Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-20, n. 202401664
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2024
N. 01664/2024REG.PROV.COLL.
N. 07932/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7932 del 2022, proposto da
So. Crem., rappresentata e difesa dall'avvocato O C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati D P, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Crematorio di Firenze s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza L.B. Alberti, n. 16;
per la revocazione.
previa sospensione cautelare,
anche inaudita altera parte ,
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5447/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e di Crematorio di Firenze s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il Cons. Antonino Masaracchia e uditi per le parti gli avvocati Cutajar, Limberti e Ciliutti, quest’ultimo in delega dell’avv. Pacini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame la So.Crem.– Società per la Cremazione ha domandato, previa sospensione cautelare della sua efficacia, anche inaudita altera parte , la revocazione della sentenza di questa Sezione 30 giugno 2022, n. 5447, con la quale è stato respinto l’appello avverso la sentenza del TAR Toscana, sez. I, 27 luglio 2021, n. 1111.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, operata sia dalla sentenza di questa Sezione, sia dalla ricorrente nella parte iniziale del ricorso, la So.Crem. è titolare, dal 1884, di concessione perpetua di un terreno, a uso gratuito, ubicato nel cimitero comunale di Trespiano (Firenze). Su tale terreno essa, nel corso del tempo, ha edificato un forno crematorio che usa per svolgere l’attività di cremazione: ciò, in base alla stessa concessione del 1884 che stabiliva detta finalità.
L’odierna controversia origina da un atto di ingiunzione del Comune di Firenze, del 9 giugno 2020, con il quale si ordinava a So.Crem. di liberare il tempio crematorio, in vista della cessazione del diritto di superficie e della conseguente sua acquisizione al patrimonio comunale. L’amministrazione, infatti, aveva deciso di acquisire a sé la gestione del servizio di cremazione, in ossequio alle prescrizioni dell’art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001 (a norma del quale “ La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ”) e aveva anche indetto un’apposita procedura di project financing , ad evidenza pubblica, per la costruzione di un nuovo tempio crematorio.
In primo grado, il TAR Toscana ha respinto l’impugnazione, proposta da So.Crem., avverso tale provvedimento (ed altri precedenti atti, emessi dall’amministrazione comunale, con i quali si era già dato atto che la gestione dell’attività di cremazione, da parte di So.Crem., era ormai divenuta incompatibile con le previsioni della legge n. 130 del 2001). La sentenza di questa Sezione, n. 5447 del 2022, ha a sua volta respinto l’appello proposto da So.Crem., per l’effetto confermando integralmente la pronuncia di prime cure.
Il ricorso per revocazione, presentato ai sensi dell’art. 106 cod. proc. amm. e dell’art. 395, numero 4), c.p.c., è affidato a sette motivi, con i quali la ricorrente, nella sostanza, sostiene che la sentenza di appello sarebbe incorsa sia in svariati errori di fatto, travisando le risultanze emergenti dagli atti versati in giudizio, sia in omissione di pronuncia, avuto riguardo al complesso dei motivi di appello.
2. – Con decreto 19 ottobre 2022, n. 5010, il Presidente di questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione, inaudita altera parte , dell’efficacia della sentenza di appello, non ravvisando i presupposti dell’invocata tutela provvisoria.
3. – Nel presente giudizio di revocazione si è quindi costituito il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Si è altresì costituita la Crematorio di Firenze s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , nella qualità di operatore economico subentrato all’associazione temporanea di imprese aggiudicataria del project financing , indetto dal Comune, per la realizzazione del nuovo forno crematorio. Anche essa ha domandato la reiezione del ricorso per revocazione.
Entrambe le parti resistenti hanno peraltro preliminarmente eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso per revocazione, sostenendo che le censure della ricorrente interesserebbero profili in diritto della controversia e costituirebbero un surrettizio tentativo di rimettere in discussione circostanze controverse sulle quali la sentenza di appello si sarebbe già pronunciata.
4. – Dopo un primo scambio di difese tra le parti, in vista della decisione dell’incidente cautelare, la Sezione, con ordinanza 11 novembre 2022, n. 5299, ha respinto la domanda di sospensiva, ritenendo, prima facie , non sussistenti i dedotti profili di erroneità in fatto della sentenza impugnata, suscettibili di positivo apprezzamento in sede di revocazione.
5. – In vista della pubblica discussione del merito, tutte le parti hanno svolto difese, anche nella forma delle reciproche repliche, ciascuna insistendo in ordine alle proprie argomentazioni e alle proprie richieste.
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2023, dopo ampia discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Come ritenuto da costante giurisprudenza (per tutte, ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 5607 del 2020; Id., sez. IV, sentenza n. 8428 del 2021; questa sez. V, sentenza n. 7958 del 2023), il giudizio di revocazione si compone di una fase rescindente e di una fase