Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-09-05, n. 202308182

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-09-05, n. 202308182
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308182
Data del deposito : 5 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2023

N. 08182/2023REG.PROV.COLL.

N. 01621/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2023, proposto dai signori TO BO e UR IO e dalla Società La Capitale S.r.l. in liquidazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Lubrano e Piero Pantano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79,



contro

il Ministero dell’Interno, l’Agenzia del Demanio e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 17501/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Agenzia del Demanio e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023, il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - La vicenda controversa si inquadra in un più ampio contenzioso, tra la società La Capitale S.r.l. e la Prefettura di Roma, del quale è opportuno ripercorrere brevemente le tappe salienti, al fine di una completa comprensione della fattispecie oggetto del presente giudizio. La società La Capitale S.r.l. ha espletato funzioni di custode amministrativo titolare di una depositeria autorizzata per conto dello Stato in relazione a mezzi di trasporto sequestrati o confiscati, risultando destinataria, in tale veste, del provvedimento n. 29/08/ROTT del 13 novembre 2008, relativo all’alienazione, ai soli fini della rottamazione al custode, di 926 veicoli al prezzo di € 1.100.000,00, IVA inclusa.

Tale provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n. 6139/2017 del 9 maggio 2017 ha accolto il ricorso.

Con tale decisione il Tribunale ha annullato il provvedimento, respingendo al contempo la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, in considerazione della necessità che l’Amministrazione si rideterminasse in merito alla quantificazione delle somme dovute sulla base di quanto indicato nella pronuncia.

In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto non corretto il computo delle somme spettanti alla società a seguito dell’alienazione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate, disposta dall’art. 38, comma 2, del D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, poi dichiarato incostituzionale con sentenza nr. 92/2013 della Corte costituzionale.

1.1 - A seguito della declaratoria di incostituzionalità, quindi, il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato, “ ai fini della rideterminazione dei corrispettivi dovuti per la custodia da parte dell’Amministrazione alla società ricorrente, sulla base delle ordinarie tariffe vigenti ratione temporis ”.

2. - A seguito di tale decisione l’Amministrazione ha riaperto l’istruttoria, rappresentando l’esistenza di una serie di anomalie nel computo dei veicoli, che hanno comportato la rideterminazione al ribasso dell’importo dovuto, quantificato dal decreto prefettizio 2 ottobre 2020, prot. n. 337194 in euro 699.125,14.

In particolare, con tale provvedimento l’Amministrazione ha rappresentato che dai controlli effettuati era emerso:

- che, con riferimento alla depositeria della ricorrente, n. 496 veicoli risultavano distrutti a causa di incendio, come da verbale dei Vigili del Fuoco del 3 luglio 2000 e decreto prot. 13/07 del 20 giugno 2007, notificato il 2 luglio 2007;

- che l’area adibita al servizio di deposito e custodia de La Capitale S.r.l. aveva una superficie pari a mq 8667, con una capacità di custodia non superiore a 569 veicoli e che, inoltre, su tale area insistevano 255 veicoli affidati in custodia ad altra depositeria;

- che dall’analisi degli elenchi prefettizi redatti ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 571/1982, la società La Capitale S.r.l. era risultata presente quale depositeria giudiziaria dalla data del 1 gennaio 1997 (Decreto Prefettizio n. 1/1997 datato 30 gennaio 1997 e con decorrenza 1 gennaio 1997) fino alla data del 3 agosto 2006 (Decreto Prefettizio n. 1/2004 datato 13 luglio 2004), con la conseguenza che potevano essere presi in considerazione, ai fini della liquidazione degli oneri custodiali, esclusivamente i veicoli affidati in custodia in tale lasso temporale.

Pertanto, a seguito di tali accertamenti, con il provvedimento prefettizio del 2 ottobre 2020, prot. n. 337194, la rideterminazione dei compensi di custodia a favore della società ricorrente è stata riferita solamente a n. 167 veicoli, a fronte dei 926 originariamente liquidati dal Decreto prefettizio del 2008, con conseguente quantificazione finale in euro 699.125,14, importo ben inferiore non solo alle richieste della ricorrente, ma anche rispetto alla somma riconosciuta nel 2008 di euro 1.117.468,39, IVA inclusa.

3. - Con il ricorso misto di primo grado, per l’ottemperanza e per la cognizione, la società La Capitale S.r.l. in liquidazione e, personalmente, i sigg.ri TO BO e UR IO nella loro qualità di ex soci e titolari di quote della società, hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio, Sez. I ter , tale decreto, chiedendone l’annullamento, ovvero la declaratoria di nullità per violazione/elusione del giudicato formatosi a seguito della sentenza del TAR Lazio, sezione I- ter , 24 maggio 2017, n. 6139.

4. - Il TAR ha respinto l’azione di ottemperanza (sentenza nr. 6190/2021), evidenziando che l’effetto conformativo della sentenza n. 6139/2017 consisteva nella riedizione del potere amministrativo di rideterminazione dei corrispettivi dovuti, senza ulteriori vincoli.

A seguito di tale decisione, al fine di rideterminare gli importi dovuti, l’Amministrazione aveva pertanto azionato un nuovo procedimento di accertamento e di computo delle somme spettanti alla ricorrente, quantificate nella diversa misura di € 699.125,14 con il Decreto nr. 336100 del 1 ottobre 2020, che costituiva, pertanto, una chiara forma di esecuzione del dictum giudiziale.

Il Tribunale ha osservato, in particolare, che a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento amministrativo, l’Amministrazione aveva il dovere di rideterminarsi riattivando (tutto) il procedimento amministrativo - ivi compresa l’istruttoria composta dagli accertamenti sui presupposti di fatto - prodromico all’emanazione del provvedimento finale e non solo il “ tratto finale ” del procedimento, escludendo gli accertamenti preliminari, come sostenuto dai ricorrenti.

Inoltre, il Tribunale, rilevato che i ricorrenti avevano dedotto sia censure di violazione o elusione del giudicato (costituito dalla sentenza del TAR del Lazio, Sezione Prima Ter , n.6139/2017 del 9 maggio 2017) – chiedendo di dichiarare nullo il decreto 2 ottobre 2020, prot. n. 0337194 – sia censure di legittimità, riferite direttamente al medesimo decreto 2 ottobre 2020, prot. n. 0337194, laddove considerato nuovo provvedimento amministrativo, emesso a seguito della riedizione del potere, ha disposto la conversione del rito in relazione all’azione ordinaria di annullamento, oggetto della presente decisione.

5. - Avverso la sentenza che ha respinto il ricorso per l’ottemperanza

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