Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-20, n. 201805473

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-20, n. 201805473
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805473
Data del deposito : 20 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2018

N. 05473/2018REG.PROV.COLL.

N. 07585/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7585 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fedele Lampertico, 12;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Compagnia Carabinieri di Zogno non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 01367/2016, resa tra le parti, concernente la cessazione dal servizio permenente e la collocazione in congedo nella categoria della riserva ed il risarcimento dei danni;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato Ariele Zauli su delega di P B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso depositato il 27 novembre 2009 avanti al T.a.r. del Lazio, sede di Roma, il signor -OMISSIS-, già M.O. in servizio alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, impugnava il decreto n. 2425 emesso l'11 agosto 2009 di cessazione dal servizio permanente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. c) della legge n. 599/1954, dal Vice Direttore Generale Ammiraglio di divisione, nonché gli atti presupposti, quali il verbale n. 223/2009 della Commissione di Valutazione e Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri, la proposta n. 63/04 di prot. e la proposta n. 63/1 di prot., chiedendone la revoca e l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia stante il grave danno arrecato.

2. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione prima bis , con sentenza n. 3481 dell’8 marzo 2010, respingeva il ricorso per infondatezza condannando altresì il ricorrente alla " refusione delle spese di giudizio in favore del Ministro della difesa che si liquidano in € 1.000,00 ".

3. Nel conseguente giudizio di appello, il Consiglio di Stato, Sezione IV, dopo aver disposto, con ordinanza del 12 giugno 2014, di “ acquisire copia autentica della circolare ministeriale DPGM/11/3001/C24 del 2 maggio 2000, nonché copia autentica del fascicolo personale dell'appellante, completo di tutta la documentazione caratteristica ” e, con ordinanza 26 novembre 2014, di provvedere alla ricostituzione del fascicolo, respingeva l’appello e compensava le spese del giudizio, con sentenza n. 1367/2016 depositata in data 6 aprile 2016.

3.1. Nel corso di tale giudizio di appello l’appellante -OMISSIS-:

a) con memoria difensiva (intestata come "Memoria con motivi aggiunti"), deduceva l'avvenuto annullamento delle schede valutative n. 57 del 28 gennaio 2008 e n. 59 del 13 gennaio 2009 come da sentenza n. 2319 del 16 giugno 2010 emessa dal T.a.r. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, sul rilievo che il compilatore -OMISSIS- e i primi revisori -OMISSIS- e -OMISSIS- avrebbero dovuto astenersi stante il conflitto di interessi e la carenza di obbiettività sussistente nei confronti del M.O. -OMISSIS-;

b) con memoria ex art. 73 d.lgs. n. 104/2010 dava atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 2319/2010 del T.a.r. della Lombardia che annullava le schede valutative 57 e 59, così come il passaggio in giudicato della sentenza n. 2315/2010 sempre del T.a.r. della Lombardia, sede di Brescia, che aveva annullato la sanzione disciplinare per l'episodio ascrittogli del 6 settembre 2007. Inoltre il ricorrente precisava che anche la Corte Militare di Appello con sentenza del 15 febbraio 2012 aveva scagionato -OMISSIS- dal reato di violata consegna perché il fatto non sussiste e relativo ad un episodio asseritamente avvenuto il 2 ottobre 2008;

c) con memoria di replica depositata il 26 giugno 2015, dava atto di aver impugnato avanti al T.a.r. di Brescia le schede valutative ricompilate dall'Arma dei Carabinieri.

4. Con ricorso in revocazione ex art. 395, primo comma, numero 3) c.p.c. e ss. il sig. -OMISSIS- agisce avverso la sentenza n. 1367/2016 del Consiglio di Stato, Sezione IV, depositata in data 6 aprile 2016, chiedendone la riforma per il seguente motivo: mancata ed insufficiente motivazione sulla assenza dei presupposti sostanziali per il congedo a fronte dell’annullamento delle schede valutative, anche con sentenza del T.a.r. sopravvenuta, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c..

4.1. In particolare, il ricorrente ritiene sussistano i presupposti per la revocazione, in quanto con la sentenza n. 1306/2015 del T.a.r. per la Lombardia, sede di Brescia, passata in giudicato, è stato disposto l'annullamento delle schede di valutazione n. 57 e 59 emesse, rispettivamente in data 29 e 30 settembre 2014, le quali risultano essere la rinnovazione/ricompilazione delle schede nn. 57 del 2008 e 59 del 2009, già annullate dal T.a.r. della Lombardia, con la sentenza n. 2319 del 2010. Pertanto, ad avviso del ricorrente, considerato che dette schede di valutazione costituiscono l'antecedente causale necessario del provvedimento di dispensa dal servizio permanente, il loro venir meno determina il venir meno anche del provvedimento di cessazione dal servizio.

5. All’udienza del 12 luglio 2018 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

6. In via preliminare il Collegio rileva che con ricorso per revocazione il ricorrente introduce per la prima volta nel giudizio le seguenti censure, pertinenti peraltro più propriamente alla fase rescissoria, che comunque vanno dichiarate inammissibili:

a) illegittimità delle sanzioni disciplinari, in quanto esse, al pari delle schede valutative nn. 57/2008 e 59/2009 annullate dal T.a.r. della Lombardia, con la sentenza n. 2319 del 2010, sono state adottate in una situazione di conflitto di interessi sussistente tra coloro che hanno compilato le schede (capitano -OMISSIS-, maresciallo -OMISSIS- e tenente -OMISSIS-) e il giudicato -OMISSIS-;

b) erroneità della valutazione delle vicende penali che hanno interessato il ricorrente poiché, essendosi esse concluse per lui in senso positivo, dovrebbero essere valutate in suo favore;

c) erronea considerazione delle nuove schede valutative ricompilate dal Ministero della Difesa, in quanto il Consiglio di Stato con l’ordinanza del 13 maggio 2014 si era limitato a richiedere la circolare ministeriale DPGM/I1/20001/C24 del 02/05/2000, oltre alla " copia autentica del fascicolo personale dell'appellante completo di tutta la documentazione caratteristica ".

7. Per quanto concerne il ricorso per revocazione, e in particolare il giudizio rescindente, il ricorrente sostiene sussistano nella specie gli estremi per la revocazione della sentenza n. 1367/2016 del Consiglio di Stato, Sezione IV, depositata in data 6 aprile 2016, in quanto, in particolare, l'intervenuto annullamento per via giudiziale (T.a.r. per la Lombardia, sede di Brescia, sentenza n. 1306/2015) delle due ultime schede di valutazione, che costituiscono la rinnovazione di quelle immediatamente precedenti l'avvio del procedimento a loro volta annullate dalla sentenza n. 2319 del 2010 del medesimo T.a.r., comporterebbe la caducazione del presupposto sul quale si basa il procedimento di cessazione dal servizio per scarso rendimento ex artt. 26 e 33 della l. n. 599/1954 e circolare DGPM/II/5/30001/C24 del 2 maggio 2000 della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa.

Invero, in base anche a quest'ultima circolare, nella fase preliminare all'avvio del procedimento di cessazione devono sussistere i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'accertamento della fattispecie dello scarso rendimento, i quali, secondo la stessa, sarebbero integrati dall'attribuzione di due giudizi di insufficiente consecutivi e per un periodo di almeno due anni di servizio.

Ciò posto, con l'annullamento delle due ultime schede valutative nn. 57 e 59 del 2014, che riportavano il giudizio di insufficiente, sarebbe venuto meno il presupposto per poter avviare la procedura di cui agli artt. 26 e 33 legge n. 599/1954, non risultando alcun giudizio di insufficienza nei confronti del ricorrente nell'ultimo quinquennio.

7.1. Il motivo di revocazione non è meritevole di accoglimento.

7.2. Il Collegio in primo luogo esclude che dette schede di valutazione costituiscano “ l'antecedente causale necessario del provvedimento di dispensa dal servizio permanente ”, potendo sul punto trovare conferma quanto già affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza di appello in occasione della comunicazione di intervenuta impugnazione di dette schede dinanzi al T.a.r. Lombardia, sede di Brescia.

7.2.1. La sanzione, invero, veniva adottata sulla base di una valutazione complessiva della condotta del dipendente, la quale, anche omettendo di considerare le risultanze delle citate schede, era supportata da episodi di elevata gravità.

Richiamando quanto sancito sul punto nella pronuncia di cui si chiede la revocazione, infatti, occorre evidenziare che: " il provvedimento è fondato su ampia e articolata motivazione, relativa all'apprezzamento, oltre che delle due schede valutative anzidette, che sono state ricompilate con giudizi confermativi di "insufficiente", e che comunque, ancorché sub judice, sono idonee a integrare il materiale valutativo acquisito al procedimento, altresì su ulteriori schede valutative (n. 48 per il periodo 29 luglio 2002 - 4 giugno 2003 e n. 52 per il periodo 31 agosto 2004 - 4 ottobre 2005, entrambe con qualifica di "inferiore alla media"), su rapporti informativi, anche riferiti ad anni antecedenti, sul profilo comportamentale generale, come desumibile oltre che da vicende penali, benché esitate in gran parte in senso favorevole per l'interessato, e da sanzioni disciplinari. Orbene, tale profilo comportamentale può essere considerato, anche al di là di valenze disciplinari, quale espressivo di disvalore morale, attitudinale e della scarsa qualità delle prestazioni lavorative rese durante l'espletamento del servizio, sufficienti a sostenere il provvedimento di dispensa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1210) ".

La conferma tali assunti, del resto, si rinviene dalla lettura del verbale della Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 223/2009 del 23 giugno 2009, nonché dalla proposta del Comandante della Compagnia CC di -OMISSIS- e dai pareri delle autorità gerarchiche, competenti per la procedura di cessazione dal servizio permanente per “scarso rendimento”. Dalle motivazioni di tali documenti, tutti agli atti del giudizio, si evincono, infatti, con riferimento al ricorrente, le significative e rilevanti flessioni di rendimento complessivo ed una condotta decisamente manchevole anche sotto il profilo disciplinare (v. verbale n. 223/2009), come attestato da plurime valutazioni di segno negativo “ che concordemente hanno sottolineato lo scadimento delle qualità militari, morali, professionali e di condotta ”, mancanze disciplinari oggetto di sanzioni di stato e provvedimenti disciplinari di corpo e condanna penale.

7.3. D’altro canto, l’annullamento delle schede di valutazione, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, non può comportare di per sé la caducazione del presupposto sul quale si basa il procedimento di cessazione dal servizio per scarso rendimento ex artt. 26 e 33 legge n. 599/1954 e circolare DGPM/II/5/30001/C24 del 02/05/2000 della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa. Seguendo la tesi del ricorrente, invero, ai sensi di tale circolare, solo il militare che ottenga due giudizi di insufficiente consecutivi e per un periodo di almeno due anni di servizio potrebbe essere proposto per la cessazione dal servizio per scarso rendimento, ciò dovendo costituire presupposto imprescindibile per l’avvio del procedimento di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento.

7.3.1. La tesi non è condivisibile. Invero, la circolare (anche nelle previsioni richiamate da parte appellante di cui alla pagina 11, punto n. 13 della medesima), oltre all’ipotesi specifica del duplice giudizio negativo e consecutivo nel periodo di due anni di servizio, non esclude che il procedimento di cessazione per scarso rendimento possa trovare origine e causa anche nella più ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione dei comportamenti o delle qualità negative del dipendente, riscontrati con carattere di continuità, sia nel disimpegnare attribuzioni del proprio grado che, più in generale, nel rendimento in servizio. Anzi, la medesima circolare si sofferma a precisare che “ la natura del provvedimento di dispensa per inidoneità a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado dovuta a insufficienza delle qualità necessarie, ovvero per scarso rendimento … postula la reiterazione di comportamenti contrari ai doveri di diligenza e, quindi, una marcata continuità di disimpegno, e non già occasionali episodi di inettitudine ”.

7.4. Del resto, a conferma delle sopra esposte considerazioni, si rammenta che, alla stregua della consolidata giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio condivide, “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere ” (Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858;
conf. id., sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791;
sez. VI 16 aprile 2015 n. 1968;
sez. III 20 marzo 2015 n. 1537).

7.5. Concludendo sul punto, il Collegio rileva che l'intervenuto annullamento giudiziale delle schede di valutazione nn. 57 e 59 emesse, rispettivamente, in data 29 e 30 settembre 2014 non risulta possedere di per sé carattere decisivo ai fini della revocazione della sentenza ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.

8. In ragione di quanto esposto, la domanda di revocazione deve essere pertanto dichiarata inammissibile.

9. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte resistente.

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