Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-02-25, n. 201901276

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-02-25, n. 201901276
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901276
Data del deposito : 25 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2019

N. 01276/2019REG.PROV.COLL.

N. 05690/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5690 del 2017, proposto da
Rial S.r.l., Hard Rock Cafe (Italy) S.r.l. A S.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A P, L D S, con domicilio eletto presso lo studio L D S in Roma, piazza Digione n. 1;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A I, M B, N O, Nlo' P, con domicilio eletto presso lo studio Nlo' P in Roma, via Barnaba Tortolini n.34;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Agenzia delle Entrate - Territorio - Direzione Provinciale Venezia - Ufficio Provinciale di Venezia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00052/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, dell’Agenzia delle Entrate - Territorio - Direzione Provinciale Venezia - Ufficio Provinciale di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. F M e uditi per le parti gli avvocati A P, Natalia Paoletti in dichiarata delega dell'avv. Nlo' P e Paola De Nuntis dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 52/2017 del 18-1-2017 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione II così provvedeva: rigettava il ricorso proposto da Rial s.r.l. e Hard Rock Cafè s.r.l., inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 92207 del 28-2-2014 di diniego di permesso di costruire in sanatoria;
dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il primo atto di motivi aggiunti avverso l’ordinanza di demolizione prot. n. 15953 del 9-4-2014;
dichiarava inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti avverso il diniego di sanatoria prot. n.247809 del 13 giugno 2014;
dichiarava improcedibile il terzo atto di motivi aggiunti proposti avverso l’ordine di demolizione prot. 480481 del 18-11-2015;
accoglieva, invece, il quarto atto di motivi aggiunti avverso l’irrogazione di sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione prot. n.594970/2015 del 28-12-2015, con la quale si intimava il pagamento della somma di euro 2.821.527, 94, nonché avverso la presupposta relazione di stima dell’Agenzia delle Entrate prot. 2014/533723 del 23-12-2014. .

Avverso la prefata sentenza le predette società hanno proposto appello, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.

Hanno, in proposito, dedotto plurimi ed articolati motivi di gravame.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, deducendo l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza dell’appello.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 21 febbraio 2019.

In diritto rileva la Sezione che l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e consegue, pertanto, la relativa declaratoria.

Con atto depositato il 18 gennaio 2019 parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio di appello.

E’ stato, in proposito chiarito:

“- che si è addivenuti alla definizione di tutte le questioni pendenti tra le parti;

- che a seguito di nuova relazione di stima redatta dall’Agenzia delle Entrate acquisita dall’Amministrazione Comunale in data 4-12-2017…,il Comune di Venezia ha notificato ….ordinanza di pagamento della sanzione alternativa alla demolizione, sostitutiva della precedente ordinanza prot. gen 594970 del 28-12-2015 annullata dalle sentenze del TAR Veneto n. 52/2017 e n. 36/2017;

- che si è provveduto al pagamento della nuova sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione…;

- che ogni interesse all’ulteriore coltivazione degli interposti appelli è totalmente cessato ”.

A tale dichiarazione ha aderito la controparte, anche in punto di richiesta di compensazione delle spese di lite.

Ciò posto, il Collegio deve dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell’interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l’improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr. Cons. Stato, IV, 12-9-2016, n. 3848).

Viene, infatti, affermato che nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( cfr. TAR Lazio, 27-2-2017, n. 2905;
II, 22-6-2017, n. 7297).

Nella vicenda in esame la espressa dichiarazione di parte appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone, sulla base dei principi sopra enunciati, la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

La peculiarità della controversia, l’esito della lite e l’accordo delle parti in punto di spese giustificano una pronuncia di integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.

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