Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-08-07, n. 202407025
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Pubblicato il 07/08/2024
N. 07025/2024REG.PROV.COLL.
N. 03829/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3829 del 2020, proposto dall’impresa Maestrale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato D D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 00064/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati D T in collegamento da remoto attraverso videoconferenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La società Maestrale S.r.l. chiede l’annullamento o la riforma della sentenza n. 64/2020 del Tar del Lazio, sezione di Latina, pubblicata in data 14.2.2020 che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso principale e rigettato entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, con particolare riguardo ai seguenti capi:
I) Quello in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, ovvero quello proposto avverso la nota dirigenziale prot 30267 del 22.06.2018, non tenendo conto che con tale ricorso si censurava, oltre che il preavviso di rigetto riguardo l’istanza per il “ riconoscimento del silenzio assenso sulla domanda di p.d.c ,” anche l’inerzia del Comune riguardo la conclusione del procedimento afferente la suddetta domanda di rilascio del p.d.c. e veniva conseguentemente richiesta la condanna del suddetto Comune all’emanazione di un provvedimento conclusivo.
II) Quello in cui ha rigettato il primo ricorso “ per motivi aggiunti ”, ossia il ricorso avverso il provvedimento prot 106/18-Rig datato 17.09.2018 di non accoglimento dell’istanza di rilascio di p.d.c, ritenendo: a) che nonostante l’abrogazione della legge regionale 30/74 il vincolo di inedificabilità da essa previsto permanesse, essendo il richiamo a tale norma contenuto nell’art 19 NTA del PRG comunale di tipo statico e non dinamico sebbene tale richiamo riguardasse espressamente la L.R. 30/74 e le sue “ successive modifiche ed integrazioni ”;b) che la natura statica del suddetto rinvio risultasse da non meglio identificati “elaborati grafici allegati”;c) che al permanere del vincolo in questione avrebbe contribuito anche l’abrogazione della delibera C.C. 78/2014 del comune di Formia ad opera della delibera C.C. 39/2018 del medesimo Comune;d) che non si fosse perfezionato il silenzio assenso sull’istanza di p.d.c.;e) che la precedente condotta ed i precedenti atti del Comune non fossero idonei ad ingenerare nella istante il legittimo affidamento circa la classificazione come zona B-sottozona B5 dell’area oggetto dell’intervento edificatorio;
III) La omessa pronuncia riguardo alle censure proposte col secondo ricorso per motivi aggiunti, ossia quello afferente al provvedimento prot 44426/18 notificato in data 7.01.2019-Rig, con il quale il Dirigente del V settore Tecnico Assetto e Gestione del territorio ha annullato in autotutela ex art 21 nonies legge 241/90 la determinazione N. 1338/N del 9.11.2017 con la quale aveva rilasciato alla ricorrente l’’autorizzazione paesaggistica per i 5 villini oggetto della richiesta di P.d.C prot 42254 del 3.11.2015, oltretutto senza tener conto che con tale ricorso erano stati proposti anche autonomi motivi di impugnazione concernenti la violazione dell’art 21 nonies, in quanto il provvedimento di autotutela non aveva in alcun modo tenuto conto delle ragioni del privato
2 – Conseguentemente, la medesima società chiede l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
I) della nota prot. 30267 del 22 giugno 2018 del Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Formia;
II) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale a quello sub 1 ed in particolare della nota dirigenziale prot. 10070 del 26.02.2018 mai comunicata né conosciuta;
III) del provvedimento prot. 106/18-Rig datato 17.9.2018 col quale il Dirigente del V Settore Tecnico Assetto e Gestione Del Territorio del Comune di Formia ha rigettato l’istanza prot. 42254 del 3.11.2015 con la quale la Maestrale S.r.l aveva richiesto il p.d.c per la realizzazione di 5 villini unifamiliari e bifamiliari su lotto di terreno sito in Formia Loc. Vindicio, distinto originariamente in catasto al Foglio 12 p.lle 2019-2081-2083-2085 e foglio 13 p.lle 2180-2182 in quanto: “ trattasi di lotto disciplinato dall’art 19 delle NTA del vigente PRG approvato con DGR n.15/80 e pertanto non edificabile per tutto quanto sopra meglio evidenziato ”;
IV) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale a quello sub 3 e, ove occorra e sia ammissibile, della delibera C.C. 39/2018 che ha annullato la delibera C.C 78/2014;
V) del provvedimento prot. 44426/18 notificato in data 7.01.2019-Rig con il quale il Dirigente del V settore Tecnico Assetto e Gestione del territorio ha annullato in autotutela ex art 21 nonies legge 241/90 la determinazione N. 1338/N del 9.11.2017 con la quale aveva rilasciato alla ricorrente l’’autorizzazione paesaggistica per i 5 villini oggetto della richiesta di P.d.C prot 42254;
IV) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale a quello sub 5.
3 - In particolare, l’odierna appellante proponeva il ricorso principale avverso la nota prot. 30267 del 22 giugno 2018, con cui il Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Formia, rilevato che la Maestrale s.r.l. aveva invitato l’Amministrazione a prendere atto dell’intervenuto silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire per la realizzazione di 5 villini unifamiliari e bifamiliari su lotto di terreno sito in Formia, Loc Vindicio, distinto originariamente in catasto al Foglio 12 p.lle 2019-2081-2083-2085 e foglio 13 p.lle 2180-2182, aveva comunicato alla società, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, che il silenzio assenso non era maturato e che non era pertanto possibile procedere al rilascio del permesso di costruire richiesto.
3.1 - Successivamente, la ricorrente deduceva motivi aggiunti avverso il provvedimento dirigenziale 17 settembre 2018, prot. 106/18, di diniego espresso del richiesto permesso di costruire, in quanto: “trattasi di lotto disciplinato dall'art 19 delle NTA del vigente PRG approvato con DGR n.15/80 e pertanto non edificabile per tutto quanto sopra meglio evidenziato”;
3.2 – La medesima deduceva, infine, ulteriori motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. 44426/18, col quale il Dirigente del V Settore Tecnico Assetto e Gestione Del Territorio Ufficio Vincoli aveva “ annullato in autotutela ex art 21 nonies legge 241/90 la Determinazione N. 1338/N del 9.11.2018” di rilascio alla ricorrente dell'autorizzazione paesaggistica relativamente all'edificazione di 5 fabbricati ad uso residenziale in Formia alla Via Olivella su terreno distinto originariamente in catasto al Foglio 12 part 2019-2081.2083-2085 e Foglio 13 p.lle 2180 e 2182.
4 – In particolare, a fondamento del ricorso principale Maestrale srl deduceva: violazione dell’art. 20 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e degli artt. 1 e 20 della L. 7.8.1990, n. 241, in relazione al principio di buona fede e di leale collaborazione;violazione dell’art. 20 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e degli artt. 1 e 2 bis della L. 7.8.1990, n. 241.
4.1 - Con il primo ricorso per motivi aggiunti, denunciava: violazione dell’art. 20 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, violazione degli artt. 1 e 20 della L. 7.8.1990, n. 241, violazione dei principi di buona fede e di leale collaborazione, poiché si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento circa l’edificabilità dei propri lotti, per lo sviluppo dell’iter procedimentale correlato– tra l’altro - al versamento degli oneri concessori ed al rilascio di autorizzazioni degli enti competenti, nonché per la circostanza che i lotti in questione sarebbero stati sempre ricompresi in zona B5 del P.R.G.
4.2 - Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la medesima articolava le seguenti censure: violazione dell’art. 1 della L. 7.8.1990, n. 241;violazione del principio di consequenzialità, logicità e non contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché del principio di affidamento;violazione dell’art. 97 della Costituzione.
4.3 – Il Comune intimato si costituiva in giudizio per argomentare la legittimità del proprio operato e la inammissibilità ed infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
5 – Il TAR in primo luogo ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dall’Amministrazione comunale, dal momento che il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990, non essendo produttivo di effetti immediatamente lesivi nella sfera giuridica del privato, non è autonomamente e immediatamente impugnabile.
5.1 - Il giudice di prime cure ha poi rigettato il ricorso per motivi aggiunti sulla base delle seguenti considerazioni: a) la censura inerente alla violazione dell’art. 20 del D.P.R. 380/01 è infondata, poiché “il silenzio assenso su un'istanza di permesso di costruire non si forma unicamente per il solo decorso del tempo, senza che l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso negativo, ma richiede anche l'esistenza del presupposto sostanziale della piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica ”;b) va disattesa la prospettazione della ricorrente relativa all’insussistenza del vincolo di inedificabilità sui terreni in questione per effetto dell’intervenuta abrogazione della L.R. 30/74 che lo imponeva, dal momento che la sopravvivenza della disposizioni a tutela della fascia costiera di cui alla L.R. 30/74 costituisce espressione del rinvio - di tipo fisso - ad essa, contenuto nell’art. 19 N.T.A. al P.R.G., trovando detta conclusione ulteriore conferma negli elaborati grafici allegati;c) con riguardo, poi, all’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune, asseritamente contrario al principio di buona fede in senso oggettivo, “ si rileva che le circostanze evidenziate dalla ricorrente – versamento degli oneri concessori, rilascio delle viste autorizzazioni quali procedimenti presupposti ed autonomi rispetto al rilascio del titolo edilizio invocato – non assurgono ad elementi tali da potere configurare un effettivo e ragionevole affidamento sul rilascio del titolo edilizio richiesto” .
6 - Avverso la sentenza in epigrafe ha interposto appello la società Maestrale srl.
6.1 - Con riferimento al capo di sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, la parte appellante deduce:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, nonché dell’art. 100 c.p.c.;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 DPR 380/01, dell’art 1 l. n. 241/90, relativamente al divieto di aggravamento del procedimento;violazione dell’art. 2 bis l. n. 241/90.
L’atto gravato con il ricorso principale (ossia la nota dirigenziale n. 30267 del 22/06/2018) aveva, si sostiene, se un contenuto complesso formato da due determinazioni, la prima integrante la risposta dell’Amministrazione alla richiesta di accertamento dell’intervenuto silenzio-assenso sull’istanza di rilascio del permesso di costruire, e la seconda sostanziantesi nell’ulteriore arresto procedimentale impresso dal Comune di Formia, motivato sulla base del mancato ottenimento da parte della Regione di un parere circa l’interpretazione della delibera di consiglio comunale n. 78/2014. Il giudice di prime cure avrebbe pertanto errato nel dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di lesività del preavviso di rigetto, in quanto è proprio nella contestazione dell’illegittimo arresto procedimentale che si radicava, a giudizio dell’appellante, il proprio interesse a ricorrere.
6.2 - Nel merito, il preavviso di rigetto era da reputarsi illegittimo per violazione dell’ultimo comma dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, in quanto fondato su inadempienze del Comune (il mancato incasso del contributo di costruzione e la mancata acquisizione delle aree a standard, offerti dalla Maestrale srl con formale invito a comparire dinanzi al Notaio Bartolomeo di Formia), nonché per violazione del disposto dell’art 20, comma 5, del DPR 380/2001, nella parte in cui ha ulteriormente procrastinato la conclusione del procedimento (avviato con istanza di p.d.c. del 3/11/2015).
6.3 - Con riferimento al capo di sentenza che ha rigettato il primo ricorso per motivi aggiunti, parte appellante deduce, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 NTA al PRG, nella misura in cui il giudice di prime cure ha considerato il rinvio che l’art. 19 NTA fa alla l. n. 30/1974 (che pone un vincolo di inedificabilità sui lotti in questione) come statico e non dinamico (e quindi sensibile alle sorti della norma richiamata e anche alla sua abrogazione), a dispetto del tenore letterale di tale disposizione (che richiama la l. n. 30/1974 e sue “ e successive modifiche ed integrazioni ”).
Il Tar ha anche omesso di prendere in considerazione gli ulteriori indici sistematici addotti a sostegno della succitata impostazione interpretativa, in particolare il fatto che la l. n. 30/1974 sia stata concepita come una legge “a termine”, contenente misure di salvaguardia altrettanto provvisorie delle aree costiere.
L’attività pianificatoria del Comune, destinata a produrre i suoi effetti nel tempo, sarebbe stata quindi effettuata tenendo conto della temporaneità della l. n. 30/1974, nel senso che anche le aree sottoposte al suo regime vincolistico vennero classificate (“B” o “F” oppure “E”) per disciplinarne l’utilizzabilità nel momento successivo alla cessazione dei suoi effetti.
6.4 - Con il secondo dei motivi aggiunti si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione, nonché l’errore di fatto risultante dai documenti di causa. Infatti, il giudice di prime cure prima afferma che la natura fissa del rinvio operato dall’art. 19 NTA “troverebbe ulteriore conferma negli elaborati grafici allegati, come sarà infra meglio chiarito”, salvo poi omettere di specificare il significato di tale asserzione. Se poi tale formula generica facesse riferimento alle “tavole” allegate al PRG e alla presunta presenza di una campitura o un “retino”, riproducenti la zona di rispetto prevista dalla legge 30/74 (il che dovrebbe confermare il recepimento statico di tale legge nelle NTA al PRG), parte appellante ricorda di aver depositato in vista dell’udienza del 3/10/2019 le tavole conformi all’originale, riconosciute peraltro come tali dal Comune, e che su di esse non compare alcuna graficizzazione, retino o altra campitura.
6.5 - Al rilievo opposto dal Comune di Formia, secondo cui dette tavole avrebbero dovuto essere integrate da quanto statuito dalle delibere adottate in sede di perimetrazione urbana che a loro volta avrebbero integrato la DGR n. 15/1980 che aveva approvato il PRG (al fine di giustificare la permanenza sui lotti interessati dall’intervento edilizio per cui è causa del vincolo apposto dalla l. n. 30/74 anche successivamente alla sua abrogazione), la ricorrente replica asserendo che quello relativo alla perimetrazione urbana è procedimento autonomo rispetto a quello afferente alla approvazione del PRG e che nessuna menzione si rinviene né nelle premesse né nel corpo della DGR 15/1980 alle deliberazioni concernenti la perimetrazione urbana .
6.6 - È verosimile allora sostenere che, quando il “ Settore Assetto e Gestione del Comune di Formia ” ha richiesto alla Regione di esprimere un parere circa l’eventuale sopravvivenza delle prescrizioni della legge n. 30/74 alla sua stessa abrogazione, a tale richiesta sono state allegate le “tavole interne” agli Uffici (ottenute sovrapponendo alle planimetrie allegate al PRG quelle afferenti alla perimetrazione urbana) e che ciò ha indotto in errore gli organi regionali, che nel parere n. 33317 del 10.7.2018 fanno riferimento ad un retino che, per tabulas, è stato dimostrato insussistente. In questo caso, il primo giudice sarebbe incorso in un “ errore revocatorio ”, censurabile con l’appello a norma dell’art 106, co. 3, cpa.
6.7 - Si lamenta altresì l’error in iudicando laddove il giudice di prime cure ha disatteso consolidati orientamenti giurisprudenziali in ordine al carattere dinamico del rinvio contenuto all’art. 19 NTA.
6.8 - Con il terzo motivo si pone in evidenza l’irrilevanza dell’abrogazione della delibera c.c. 78/2014 ad opera della delibera c.c. 39/2018, dal momento che la prima delibera non aveva alcuna “portata precettiva”, ma si era limitata a prendere atto della abrogazione della legge 30/74 ad opera delle norme sopravvenute (nello specifico, dell’art 5, comma 42, della LR 13.08-2011 n.10).
Di conseguenza, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare come dall’abrogazione della legge 30/74, a cui non aveva concorso - né avrebbe mai potuto concorrere, in forza del principio di gerarchia delle fonti, la menzionata delibera 78/14 del Consiglio comunale - discendesse automaticamente che le zone dalla legge 30/74 precedentemente vincolate riassumessero la classificazione (nel nostro caso, zona di completamento B – B5) ad esse assegnate dal PRG.
6.9 - Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione art. 20 dpr 380/2001.
Parte appellante sottolinea come la fondatezza dei motivi precedenti comproverebbe che l’area oggetto dell’intervento edilizio oggetto di istanza di PDC ricade, in seguito all’abrogazione della legge 30/74 ed in forza delle disposizioni del PRG, in zona B – sottozona B5, quindi, in area di completamento suscettibile di edificazione ai fini residenziali. Trattandosi di un intervento edilizio conforme agli strumenti urbanistici, sussistono i presupposti per la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, dpr 380/2001.
6.10 - Con il quinto motivo si censura violazione e falsa applicazione art. 1 legge 241/90, lesione dell’affidamento, del principio di consequenzialità-logicità, violazione e falsa applicazione art 97 cost., eccesso di potere per contraddittorietà.
Il Giudice di prime cure avrebbe omesso completamente di prendere in considerazione e di valutare tutta una serie di documenti (come i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune nel corso degli anni, l’autorizzazione paesaggistica, la stessa nota del 6/12/2017) che hanno ingenerato nell’appellante il legittimo affidamento circa l’edificabilità dell’area sede dell’intervento edilizio richiesto.
6.11 - Infine, parte appellante lamenta l’omessa pronuncia del Tar con riguardo al secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento dirigenziale prot. 44426/18 di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica.
Pertanto, ripropone nell’atto di appello tutte le censure pretermesse nel grado precedente:
a) Violazione e Falsa applicazione artt. 19 e 26 NTA al PRG;irrilevanza dell’abrogazione della delibera C.C 78/14 ad opera della delibera C.C 39/18t;insussistenza della incompetenza comunale al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ricadendo l’area oggetto dell’intervento edilizio in zona B-sottozona B5 di PRG.
Si contesta la determinazione del Comune di Formia, il quale, recependo acriticamente le argomentazioni (basate sull’erroneo presupposto interpretativo del rinvio fisso dell’art. 19 NTA alla l. n. 30/1974) contenute nel parere regionale 33317 del 10.07.2018, esclude che l’area oggetto dell’intervento edilizio possa essere ricompresa nella zona B-zottozona B5 di piano (il che avrebbe consentito la sua edificabilità);accedere alla tesi del rinvio dinamico (quindi prendendo atto dell’abrogazione della disciplina vincolistica) permetterebbe di ravvisare la competenza del Comune al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e la conseguente illegittimità della rimozione in autotutela del titolo;
b) violazione e falsa applicazione art. 21 nonies legge 241/90.
il provvedimento in questione non effettua alcuna comparazione tra il (presunto) interesse pubblico all’annullamento della autorizzazione paesaggistica e quello del privato alla conservazione dell’autorizzazione stessa, omettendo di prendere in considerazione una molteplicità di atti e condotte dell’Amministrazione comunale idonee ad ingenerare nel privato il ragionevole affidamento che l’area oggetto dell’intervento edilizio fosse, in seguito dell’abrogazione della L.R 30/74, edificabile in quanto ricadente in zona B-sottozona B5 di PRG.
c) eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione art. 1 legge 241/90, lesione del principio di affidamento, violazione art. 97 cost.
La determina dirigenziale gravata sposa acriticamente le opinabili asserzioni contenute nel parere regionale 33317/18 senza dare alcun conto dei motivi per i quali tali asserzioni prevarrebbero su quelle di contenuto diametralmente opposto espresse nel previo parere n. 534220/16 del 24/10/2016 che viene, sic et simpliciter , definito “superato”.
Neppure alcuna valutazione verrebbe fatta di altri pareri regionali che avevano, sia pur in relazione ad altri Comuni del Lazio, espressamente affermato come dalla abrogazione della legge regionale 30/74 conseguisse la piena efficacia della zonizzazione operata dal PRG.
7 - Ai fini della decisione della complessa controversia, il Collegio ritiene necessario trattare preliminarmente, rispetto agli altri suggestivi motivi sopra evidenziati, la questione della legittimità della rimozione in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica originariamente concessa.
Infatti, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, di modo che il titolo paesaggistico è essenziale per il valido rilascio del titolo edilizio, e quindi l'autorizzazione paesaggistica, anche in sanatoria, è un atto autonomo e preliminare al permesso di costruire e deve essere acquisita prima di avviare il procedimento edilizio, che non può essere concluso positivamente senza tale titolo di compatibilità paesaggistica (Consiglio di Stato sez. IV, 13/3/2024, n.24659;TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 4/3/2024, n.850). Pertanto, una conclusione nel senso della legittimità dell’intervento in autotutela della pa farebbe venire meno un presupposto fondamentale per il rilascio del titolo edilizio, determinando l’assorbimento delle ulteriori censure.
7.1 – Al riguardo, occorre subito rilevare che il Tar ha del tutto omesso di pronunciarsi sul secondo ricorso per motivi aggiunti relativo alle modalità di esercizio del potere di autotutela e che ciò non determina un annullamento con rinvio al giudice di primo grado, bensì obbliga questo giudice a decidere direttamente nel merito (in tal senso Consiglio di Stato sez. V, 21/08/2023, n.7862, secondo cui “ L'omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo, tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a., ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato a eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa”.
7.2 - Venendo, dunque, all’esame delle censure, il provvedimento di autotutela impugnato risulta adeguatamente motivato dalla interpretazione data dalla Regione ad una propria norma oggetto di contrasto, volta ad escludere il carattere dinamico del rinvio dell’art. 19 NTA, ai fini della prefissazione della tutela di un’area della costa, alla individuazione effettuata da una legge regionale la cui sopravvenuta abrogazione è indubbia.
7.3 – Sul piano motivazionale, l’adeguamento del Comune alla predetta interpretazione offerta dal medesimo soggetto munito della corrispondente potestà normativa corrisponde alla compiuta ponderazione, propria di ogni intervento in autotutela, fra il legittimo affidamento del privato (trattasi peraltro di una società edilizia, ovvero di un operatore professionale debitamente consapevole dell’influenza delle condizioni dell’area sull’imponente intervento di lottizzazione programmato), da un lato, e l’interesse pubblico alla preservazione ambientale e paesaggistica di un’area prospiciente una costa marittima di indubbio valore paesaggistico, per di più in una posizione elevata a ridosso del mare, fatta proprio per questo oggetto delle previsioni ostative della citata legge regionale, come cristallizzate nelle conseguente planimetria riferita alle aree tutelate.
7.4 - Dalla predetta interpretazione discende inoltre la incompetenza del Comune ad adottare la precedente determinazione ambientale favorevole, sulla scorta del fatto che l’intervento edilizio era sottoposto alla disciplina dell’art. 19 NTA (e per suo tramite, ai vincoli di inedificabilità sulle zone costiere apposti dalla legge regionale n. 30/74), non ricadendo pertanto nella zona B del PRG.
7.5 - Ne consegue che l’annullamento della delibera recante l’autorizzazione paesaggistica, meramente ricognitivo di un pregresso ma tuttora perdurante vincolo normativo di inedificabilità costiero, non poteva non spiegare effetti anche sull’attività amministrativa successiva, legittimando il contestato intervento in autotutela sul titolo edilizio indebitamente rilasciato.
7.6 – La legittimità del medesimo intervento deve essere, altresì, valutata alla luce della circostanza che, indipendentemente dall’effettivo decorso dei termini di legge, secondo la giurisprudenza ad oggi prevalente “ il silenzio assenso su una domanda di permesso di costruire richiede per formarsi non solo il decorso del termine previsto dalla legge senza che la domanda sia presa in considerazione, ma anche la cd. conformità urbanistica, ovvero la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per conseguire il bene della vita richiesto, ovvero per il rilascio del titolo edilizio di interesse ” (Consiglio di Stato sez. IV, 01/09/2022, n.7631).
8 – Alla stregua delle pregresse considerazioni i successivi motivi d’appello non potrebbero comunque cambiare l’esito del giudizio e possono pertanto essere ritenuti assorbiti.
9 – In conclusione l’appello deve essere respinto. La complessità e non univocità della controversia motiva, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.