Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202305344

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202305344
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305344
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 05344/2023REG.PROV.COLL.

N. 00840/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 840 del 2021, proposto da
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, COMANDO REGIONALE LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, COMANDO PROVINCIALE DI SONDRIO DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Reggio D’Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, n. 268;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- (Sezione Terza) n. -OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Dario Simeoli e udito per la parte appellata l’avvocato Andrea Reggio D’Aci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.‒ I fatti principali, utili ai fini del decidere, possono essere così sintetizzati:

- il signor -OMISSIS-, Appuntato Scelto della Guardia di Finanza ‒ premesso di essersi trasferito il 29 agosto 2011 dal Reparto T.L.A. di -OMISSIS- alla Stazione del Soccorso Alpino di -OMISSIS- ‒ deduceva di avere reperito come soluzione abitativa, per sé e per la propria famiglia, l’uso di un appartamento in comodato gratuito, pattuito dapprima in forma verbale e, in seguito, con una scrittura privata registrata;

- di tale pattuizione si era, tuttavia, interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, che aveva indagato il ricorrente, insieme al proprietario dell’appartamento oggetto di comodato, in ordine ai reati di cui agli articoli 110, 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 489 (Uso di atto falso) del c.p., « per avere, nel corso di un procedimento penale, al fine di eludere le indagini in corso e far apparire la locazione dell’unità immobiliare regolarmente in essere, organizzandosi tra loro, costituito un contratto di comodato d’uso gratuito falsificandone la data di stipula »;

- il Tribunale di -OMISSIS-, qualificato il fatto come reato ai sensi dell’art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata, abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), perveniva alla sentenza di assoluzione (n. 186 del 2016, depositata il 29 marzo 2016) con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato»;

- ritenuta la formula assolutoria scaturita dal giudizio penale pregiudizievole per la propria carriera, il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- avanti la Corte di Cassazione, che, con sentenza n. -OMISSIS-, depositata il 22 gennaio 2018, annullava senza rinvio la sentenza impugnata, motivando la non rilevanza penale della falsità ideologica relativa alla data di sottoscrizione della scrittura privata di comodato d’uso;

- in data 12 settembre 2018, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS- emetteva nei confronti del ricorrente l’atto, notificato il 14 settembre 2018, di avvio del procedimento disciplinare di corpo, nominando un’apposita commissione consultiva e invitando l’interessato a fornire giustificazioni in merito al seguente addebito: « Appuntato Scelto in forza alla Stazione S.A.G.F. di -OMISSIS-, in violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato, sottoscrivendo un contratto di comodato mendace nel contenuto avendo data di stipula posteriore a quella di effettiva occupazione, al fine di evitare una sanzione alla controparte dello stesso poneva in essere un comportamento gravemente lesivo del prestigio e della reputazione del Corpo di appartenenza. Le menzionate condotte, riunite nel vincolo del dettato di cui all’art. 1355 (“criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari”), comma 5 del d.lgs. n. 66 del 2010 sono idonee ad integrare le violazioni degli artt. 713 (“doveri attinenti al grado”), 717 (“senso di responsabilità”) e 719 (“spirito di corpo”) del d.P.R. n. 90 del 2010 (T.U.O.M.) in relazione alle fattispecie previste ai nn. 3, 17 della lettera a), comma 1, dell’art. 751 (“comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore”) del richiamato Testo Unico. Le mancanze sono state commesse in -OMISSIS-, nel periodo 17-19 ottobre 2011, nel grado di Appuntato Scelto »;

- al termine del procedimento disciplinare, con provvedimento del 10 ottobre 2018, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, infliggeva al militare la sanzione di giorni 7 di consegna di rigore, con la motivazione di cui all’anzidetto addebito;

- contro tale determinazione, il militare (dopo avere proposto ricorso gerarchico al Comandante Regionale -OMISSIS- della Guardia di Finanza, respinto con provvedimento del 12 febbraio 2019) proponeva ricorso giurisdizionale, ponendo a fondamento della domanda di annullamento le seguenti censure:

a ) il fatto storico oggetto del procedimento disciplinare sarebbe lo stesso del procedimento penale, conclusosi con formula assolutoria, riguardando la sottoscrizione da parte del ricorrente, fuori dall’attività di servizio, di una scrittura privata di comodato d’uso di un appartamento, recante una data asseritamente non corrispondente al vero, al supposto fine di rispettare il termine di 20 giorni per la relativa registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
l’azione disciplinare, benché preordinata all’applicazione della sanzione della consegna di rigore, anziché essere avviata nell’immediatezza del fatto e senza attendere l’esito del procedimento penale, era stata esercitata soltanto il 12 settembre 2018, nonostante il ricorrente avesse trasmesso, sin dal 26 febbraio 2018, al Comando la sentenza assolutoria con la formula «perché il fatto non sussiste» della Suprema Corte di Cassazione, sentenza peraltro acquisita direttamente dalla Guardia di Finanza in copia conforme all’originale già in data 9 febbraio 2018;
l’avvio del procedimento dopo 212 giorni da tale data integrerebbe una violazione del termine di 90 giorni previsto dall’art. 1393, ultimo comma, del d.lgs. n. 66 del 2010;

b ) contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, il fatto oggetto della contestazione non sarebbe stato valutato in sede disciplinare in relazione ad elementi ulteriori o qualitativamente diversi, poiché nessun elemento nuovo ed ulteriore sarebbe emerso o acquisito rispetto al procedimento penale, conclusosi con la piena assoluzione del ricorrente;
sul punto, il provvedimento disciplinare sarebbe affetto da una carenza assoluta di motivazione, né potrebbe soccorrere (stante il divieto di integrazione postuma del provvedimento sanzionatorio) quanto riferito dal Comando Regionale nella sua determinazione n. 96042 del 2019, di rigetto del ricorso gerarchico del ricorrente;

c ) la sanzione disciplinare impugnata sarebbe altresì illegittima in ragione della omessa precisa individuazione dei comportamenti contestati e dell’omessa qualificazione degli stessi nell’ambito nelle fattispecie tipiche di cui all’art. 751 (consegna di rigore) del d.P.R. n. 90 del 2010, come richiesta dall’art. 1358 n. 6 del d.lgs. n. 66 del 2010;
l’Amministrazione avrebbe contestato in modo confuso e generico l’asserita violazione di una serie molto ampia di norme regolamentari incompatibili tra loro, oltre che con il comportamento contestato, in quanto riguardanti per lo più condotte attinenti alla attività di servizio;

d ) la sanzione inflitta sarebbe manifestamente erronea, sproporzionata e irragionevole, poiché: i) sarebbe tecnicamente erroneo il richiamo alla violazione dell’art. 717 del d.P.R. n. 90 del 2010, che non costituisce una fattispecie contemplata dalle ipotesi tipiche di cui al n. 3 e n. 17 dell’art. 751 del medesimo d.P.R.;
ii) le ipotesi di cui all’art. 717 e all’art. 719, riguarderebbero condotte attinenti all’attività di servizio, che sarebbero quindi oggettivamente incompatibili con il comportamento contestato al ricorrente, pacificamente estraneo all’attività di servizio;
iii) il riferimento in sede sanzionatoria alla pretesa violazione dell’art. 713 del d.P.R. n. 90 del 2010, così come ai seguenti articoli 717 e 719, rimarrebbe collegato ad una motivazione manifestamente insufficiente e illogica;
iv) l’art. 751, che richiama l’art. 713, avrebbe richiesto una ‘violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato”.

2.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso, deducendo quando segue:

«[…] Trova conferma, dall’esame degli atti prodotti in giudizio dalle parti e, in particolare, dall’atto di contestazione degli addebiti e dal provvedimento sanzionatorio, il rilievo, già svolto in sede di cognizione sommaria del gravame, a proposito della omessa precisa contestazione della condotta addebitata all’istante.

È, in particolare, mancata nella fattispecie de qua, la precisa individuazione ex ante dei comportamenti contestati e la qualificazione degli stessi nell’ambito delle fattispecie tipiche di cui all’art. 751 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). L’Amministrazione, in effetti, ha contestato in modo generico la violazione di una serie di norme regolamentari, richiamandone solo la rubrica, senza specificare in che termini il comportamento dell’istante fosse in concreto sussumibile nelle previsioni regolamentari.

[…] Risulta, così, del tutto immotivato il richiamo agli artt. 717 […] e 719 […] del D.P.R. 90/2010, tenuto conto che la condotta addebitata al ricorrente si è senza dubbio svolta «fuori servizio .

[…] Anche il richiamo all’art. 713 del medesimo D.P.R. è tutt’altro che perspicuo, non essendo stato affatto chiarito in che termini il comportamento del ricorrente si ponga in contrasto con la predetta norma […].

[…] Stando al capo d’incolpazione, infatti, il ricorrente «in violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato, sottoscrivendo un contratto di comodato mendace nel contenuto avendo data di stipula posteriore a quella di effettiva occupazione, al fine di evitare una sanzione alla controparte dello stesso poneva in essere un comportamento gravemente lesivo del prestigio e della reputazione del corpo di appartenenza».

Tale essendo la motivazione della sanzione, non è chiaro, avuto anche riguardo alle risultanze del processo penale, in precedenza richiamate, in che termini la sottoscrizione del contratto di comodato con una data posteriore rispetto a quella di effettiva occupazione realizzi una violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni e un grave vulnus al prestigio e alla reputazione del corpo di appartenenza.

[…] Né tale imprecisione può essere superata attraverso il riferimento, aggiunto solo nel provvedimento conclusivo, alla violazione delle norme deontologiche, qual è l’art. 7 del Codice deontologico della Guardia di Finanza, ovvero, alla circostanza di avere «occupato gratuitamente un appartamento […] per un lungo periodo, esulando dai normali usi commerciali» (così il provvedimento impugnato, al punto 4.d), ricavandone una «utilità […] fuori dai casi consentiti» (così, il citato art. 7, comma 3).

[…] Tale modus operandi, a ben vedere, non soltanto, non rispetta quella «specificità» delle fattispecie punibili con la consegna di rigore, espressamente sancita nell’art. 1358, u. co. D.lgs. 15/03/2010, n. 66, ma, soprattutto, confligge con il principio della c.d. immutabilità della contestazione disciplinare […] , impedendo all’incolpato di modulare adeguatamente ab initio la sua difesa.

[…] Concorre, poi, ad integrare la lesione del diritto di difesa, il generale contegno tenuto dall’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare, allorché, dopo avere impiegato sette mesi prima di procedere (il 12 settembre 2018), dopo avere avuto ufficialmente conoscenza (il 12 febbraio 2018) della sentenza irrevocabile di assoluzione, alla contestazione degli addebiti, ha respinto l’istanza di audizione delle persone indicate dal ricorrente (cfr. il documento, datato 27 settembre 2018, allegato in atti) sui punti 1, 2 e 5 lettera a, della contestazione addebiti, inerenti proprio la sottoscrizione del predetto contratto di comodato (cfr. Cons. Stato, IV, 9 marzo 2018, n. 1507, per cui la «non tempestività» dell’azione disciplinare, pur non potendo determinare una decadenza dall’esercizio del relativo potere, può essere sintomo di eccesso di potere dell’azione amministrativa ove «si riveli un oggettivo ostacolo al completo ed efficace esercizio del diritto di difesa in sede procedimentale»).

Il rifiuto in parola appare, nel suesposto contesto, illogico e contraddittorio, tenuto anche conto che, la condotta vagliata in sede penale non coincide, come ammesso dalla stessa Amministrazione, con quella contestata in sede disciplinare, poiché, mentre in sede penale l’imputazione ha riguardato la falsità ideologica relativa alla data del contratto, siccome anteriore rispetto a quella della stipula, la condotta indicata nella contestazione dell’addebito ha riguardato, bensì la data di stipula del contratto, ma in quanto posteriore a quella di effettiva occupazione.

[…] Sennonché, una volta esclusa la rilevanza in sede penale della falsità ideologica sulla data della scrittura privata, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire in che termini residuasse una rilevanza di tale data in sede disciplinare e in rapporto, non già, alla data della stipulazione, ma alla data dell’occupazione dell’immobile.

[…] Soprattutto, giova ribadire, l’Amministrazione avrebbe dovuto specificamente indicare il disvalore di tale condotta alla luce del combinato disposto degli artt. 1358, comma 6, 1362, comma 1 del D.lgs. 15/03/2010, n. 66, e 751 D.P.R. 15/03/2010, n. 90 ».

3.‒ Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contestando i principali passaggi motivazionali della pronuncia del T.a.r. e lamentando il travalicamento dei limiti di sindacabilità della valutazione discrezionale fatta dalla Guardia di Finanza in sede disciplinare.

4.‒ Si è costituito nel giudizio di appello il signor -OMISSIS-, replicando analiticamente a ciascuna delle questioni dedotte nell’appello e insistendo per il rigetto del gravame,

5.‒ Con ordinanza 3 marzo 2021, n. -OMISSIS-, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata, non avendo ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile in capo all’amministrazione appellante.

6.‒ All’odierna udienza del 4 aprile 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

7.‒ Ritiene il Collegio che l’appello del Ministero sia fondato.

8.‒ Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la comunicazione di avvio risponde ai prescritti requisiti di precisione e completezza.

8.1.– Come è noto, la determinatezza della contestazione è strumentale all’esercizio del diritto di difesa del soggetto incolpato, in quanto volto a garantire la pienezza e l'effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa. Il principio di corrispondenza tra i fatti contestati e quelli sanzionati deve ritenersi riferito al quadro fattuale e agli elementi costitutivi dell’illecito che valgano ad identificare la condotta con riferimento alla quale si procede.

8.2.– Nel caso in esame, l’atto di avvio del procedimento disciplinare (di cui alla nota n. 547472/P del 12 settembre 2018 del Comando Provinciale di -OMISSIS- della Guardia di Finanza), dopo avere ricostruito analiticamente le risultanze dell’istruttoria svolta, contiene:

i) la precisa individuazione dei comportamenti contestati – « Appuntato Scelto in forza alla Stazione S.A.G.F. di -OMISSIS-, in violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato, sottoscrivendo un contratto di comodato mendace nel contenuto avendo data di stipula posteriore a quella di effettiva occupazione, al fine di evitare una sanzione alla controparte dello stesso poneva in essere un comportamento gravemente lesivo del prestigio e della reputazione del Corpo di appartenenza » – debitamente contestualizzati nel tempo e nello spazio (« Le mancanze sono state commesse in -OMISSIS-, nel periodo 17-19 ottobre 2011, nel grado di Appuntato Scelto »);

ii) la specifica configurazione sanzionatoria del fatto, e segnatamente: « le violazioni degli artt. 713 (“doveri attinenti al grado”), 717 (“senso di responsabilità”) e 719 (“spirito di corpo”) del d.P.R. n. 90 del 2010 (T.U.O.M.) in relazione alle fattispecie previste ai nn. 3, 17 della lettera a), comma 1, dell’art. 751 (“comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore”) del richiamato Testo Unico ».

8.3.– Va rilevato, inoltre, che parte ricorrente ha concretamente esercitato le proprie prerogative difensive, presentando memorie e osservazioni che attestano, da parte sua, la piena comprensione degli addebiti.

9.‒ Neppure è corretta l’affermazione del giudice di prime cure, secondo cui sarebbe del tutto immotivato il richiamo agli articoli 717, 719 del d.P.R. n. 90 del 2010.

9.1.– Preliminarmente, va rimarcato che, per quanto il comportamento tenuto dal militare sia stato ritenuto inidoneo a integrare una fattispecie di illecito penale (stante la irrilevanza penale della falsità ideologica nella scrittura privata), ciò non preclude affatto che quello stesso fatto materiale possa ritenersi comunque violativo di specifici (e ‘altri’) interessi presidiati dalla sanzione disciplinare (il vincolo previsto dall'art. 653 del c.p.p. è, difatti, soltanto quello per cui «[l]a sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso»).

Nel caso in esame, il fatto della «sottoscrizione della scrittura con data non veritiera» è stato accertato, sia dal Tribunale di -OMISSIS- in sede di giudizio abbreviato (che lo ha ricondotto a fattispecie nel frattempo abrogata dal legislatore), sia dal giudice di legittimità (che lo ha ri-qualificato in termini di falsità ideologica in scrittura privata, penalmente non sanzionata), riformando la sentenza di primo grado solo in riferimento alla formula assolutoria adottata.

Nella sentenza di merito si legge, infatti, che: - «[…] Dagli atti è emerso che i prevenuti abbiano […] scientemente apposto una data allo scritto non corrispondente alla realtà […]»;
- è apparsa evidente «[…] la coscienza e la volontà sottostante la condotta degli imputati di agire al fine di procurare a sé stessi o ad altri un vantaggio, vantaggio che si è rivelato essere quello di apparire in regola al momento della registrazione all’Agenzia delle Entrate […]».

9.2.‒ Su queste basi, la rilevanza disciplinare della condotta ‒ per cui l’interessato, insieme agli altri imputati, ha redatto una scrittura privata, relativa a un contratto di comodato d’uso a titolo gratuito, apponendovi una data non corrispondente alla realtà al fine di evitare una sanzione alla controparte ‒ non appare al Collegio contestabile.

Le due tipologie di sanzioni disciplinari – di corpo e di stato – previste per il personale militare dagli articoli 1357 e 1358 del d.lgs. n. 66 del 2010, tutelano graduazioni diverse dell’interesse pubblico: le sanzioni di stato attengono alle violazioni più gravi della disciplina militare da cui consegue un effetto esterno alla medesima compagine militare;
le sanzioni di corpo esauriscono invece la loro funzione all’interno della citata organizzazione, rispondendo a una finalità educativa del punito in base alle esigenze delle Forze Armate (cfr. Consiglio di Stato sez. II, n. 667 del 2022, n. 3720 del 2022, n. 3835 del 2000).

Il provvedimento qui impugnato riconduce la condotta sanzionata all’art. 713, comma 2, del d.P.R. n. 90 del 2010 (secondo cui: «il militare deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice»), all’art. 717 (ovvero, al senso di responsabilità consistente «nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate»), nonché all’art. 719 (ovvero al «sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato e accrescere il prestigio del corpo cui appartengono»).

La valutazione dell’Amministrazione militare è corretta.

L’espediente accertato in sede penale è contrario ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di ogni militare, il quale deve sempre essere al di sopra di ogni sospetto. La circostanza poi che altre Amministrazioni dello Stato, con le quali la Guardia di Finanza è chiamata a collaborare nell’assolvimento dei compiti istituzionali ad essa demandati, abbiano avuto conoscenza diretta dei fatti in questione, costituisce, senza dubbio, un danno all’immagine.

9.3.– La sanzione irrogata appare rispettosa del principio di gradualità delle sanzioni in relazione al tipo di condotta posta in essere, alla gravità della stessa e alla natura dell'elemento soggettivo che la assiste. Per le ipotesi disciplinari sopra indicate è, infatti, espressamente prevista la sanzione della consegna di rigore (cfr. l’art. 751 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il quale contempla, tra i comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore, la violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato ed il comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza).

9.4.– In ragione di quanto sopra (in ordine a precisione della contestazione e rilevanza disciplinare della condotta contestata), non sussiste alcuna violazione dell’artt. 1358, comma 6, del d.lgs. n. 66 del 2010 (secondo cui «[l]a sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento»). Va pure ricordato che, ai sensi dell’art. 1398, comma 6, del d.lgs. n. 66 del 2010 «[l]a motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto».

10.‒ Non sussiste la lamentata tardività dell’azione disciplinare.

10.1.– Nella disciplina del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per le sanzioni di corpo, come quella per cui è causa, non sono previsti gli specifici termini di svolgimento del procedimento disciplinare indicati per la sanzioni di stato (cfr. artt. 1392 e seguenti del d.lgs. n. 66 del 2010), essendo solo stabilito che «il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo».

La clausola «senza ritardo» reca una «regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti» (Cons. Stato, sez. II, n. 1296 del 2020), che postula il contemperamento dell’esigenza dell’Amministrazione «di valutare con ponderazione il comportamento dell’incolpato sotto il profilo disciplinare» con quella di evitare che un’eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l’inquisito l'esercizio del diritto di difesa (Consiglio di Stato sez. II, n. 3720 del 2022;
n. 6058 del 2020;
sez. IV, n. 1779 del 2010).

L’espressione normativa deve essere dunque intesa, non nel senso che l’avvio debba avvenire immediatamente, bensì secondo la ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi considerando la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura.

10.2.– Nel caso in esame, risulta che:

- in data 12 febbraio 2018, l’Amministrazione ha acquisito la sentenza di assoluzione munita degli estremi di irrevocabilità;

- con foglio n. 149634 del 9 marzo 2018, il Comandante Provinciale di -OMISSIS-, esaminata la posizione dell’appellato all’esito del procedimento penale, ha proposto l’instaurazione, nei confronti del militare, di un procedimento disciplinare di Corpo;

- la proposta è stata condivisa dal Comando Regionale -OMISSIS- della G. di F. con foglio n. 409385 datato 6 luglio 2018;

- con foglio n. -OMISSIS-, in data 02.08.2018, il Comandante Interregionale dell'Italia Nord Occidentale ha concordato con l'orientamento formulato dalla dipendente linea gerarchica;

- la formale notifica della contestazione degli addebiti è avvenuta in data 12 settembre 2018.

Sulla scorta di tali dati, non pare ravvisabile una illegittima inerzia nell’azione amministrativa. Il lasso di tempo trascorso (211 giorni, dal 12 febbraio 2018) appare congruo in relazione alla complessità delle valutazioni affidate alla linea gerarchica circa le responsabilità disciplinari del militare (l’Autorità competente, solo dopo aver avuto contezza delle valutazioni penali della vicenda, era in grado di circostanziare dal punto di vista disciplinare la gravità della condotta del graduato)

11.‒ Analogamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui il militare lamenta la carenza istruttoria del procedimento disciplinare e la violazione del diritto di difesa del ricorrente, in ragione della mancata audizione dei testimoni indicati nella memoria difensiva presentata successivamente alla contestazione degli addebiti.

11.1.– Va premesso che il rifiuto di escutere i testimoni non ridonda di per sé in vizio di legittimità. Al diritto dell’incolpato di indicare testimoni o altri mezzi istruttori a difesa corrisponde il potere dell'Amministrazione di valutare preliminarmente l’ammissibilità e la rilevanza delle prove offerte (fermo restando la possibilità, per l’interessato, di contestare davanti al giudice tale delibazione di inammissibilità e irrilevanza).

11.2.– Nel caso in esame, il carattere incontestato dei fatti addebitati in sede disciplinare al militare – in quanto accertati dal giudicato penale – rendeva non irragionevole la valutazione di superfluità compiuta dall’Autorità procedente in relazione all’escussione dei testi richiesta dal militare (tanto più che si trattava dei soggetti beneficiari della condotta contestata all’appellato e, per questo, coimputati nel medesimo procedimento penale).

12.‒ In definitiva, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere respinto (va ricordato che, nel processo amministrativo d’appello, in ragione del carattere non automatico dell’effetto devolutivo, i motivi assorbiti dal T.a.r. vanno riproposti incidentalmente dall’appellato vittorioso in primo grado, con una memoria depositata entro il termine di costituzione in giudizio: cfr. artt. 101, comma 2, e 46, del c.p.a.).

13.‒ Le spese di lite del doppio grado di giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti, vanno compensate interamente tra le parti.

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