TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-02-24, n. 201800465

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-02-24, n. 201800465
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201800465
Data del deposito : 24 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2018

N. 00465/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02949/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2949 del 2017, proposto da:
G G, rappresentata e difesa dall'avvocato R M T, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. in Palermo, via Butera, 6;

contro

Presidente Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

nei confronti di

Sebastiano M, Giuseppa Savarino, Elvira Amata non costituiti in giudizio;
Giovanni Micciche', rappresentato e difeso dall'avvocato Liborio Armao, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto, N. 12;
G D M, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Danile, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nicolo' Turrisi N.59;
Girolamo Turano, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Finazzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto 12;
Bernardette Grasso, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Mangia, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Terrasanta N. 82;

per l'annullamento

- dei provvedimenti di ammissione, alle elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, del candidato Sebastiano M che non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 235/2012, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, ossia quella attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012;

- del provvedimento di ammissione della lista regionale n. 4 “ In Sicilia - N M Presidente ”, che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale;

- del provvedimento del 18/11/2017 (non conosciuto) di proclamazione alla carica di Presidente della Regione e di deputato dell'On.le Sebastiano M, detto N M, ad opera dell'Ufficio Centrale Regionale;

- dei provvedimenti (non conosciuti) di proclamazione alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale di tutti i candidati controinteressati su indicati della lista regionale n. 4 “ In Sicilia - N M Presidente ”;

- dei provvedimenti (non conosciuti) di convalida da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana delle elezioni alla carica di Presidente della Regione e di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana del candidato Sebastiano M;

- dei provvedimenti (non conosciuti) di convalida da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana delle elezioni alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana di tutti i candidati controinteressati su indicati della lista regionale n. 4 “ In Sicilia - N M Presidente ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e, in particolare, di tutti i provvedimenti che rappresentano (in virtù della legge regionale n. 29/1951 e successive modificazioni ed integrazioni e del sistema elettorale che determina l'assegnazione dei seggi) diretta conseguenza della ammissione del candidato M alle elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana e di tutti quelli che rappresentano diretta conseguenza della successiva proclamazione alla carica di Presidente della Regione e di deputato dell'Assemblea del medesimo Sebastiano M ed alla carica di deputati dell'Assemblea di tutti i candidati controinteressati su indicati della lista regionale n. 4 “ In Sicilia - N M Presidente ”.

E per la condanna dell'Ufficio Centrale regionale e di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali a rideterminare:

- la lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale;

- il capolista della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale da proclamare eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale;

- ogni ulteriore effetto derivante dall'annullamento degli atti impunti e dalla nuova individuazione della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale e del capolista della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale da proclamare eletto alle cariche di Presidente della Regione e deputato regionale.

Ed in subordine per l'annullamento delle operazioni elettorali e la ripetizione della consultazione popolare di cui al Decreto del Presidente della Regione del 1° settembre 2017, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 39 del 20 settembre 2017, parte prima, previa Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 24 agosto 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Siciliana, di Giovanni Micciche', di G D M, di Girolamo Turano e di Bernardette Grasso, nonché della Regione Sicilia - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.-Con ricorso depositato il 18/12/2017, notificato unitamente al Decreto Presidenziale n. 1521 del 28/12/2017, e quindi nuovamente depositato con attestazione dell’avvenuta notifica in data 05/01/2018, la ricorrente Grasso Giovanna, elettrice iscritta nelle liste elettorali del Comune di Acicatena, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti provvedimenti relativi alle elezioni ammnistrative per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana e l’elezione diretta del Presidente:

a) i provvedimenti di ammissione alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana e l’elezione diretta del relativo Presidente della Regione Siciliana, del candidato Sebastiano M, ritenuti illegittimi per la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 9 comma 1 D.Lgs. 235/2012, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/2000;

b) il provvedimento di ammissione della lista regionale n. 4 “ In Sicilia – N M Presidente ”;

c) il provvedimento del 18/11/2017 dell’Ufficio Centrale Regionale di proclamazione alla carica di Presidente della Regione e di deputato dell’On.le Sebastiano M;

d) i provvedimenti (non conosciuti) di proclamazione alla carica di deputato dell’Assemblea Regionale siciliana di tutti i candidati controinteressati intimati appartenenti alla lista Regionale n. 4 “ In Sicilia – N M Presidente ” ( id est : Micciché Giovanni, detto G;
G B F;
D M G;
S G, detta G;
T G, detto M;
A E);

e) i provvedimenti (non conosciuti) di convalida da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana delle elezioni alla carica di Presidente della regione Siciliana e di Deputato dell’Assemblea Regionale siciliana del candidato Sebastiano M;
nonché della convalida alla carica di deputato dell’Assemblea Reginale Siciliana dei controinteressati sopra menzionati appartenenti alla lista regionale n. 4 “ In Sicilia – N M Presidente ”;

f) ogni ulteriore atto conseguente in relazione ai quali è stata disposta l’ammissione del candidato M e degli ulteriori controinteressati alla partecipazione alle elezioni regionali e ai successivi provvedimenti di proclamazione.

2.- Con il presente gravame, la ricorrente chiede l’esclusione dalla competizione elettorale del candidato Sebastiano M per mancata dichiarazione delle cause di ineleggibilità ai sensi del D.Lgs n. 235/2012 e, per l’effetto, l’inammissibilità della lista regionale n. 4 “ In Sicilia – N M Presidente ”, con conseguente illegittimità della proclamazione del controinteressato alla carica di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell’Assemblea Regionale siciliana;
con conseguente illegittimità anche della ammissione dei controinteressati e della loro illegittima proclamazione a deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana. In ragione dell’annullamento degli atti impugnati, parte ricorrente adduce che si determinerà “ un nuovo risultato elettorale con l’elezione della seconda lista regionale risultata più votata (lista n. 1 “Movimento 5 Stelle”) e con la conseguente elezione dei candidati indicati nella predetta lista regionale (sempre in virtù del comma terzo dell’articolo 2 ter della legge regionale n. 29/1951). In subordine, qualora l’alterazione del risultato elettorale sia ritenuta tale da stravolgere la volontà popolare, si chiede la condanna alla ripetizione del procedimento elettorale e delle consultazioni popolare per l’elezione del Presidente della Regione siciliana e dell’intera Assemblea Regionale ”.

2.1- Il ricorso è affidato ad un unico profilo di doglianza, con cui la ricorrente censura la violazione dell’art. 48 della costituzione, la violazione degli artt. 7, 9, 14, e 17 D.Lgs. 235/2012, la violazione del principio di uguaglianza e di par condicio fra i candidati, la violazione delle forme sostanziali del procedimento elettorale e l’assenza in specie dei requisiti sostanziali;
segnatamente, la ricorrente rimarca che il candidato alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale, Sebastiano M, detto N M, ed i candidati controinteressati sopra indicati, all’atto della presentazione della candidatura, e comunque entro il termine previsto per l’ammissione alla competizione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 235/2012 (c.d. decreto Severino), ai sensi dell’art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

In tesi di parte ricorrente, l’art. 7 del D.Lgs. 235/2012 prevede un autonomo requisito sostanziale di ammissione al procedimento elettorale e/o per l’accesso alle cariche elettive, comportante la condizione di incandidabilità dei candidati che non hanno presentato tale dichiarazione sostitutiva, entro il termine ultimo delle ore 16:00 del 06 ottobre 2017, con obbligo di cancellazione dei nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva (art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 235/2012) e conseguente divieto di proclamazione (art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 235/2012). Illegittimamente, quindi, gli Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale, pur in assenza delle dichiarazioni da rendere secondo le sopra indicate disposizioni normative, non hanno proceduto alla cancellazione del candidato M dalla lista regionale composta per concorrere all’elezione del Presidente della Regione e di deputato regionale;
ed ulteriormente illegittimamente hanno proceduto, all’esito delle votazioni, alla sua proclamazione, ancorché sia pacifico che “ Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano ” (art. 14 D. Lgs. n. 235/2012). Analogamente per la ricorrente, in modo illegittimo non sono stati cancellati dalle liste e sono stati invece proclamati eletti anche i candidati controinteressati intimati con il presente ricorso. Ad avviso della ricorrente, l’illegittima ammissione alla competizione elettorale del candidato Presidente e degli ulteriori candidati alla carica di deputato regionale, inficerebbe la validità dei rispettivi voti conseguiti, anche ai fini del calcolo delle cifre elettorali delle liste regionali e provinciali. L’accoglimento del ricorso comporterebbe, quindi, l’obbligo di rideterminare le predette cifre ed i quozienti elettorali, con inevitabili risvolti anche sulla assegnazione dei seggi, sulle graduatorie dei candidati e di quelli eletti alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale.

Osserva la ricorrente che la legge statale a cui ha fatto riferimento il candidato M, la n. 55 del 1990, è stata esplicitamente abrogata dall’articolo 17 della D. Lgs. n. 235/2012, con la conseguenza che richiamare qualsiasi disposizione di un provvedimento legislativo espunto dall’ordinamento sarebbe una operazione del tutto priva di effetti giuridici, soprattutto allorché, come già detto, i contenuti sostanziali prescritti dalla nuova disposizione differiscono (perché più ampi) da quelli indicati nella legge abrogata. Nemmeno sarebbe possibile ritenere che la dichiarazione del candidato M sia suscettibile di essere “convalidata” nella parte in cui abbia fatto riferimento al comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni: ciò in quanto con il d.Lgs. 235/2012 il legislatore nazionale ha proceduto alla adozione di un nuovo e differente provvedimento normativo, che non può essere qualificato né come una modificazione del testo della Legge 55/1990, né come integrazione del medesimo.

A differenti conclusioni non potrebbe giungersi, ad avviso della ricorrente, mercé le indicazioni fornite dalla Regione Siciliana. A sostegno della censura, la ricorrente richiama l’orientamento della giustizia amministrativa di cui alle pronunce del Consiglio di Stato n. 2388/2014, TAR Toscana n. 819/2016, TAR Calabria - Catanzaro n. 1017/2016, TAR Napoli n. 2514/2016,TAR Lazio n. 5728/2016, Consiglio di Stato n. 5222/2013.

3.- Si sono costituiti in giudizio i controinteressati G B, D M G., T G e M G chiedendo il rigetto del ricorso.

3.1- La controinteressata B G, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto, atteso –in punto di fatto- il tenore della dichiarazione dalla medesima resa all’atto della propria candidatura alla lista (diversa) provinciale di “Forza Italia” nel collegio di Messina (“di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge 19.03.1990 n. 55 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 235/2012”), qui versata in facsimile non compilato e non firmato (all.to 2 della relativa produzione): la candidatura nella lista regionale, c.d. listino, sussisterebbe solo in presenza di candidatura nel collegio provinciale, di talché la dichiarazione resa per l’accettazione nella lista provinciale è necessariamente valida perché interconnessa anche per la candidatura regionale. Nel merito comunque ha chiesto il rigetto del ricorso

3.2- Il controinteressato G D M, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità del ricorso considerata l’inammissibilità della domanda di correzione del risultato elettorale, stante che gli uffici elettorali sono organi aventi natura temporanea e che, una volta sciolti non possono certo intervenire per correggere il risultato elettorale: in via di autotutela il potere di correzione può essere esercitato entro precisi limiti temporali oltre i quali non possono disporre degli effetti degli atti da loro stessi adottati. Altro profilo di inammissibilità è prospettato dal controinteressato per la mancata prova della corretta presentazione delle auto dichiarazioni da parte di altri candidati. Nel merito ha chiesto comunque il rigetto del ricorso richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali (Cons. St. , sez. III, n. 2123 del 23/5/2016;
n. 2048 del 18/5/2016;
n. 2045 del 18/5/2016;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 933 del 2016) che vanno in senso inverso rispetto a quelli prospettati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo. Già la precedente giurisprudenza amministrativa, ad avviso del resistente, riteneva per altro legittima la “ deformalizzazione della dichiarazione sostitutiva ”, giacché fondata sulla autoresponsabilità di chi certifica (T.A.R. Molise, sent. n. 189/2015). In ogni caso occorre sottolinea di aver presentato la propria candidatura utilizzando i modelli predisposti dalla Regione, nei quali è contenuto il riferimento all’art. 15 della legge 55/1990 e non agli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 235/2012.

3.3- Nel costituirsi in giudizio, il controinteressato Giovanni Micciché ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, richiamando il chiaro dettato normativo di cui alla LR. 29/1951 il cui art. 1 quater, nell’individuare i requisiti per ricoprire la carica di Presidente della Regione, afferma che possono candidarsi per la suddetta carica gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. La stessa norma, al comma secondo, sancisce esplicitamente che “ l'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni .”: secondo la predetta disposizione quindi l’ammissibilità di un candidato alla competizione elettorale è subordinata alla presentazione di una dichiarazione che attesti l’assenza delle condizioni previste al comma 1 dell’art. 15 della l.r. 55/1990 e s.m.i.. E secondo la predetta disposizione era stata per altro predisposta la modulistica offerta dalla stessa Amministrazione regionale. Inoltre, lo stesso Assessorato regionale alla Autonomie Locali, nel comunicato ufficiale (reperibile sul sito web istituzionale e non oggetto di gravame) ed elaborando le linee guida della tornata elettorale, ha fornito ai candidati i moduli per la presentazione delle liste e delle candidature, specificando nel modello 2R che “ l'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e , successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. Le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, sono state disciplinate, quindi, dagli artt. 58, 59 e 94,del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente, in particolare, l'art. 58 é stato abrogato dall' art. 17,comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, comma1, del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami all'abrogato articolo 58, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

L’Assessorato competente avrebbe quindi specificato che “ Nella fattispecie in argomento la dichiarazione sostitutiva resta definita nel modello allegato alle istruzioni di cui alla pubblicazione 2R e come tale verrà accettata dagli Uffici Elettorali, fermi restando i poteri di verifica degli stessi Uffici Elettorali della Sicilia circa le cause di incandidabilità espressamente previsti dalla normativa regionale come anche dalla normativa nazionale vigente;
sotto quest’ultimo profilo si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
”.

3.4- Il controinteressato Girolamo Turano, nel costituirsi in giudizio, ha rappresentato preliminarmente di aver presentato due differenti autodichiarazioni, di cui una contiene tutti gli elementi invocati dalla ricorrente, ivi compreso il riferimento alla insussistenza di cause di ineleggibilità ex D.Lgs. 235/2012 (in atti depositati dalla stessa ricorrente). Per quanto attiene agli altri intimati, parte resistente richiama il più recente orientamento della giustizia amministrativa, chiedendo il rigetto del ricorso.

4.- Con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Presidente della Regione Siciliana con produzione documentale.

5.- Con istanza del 03/01/2018 parte ricorrente ha avanzato richiesta di notifica del ricorso per pubblici proclami: l’istanza è stata rigettata con decreto presidenziale del 05/01/2018 n. 3

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