudizio, anche in appello, è circoscritto necessariamente dalle censure articolate ritualmente in primo grado non potendosi dare ingresso alle doglianze nuove introdotte con il ricorso in appello (in violazione del divieto sancito dall’art. 104 c.p.a.), o peggio nella memoria conclusionale (in violazione della natura meramente illustrativa della medesima);
c) pertanto, per ragioni di comodità espositiva, si prende in esame direttamente in questa sede l’originario ricorso di primo grado (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 5869 del 2015;n. 673 del 2015;n. 5253 del 2014), come già sopra illustrato.
8. Al riguardo, il Collegio intende far proprie le conclusioni del consolidato indirizzo giurisprudenziale che reputa inammissibili le censure che impingono nel merito delle valutazioni tecniche del Comitato di Verifica (v. da ultimo sez. IV, n. 2718 del 2017, n. 4619 del 2017, n. 2140 del 2018).
8.1. Come noto, la verifica della dipendenza di una patologia da causa di servizio è rimessa ex lege alla potestà tecnico-discrezionale dell’Amministrazione. Tale strutturale ampiezza delle valutazioni del Comitato, alle cui conclusioni deve conformarsi il successivo decreto dell’Amministrazione (art. 14 d.p.r. n. 461 del 2001), si riflette, sotto il profilo processuale, nelle attribuzioni del Giudice Amministrativo, il cui sindacato è limitato al riscontro di “ evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione ” ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2015, n. 3878;Sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266);trattasi, dunque, di un sindacato estrinseco, ossia volto a verificare ab externo , oltre all’eventuale ricorrenza di errori di fatto, il rispetto dei canoni di logica formale (cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa), senza poter impingere nel merito delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, nel doveroso rispetto della sfera di attribuzioni alla stessa ex lege affidata.
8.2. Venendo al caso di specie, dall’esame dei documenti di causa emerge la solare genericità delle deduzioni tecniche del ricorrente, fondate anche su una consulenza svolta da un professionista di parte all’uopo incaricato, che puntano a sostituirsi alle valutazioni dell’organo tecnico incaricato. Basti notare al riguardo che, mentre gli organi tecnici dell’Amministrazione hanno disquisito di radiazioni non ionizzanti (pacificamente non cancerogene), la difesa ricorrente insiste sulle radiazioni ionizzanti.
8.2.1. Invero, il ricorrente finisce per ritenere non condivisibili le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, veicolando, dunque, una critica di puro merito: in tal modo, tuttavia, si penetra nel nucleo vivo della valutazione tecnica operata dal Comitato, i cui esiti, per giurisprudenza consolidata, non possono essere contestati alla luce di difforme conclusioni raggiunte da sanitari compulsati autonomamente dalla parte, atteso che la legge ha inteso riservare i relativi accertamenti esclusivamente ai competenti organi dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718;Sez. II, parere 24 ottobre 2012, n. 11931/2004;Sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3500;Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2676).
8.3. Peraltro, nella specie non consta alcun travisamento dei fatti da parte del Comitato, né il percorso logico-argomentativo seguito – peraltro dotato di sufficiente ed idonea motivazione – presenta vizi di incongruità e abnormità.
9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
10. Le spese del grado di giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione del peculiare andamento del processo e della parziale novità delle questioni sottese.