Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-10-22, n. 201806012

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-10-22, n. 201806012
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806012
Data del deposito : 22 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2018

N. 06012/2018REG.PROV.COLL.

N. 02494/2018 REG.RIC.

N. 02538/2018 REG.RIC.

N. 02839/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2494 del 2018, proposto da
G E s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo, 18;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliato;

nei confronti

D Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Alessandria, 130;



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2538 del 2018, proposto da
D Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Alessandria, 130;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliato;

nei confronti

Serist s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caputi Iambrenghi e Stefano Cassamagnaghi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;
L s.r.l. in persona in qualità di capogruppo mandataria di costituendo Rti con Pastore s.r.l. e Cocktail Service s.r.l., nonché G E s.p.a e Fabbro s.p.a., in qualità di capogruppo mandataria di costituendo Rti con Sarca Catering s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2839 del 2018, proposto da
D Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Alessandria, 130;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliato;

nei confronti

L s.r.l., in qualità di capogruppo mandataria del RTI costituito con Pastore s.r.l. e Cocktail Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Roma, via Guglielmo Calderini, 68;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2494 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Prima) n. 01627/2018, resa tra le parti, concernente gara d'appalto indetta dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per l'affidamento del servizio di mensa, erogato mediante l'acquisto delle derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali, presso gli organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale.

quanto al ricorso n. 2538 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Prima) n. 02895/2018, resa tra le parti, concernente gara d'appalto indetta dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per l'affidamento del servizio di mensa, erogato mediante l'acquisto delle derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali, presso gli organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale.

quanto al ricorso n. 2839 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Prima) n. 01628/2018, resa tra le parti, concernente gara d'appalto indetta dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per l'affidamento del servizio di mensa, erogato mediante l'acquisto delle derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali, presso gli organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale.


Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di D Service s.r.l. e di L s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Martinez, Cassamagnaghi, Pappalepore e Cardillo, in dichiarata delega dell’avvocato Anania, nonché l’avvocato dello Stato Guida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con avviso di preinformazione pubblicato in sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 17 dicembre 2014, il Ministero dell’Interno indiceva una gara per l’affidamento del servizio di mensa per il personale della Polizia di Stato, erogato mediante l’acquisto di derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali, presso gli organismi del predetto Corpo di polizia dislocati sul territorio nazionale.

La gara veniva suddivisa in 4 lotti, individuati su base geografica.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di massimi 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica;
l’art. 18.4 del disciplinare di gara individuava i criteri di attribuzione del punteggio tecnico e, per ognuno di essi, gli elementi che la Commissione era tenuta a valutare.

Relativamente al lotto n. 3 (Regioni dell’Italia centrale), presentavano offerte cinque concorrenti, con aggiudicazione a D Service s.r.l.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio la terza classificata Gemeaz s.p.a., che censurava l’intera procedura di gara – chiedendone la riedizione – alla luce dei seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, dei principi sopranazionali e nazionali sulle procedure d’appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta – violazione del principio di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost .

I criteri stabiliti dalla lex specialis di gara per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica, fino ad un massimo di 70 punti, sarebbero stati generici ed incompleti per indirizzare l’operato della Commissione, nonché per guidare i concorrenti all’atto della formulazione di tale tipo di offerta. Il disciplinare di gara non avrebbe inoltre contenuto “ i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni ... ”, così come invece richiesto dall’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006.

2) Difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta – violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost .

Non sarebbe stato possibile ricavare le ragioni dell’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di gara, dal momento che i suoi verbali contenevano unicamente delle schede riportanti i coefficienti parziali attribuiti dai singoli Commissari e la media degli stessi per ciascun criterio di valutazione, oltre al punteggio finale.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la D Service s.r.l., deducendo l’infondatezza del gravame.

Con sentenza 12 febbraio 2018, n. 1627, il Tribunale adito respingeva il ricorso, in quanto infondato.

Avverso tale decisione G E s.p.a. interponeva appello, articolato nei seguenti motivi di impugnazione:

1) Error in iudicando – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006 e dei principi sopranazionali e nazionali sulle procedure d’appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione .

2) Errore in giudicando – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di istruttoria e di motivazione – Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione .

Si costituivano in giudizio D Service s.r.l. ed il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione dell’appello poiché infondato.

Relativamente invece al lotto 1, veniva dichiarata aggiudicataria la ditta Serist Servizi Ristorazione s.r.l.

Avverso il decreto di aggiudicazione definitiva, unitamente a tutti gli atti e verbali di gara ed alle richieste di giustificazioni dell’anomalia dell’offerta, la quinta classificata D Service s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale ammnistrativo del Lazio, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 17.1 del disciplinare, dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi