Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-06, n. 201500604
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N. 00604/2015REG.PROV.COLL.
N. 03092/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3092 del 2014, proposto da:
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. G S, G P, con domicilio eletto presso G P in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/4 Sc.A;
contro
Associazione "Promozione Sociale", Utim Unione per la Tutela Per Gli Insufficienti Mentale, Ulces - Unione per la Lotta Contro L'Emarginazione Sociale, rappresentate e difese dagli avv. R C, C D M, con domicilio eletto presso C D M in Roma, Via Tacito, n. 23;
nei confronti di
Associazione Alzheimer Piemonte, Agfh - Associazione Genitori Adulti e Fanciulli Handicappati, Associazione Volontari Grh - Genitori Ragazzi Handicappati, Cittadinanzattiva Regione Piemonte Onlus, Sindacato Pensionati Italiani Cgil della Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Moncalieri, Comune di Rivoli, Comune di La Loggia, Consorzio Intercomunale di Servizi Cidis, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali Unione dei Comuni del Cirialcese e del Basso Canavese, Consorzio Monviso Solidale, Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese;Comune di Nichelino, Comune di Collegno, Comune di Carmagnola, Comune di Pinerolo, Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Cisa 12, Consorzio Servizi In.Rete, Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, Consorzio Per i Servizi Socio-Assistenziali delle Valli Grana e Maira, Consorzio Comunità Montana delle Alpi del Mare, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Michieletto, Maddalena F, con domicilio eletto presso Maddalena F in Roma, Via dei Gracchi 20;Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo C, Marialaura Piovano, con domicilio eletto presso Massimo C in Roma, viale Bruno Buozzi n. 87;Associazione Senza Limiti Onlus, Rina Borin, Michele Schiena, Maria Orlando Ognibene, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, n. 1;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Asl 1 - Torino - Direttore Generale della medesima ASL, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Piovano, con domicilio eletto presso Nicolo' Paoletti in Roma, Via B. Tortolini, n. 34;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 00199/2014, resa tra le parti, concernente sistema liste di attesa per assistenza residenziale e semiresidenziale alle persone anziane non autosufficienti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione "Promozione Sociale" e di Utim Unione per la Tutela per gli Insufficienti Mentale e di Ulces - Unione per la Lotta Contro l'Emarginazione Sociale e di Comune di Nichelino e di Comune di Collegno e di Comune di Carmagnola e di Comune di Pinerolo e di Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Cisa 12 e di Consorzio Servizi in Rete e di Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo e di Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e di Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali delle Valli Grana e Maira e di Consorzio Comunità Montana delle Alpi del Mare e di Comune di Torino e di Associazione Senza Limiti Onlus e di Rina Borin e di Michele Schiena e di Maria Orlando Ognibene;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il Cons. A P e uditi per le parti gli avvocati P, S, C, F, C, P M e P E;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso al TAR Piemonte, la Associazione promozione sociale, la U.T.I.M. - Unione per la tutela degli insufficienti mentali e la U.L.C.E.S. - Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera della Giunta Regionale del Piemonte, n. 45-4248 del 30 luglio 2012, recante il ”nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni”, e del parere favorevole reso dal Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza (CO.RE.SA.) nella seduta del 24 maggio 2012.
L’impugnato “nuovo modello” superava quello in precedenza introdotto con d.G.R. n- 17-15226 del 30 marzo 2005 e provvedeva a disciplinare le strutture socio-sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, sulla scorta di quanto previsto dal Piano Socio-Sanitario Regionale approvato il 3 aprile 2012, nell’affermato rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al d.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato n. 1.C, sub punto 9 (“Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani”) e demandando ad un successivo provvedimento la definizione del modello di remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale (c.d. piano tariffario).
Con ordinanza n. 609 del 2012, il TAR Piemonte, in accoglimento della censura di parte ricorrente incentrata sulla violazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ha accolto parzialmente la domanda cautelare con esclusivo riferimento alla parte in cui l’impugnata d.G.R. prevedeva che, “Qualora le risorse previste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili”, l’apposito U.V.G. (Ufficio di Valutazione Geriatrica, previsto presso ciascuna ASL) “provvede alla compilazione di graduatorie [...] mediante l’attribuzione ad ogni richiedente di un punteggio derivante dalla somma della valutazione sociale e sanitaria”.
Nelle more del giudizio, in conseguenza di detta sospensione cautelare dell’impugnata d.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 nella parte relativa all’istituzione delle liste di attesa per la presa in carico dell’anziano non autosufficiente, la Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, con nota prot. n. 9113/DB1990 del 14 dicembre 2012, ha comunicato a tutte le ASL regionali, nonché alle associazioni dei soggetti gestori dei servizi de quibus, che per la disciplina delle liste di attesa “rimane in vigore la normativa precedente ossia le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 42-8390 del 10 marzo 2008”.
Con motivi aggiunti depositati dapprima il 22 febbraio 2013 e, dopo rinuncia, ridepositati il 13 marzo 2013, le associazioni ricorrenti hanno domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche della sopravvenuta nota.
Con ordinanza n. 141 del 2013 il TAR Piemonte ha accolto la nuova domanda cautelare, ancora per violazione dei LEA e contestualmente ha ordinato alla Regione, quale Giudice dell’ottemperanza cautelare, “di apprestare idonee misure organizzative al fine di soddisfare le esigenze connesse alla presa in carico degli anziani, così come imposto dalla richiamata normativa sui LEA”.
Sempre in corso di causa, la Regione ha adottato la d.G.R. n. 14-5999, del 25 giugno 2013, avente ad oggetto “Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente in ottemperanza all’ordinanza del TAR Piemonte n. 141/2013” asseritamente contenente “misure atte a ottemperare a quanto richiesto dal TAR”.
Con ordinanza n. 281 del 2013, il TAR ha quindi preso atto dell’avvio di “un percorso di spontanea esecuzione” ed ha pertanto respinto la domanda di sospensione delle associazioni ricorrenti, “anche in assenza di specifiche contestazioni della sopravvenuta d.G.R.”.
Successivamente, con nuovi motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2013, le associazioni ricorrenti hanno impugnato anche l’appena citata d.G.R. n. 14-5999, del 25 giugno 2013, insieme alla d.G.R. n. 85-6287, del 2 agosto 2013, recante “Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012”.
Le ricorrenti hanno impugnato anche la previsione (confermativa di quella già contenuta del par. n. 5.5 dell’Allegato n. 1 della d.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, ed impugnata nel ricorso introduttivo) che pone a totale carico del paziente i trasferimenti in ambulanza per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche non erogabili nell’ambito della struttura residenziale e ha, infine, sollevato, il vizio di “difetto di istruttoria” per la d.G.R. n. 85-6287.
Sono successivamente intervenute nel giudizio di primo grado, ad adiuvandum, altre associazioni di categoria rappresentative di interessi collettivi, alcuni enti territoriali ed alcuni individui che si definiscono come persone anziane non autosufficienti, tutti richiamandosi ai motivi di gravame già proposti dalle associazioni ricorrenti.
2. - Con sentenza n. 199 del 31.1.2014, il TAR Piemonte, innanzitutto, ha dichiarato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della parte del ricorso principale che aveva riguardato l’impugnazione di una parte della originaria predisposizione del modello (Allegato n. 6, paragrafo “Selezione e attivazione”, della d.G.R. n. 45-4248, del 30 luglio 2012), in quanto il provvedimento impugnato e` stato superato dalla sopravvenuta d.G.R. n. 14-5999, del 25 giugno 2013, e nello specifico dal suo Allegato A (intitolato “Modalità di presa in carico della persona anziana non autosufficiente da parte della rete regionale dei servizi socio-sanitari”).
Analoga conclusione è stata raggiunta anche con riferimento ai primi motivi aggiunti di ricorso, con i quali si era contestata la nota regionale n. 9113/DB1900, del 14 dicembre 2012, che, in considerazione dell’avvenuta sospensione cautelare (ad opera dell’ordinanza n. 609 del 2012 del TAR) del sistema di cui alla d.G.R. del 2012, aveva riportato in vigore il precedente sistema (di cui alla d.G.R. n. 42-8390, del 10 marzo 2008). Essendo ormai entrato in vigore il nuovo sistema di regolazione delle liste di attesa, di cui alla sopravvenuta d.G.R. n. 14-5999, del 25 giugno 2013, anche il precedente modello del 2008 è venuto meno, in una con l’interesse all’impugnazione della nota regionale che l’aveva riportato in vigore.
Il TAR ha, inoltre, dichiarato inammissibili gli atti di intervento ad adiuvandum, nella parte in cui hanno introdotto censure nuove e diverse rispetto a quelle specificamente trattate dalle associazioni ricorrenti.
Nel merito, il TAR Piemonte ha ritenuto fondata l’impugnazione sollevata con i secondi motivi aggiunti in relazione all’Allegato A della d.G.R. n. 14-5999, del 25 giugno 2013 e, pertanto, lo ha annullato per violazione dei livelli essenziali sui LEA di cui all’Allegato n.