Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-05-09, n. 201903023
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Pubblicato il 09/05/2019
N. 03023/2019REG.PROV.COLL.
N. 03783/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3783 del 2019, proposto da
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Bari, Sottocommissione Elettorale Circondariale Corato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G M, A B, P T, T M, rappresentati e difesi dagli avvocati S O D L, D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;
Amorese Rita, Ardito Felicia Valeria, Diasparra Vito, Leo Michelangelo, Moramarco Carlo, Comune Corato, Pasquale Diasparra, Fabio Gagliardi, Pasquale Germano, Sergio Tedeschi, Maurizio Piarulli, Giuseppe Perrone, Laura Menduini, Graziana Mazzilli, Savino Maldera, Marcello Mastromauro, Ezio Leone, Nunzia Leo, Francesco Vangi, Marco De Donato, Viviana Ciliberti, Michelangelo Leo - non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00613/2019, resa tra le parti, concernente l’ammissione della lista “Lega Salvini Puglia”, presentata per le elezioni da celebrarsi nel Comune di Corato il 26 maggio 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di G M, A B, P T e T M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli Avvocati S O D L, D B e l'Avvocato dello Stato Paola Zerman;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con verbale n. 22 del 27 aprile 2019 la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Corato ha ricusato l’ammissione della lista “Lega Salvini Puglia”, presentata per le elezioni da celebrarsi nel Comune di Corato il 26 maggio 2019, dopo aver rilevato: a) che le firme di tutti i sottoscrittori della lista e di 23 candidati erano “ ..state autenticate in Corato da Angela Antonicelli, Funzionario Giudiziario Civile e Penale del Tribunale di Bari e, pertanto, al di fuori della competenza territoriale del funzionario medesimo circoscritta al circondario del Tribunale di Bari, in contrasto con quanto disposto dall’art. 14, commi 1 e 2 della legge 53/1990 ”;b) che ” le nullità dell’autenticazione delle firme dei predetti candidati e la conseguente ricusazione delle candidature medesime, pur non determinando la riduzione del numero dei candidati al di sotto di quelli previsti dalla legge, pari a 16 ” comportavano “ il mancato raggiungimento della quota minima di genere femminile e, pertanto, l’esclusione della lista ”.
2. Con ricorso di primo grado gli odierni appellati - nelle rispettive qualità di candidati al Consiglio comunale e presentatori della lista “Lega Salvini Puglia” - hanno impugnato il suddetto provvedimento deducendo la violazione degli artt. 33 del d.P.R. n. 570/1960 (motivo 1) e 14, commi 1 e 2 della legge 53/1990 (motivo 2), e proponendo di quest’ultima disposizione un’interpretazione conforme alle finalità di semplificazione della procedura elettorale e di stretta tassatività delle cause di nullità.
Le amministrazioni intimate si sono costituite regolarmente in giudizio, contrastando l’avversa domanda.
3. Il Tar Bari, con sentenza n. 613/2019 oggi impugnata, ha accolto il ricorso sul rilievo che l’attestazione apposta alla sottoscrizione della lista elettorale extra limina non determini l’inefficacia della sottoscrizione a norma dell’art. 2701 c.c. ma solo la loro irregolarità ad effetto non invalidante, in questo modo discostandosi consapevolmente dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22/2013 e richiamando un diverso orientamento espresso dalla terza sezione del Consiglio di Stato (con pronunce n. 1989 e 2166 del 2016).
4. Appellano in questa sede la Prefettura di Bari – UTG e la Sottocommissione Elettorale Circondariale - Corato, lamentando nuovamente la violazione dell’art. 14 della l. 53/1990 nell’interpretazione datane dalla Plenaria 22/2013, secondo cui i pubblici funzionari ivi menzionati sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni unicamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.
Soggiungono gli appellanti che gli artt. 2699 e 2701 c.c. stabiliscono un chiaro e ineludibile nesso funzionale tra la competenza territoriale e il pubblico ufficiale, in quando espressamente prevedono che l’atto pubblico possa essere qualificato come tale quando è redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è stato formato.
Per converso, le sentenze n. 1989 e 2166 del 2016 rese dal Consiglio di Stato e richiamate dal giudice di primo grado, vertono sulla diversa ipotesi delle certificazioni effettuate da funzionari comunali, quindi da figure sottoposte a regime normativo certamente differente rispetto a quello dei funzionari giudiziari.
5. Gli appellati si sono ritualmente costituiti in giudizio, replicando alle deduzioni avversarie e chiedendone la reiezione.
6. La causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza del 9 maggio 2019.
7. Nel merito della controversia, è incontestato il fatto storico per cui la dott.ssa Antonicelli, Funzionario Giudiziario presso il Tribunale di Bari, ha esercitato i propri poteri di certificazione al di fuori del proprio ambito di competenza territoriale, posto che il Comune di Corato è ricompreso nel diverso circondario del Tribunale di Trani.
Si è quindi al cospetto di un potere certificativo esercitato da un pubblico ufficiale al di fuori del territorio di propria competenza – da intendersi come perimetro nel quale egli esercita le sue funzioni d’ufficio.
8. In un caso conforme, riguardante allora un giudice di pace, la richiamata Adunanza plenaria n. 22/2013, sulla scorta di numerosi precedenti, ha affermato il principio di diritto per il quale i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della l. 53/1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono;sicché la violazione di tale limite territoriale comporta l’inefficacia dell’atto pubblico formato dal pubblico ufficiale incompetente (v. il punto 6.1. della motivazione).
9. Da tale principio, vincolante nei limiti di cui all’art. 99 c.p.a., questo Consiglio non vede ragione di discostarsi, né ritiene pertinenti i pronunciamenti di questa stessa sezione, pure richiamati dal giudice di primo grado, in quanto riferiti a fattispecie solo all’apparenza simili ma in realtà non sovrapponibili a quella qui in esame.
E’ il caso di Cons. Stato, sez. III, n. 1989/2016 (richiamata da numerose altre pronunce conformi), che ha affrontato il diverso tema della sussistenza, oltre che di quello territoriale, dell’ulteriore limite della «pertinenza della competizione elettorale», stando al quale l’art. 14 attribuirebbe ai pubblici ufficiali ivi menzionati il potere di autentica solo per le elezioni dell’ente al quale essi appartengano.
In quel precedente, la sezione, pur negando la sussistenza di questo secondo limite, ha invece riconosciuto la validità del principio della competenza territoriale - una volta depurato da ulteriori e più restrittivi addentellati - riconoscendo peraltro che nel caso esaminato detto criterio risultava rispettato, in quanto i titolari del potere di autenticazione avevano operato all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di rispettiva appartenenza.
10. Rimane dunque valido il principio affermato dalla Plenaria, dalla cui coerente e univoca applicazione discende l’inefficacia dell’autenticazione della sottoscrizione delle firme e dunque, sempre nella logica della Plenaria del 2013, un vizio invalidante la presentazione della lista.
11. Non vale affermare, in senso contrario, che l'art. 14, comma 3, legge n. 53 del 1990 prevede, come unica causa di nullità, l'anteriorità dell'accettazione della candidatura e della relativa autenticazione al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, in quanto quella in esame è, con tutta evidenza, una causa di nullità che si aggiunge (senza sostituirle) alle invalidità ordinarie per inosservanza della forma dell'atto.
12. Neppure pare invocabile un presunto principio generale dell'ordinamento che vorrebbe, sempre e comunque, consentita la possibilità di regolarizzare gli atti viziati del procedimento elettorale.
Vale considerare, sul punto, i seguenti principi, costituenti jus receptum in materia (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, n. 282/2014;n. 779/2013), secondo i quali:
- le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale;
- tra gli elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione sono ricomprese anche la qualifica e la legittimazione rivestite dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (pur potendo esse rinvenirsi anche aliunde e non necessariamente all'interno della autenticazione);
- i principi di regolarizzazione degli errori formali e del favor partecipationis sono quindi subalterni alla regola cogente della necessaria identificazione dei candidati, trattandosi di preciso e ineludibile vincolo legislativo (Cons. Stato, sez. V, n. 2177/2012;Cons. Stato, Ad. Plen. n. 22/2013).
13. Infine, nessuna delle ipotesi individuate dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 2910/2015;sez. III, n. 2472/2017) come idonee all’attivazione del soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale (caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell’Amministrazione) è stata invocata nel caso di specie o può dirsi pertinente ai fatti prospettati in causa.
14. Da tutto quanto esposto consegue, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione del ricorso di primo grado e per l’effetto la conferma della mancata ammissione della lista “Lega Salvini Puglia” alla procedura elettorale indetta nel Comune di Corato per il 26 maggio 2019.
15. Le spese del doppio grado possono essere compensate in considerazione della relativa peculiarità del caso.