TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-07-23, n. 202003264

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-07-23, n. 202003264
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003264
Data del deposito : 23 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2020

N. 03264/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00939/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
TSM S.r.l., con sede in Napoli alla Via San Nicola alla Dogana n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. C G, rappresentata e difesa dagli avvocati G S, G L M, M T e O I, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia e indicando anche per le notificazioni la PEC: g.machiavelli@pec.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato G C dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;

nei confronti

La Bril S.r.l., con sede in Napoli alla Via Pietro Metastasio n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Sabatino Guarino, rappresentata e difesa dagli avvocati D P, A D ed E S, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell'avvocato E S in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4 (RICORRENTE INCIDENTALE) ;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Campania e Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ope legis in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento

(quanto al ricorso introduttivo)

- del decreto n. 16 del 29/1/2020 ( recte , 26/1/2020) del Dirigente della Giunta regionale - Ufficio Grandi Opere - Ufficio Speciale - U.O.D. 01 - Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi alle Infrastrutture, di approvazione del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati della procedura aperta (CIG 8111812F03), per l'affidamento del servizio di manutenzione del parco automezzi di proprietà della Giunta Regionale e del Corpo Forestale dell'Arma dei Carabinieri, presso i locali adibiti ad autofficina regionale di proprietà della Giunta regionale, siti alla via P. Metastasio 25/29;

- del decreto dirigenziale n. 539 del 27/11/2019, con il quale la Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania ha approvato il capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati della gara;

- della richiamata nota prot. n. 0724035 del 28/11/2019 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D.03, non conosciuta;

- di tutte le risposte fornite alle FAQ;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente medio tempore stipulato tra l'Amministrazione resistente e l'aggiudicataria e per la declaratoria dell'obbligo in capo all'Amministrazione intimata di indire la nuova gara in conformità a quanto dedotto nel presente ricorso al fine di ottenere l'aggiudicazione in forma specifica;

nonché altresì per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno per equivalente, da determinarsi in misura pari al 15% del valore del contratto, ovvero in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o che il Giudice riterrà di stabilire in via equitativa, maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno;

(quanto ai motivi aggiunti)

- dei verbali del Seggio di gara n. 1 del 16/3/2020, n. 2 del 20/3/2020 e n. 3 del 25/3/2020;

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, trasmesso con nota PEC registrata al prot. della Regione al n. 2020 0170800 del 24/3/2020;

- del decreto dirigenziale n. 68 del 26/3/2020, con cui la gara è stata aggiudicata alla La Bril S.r.l.;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso;

(quanto al ricorso incidentale)

dell'operato della S.A., per la parte in cui la ricorrente principale non è stata esclusa per ulteriori ragioni.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della La Bril S.r.l. e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Legione Carabinieri Campania e del Ministero della Difesa;

Visto il ricorso incidentale della La Bril S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Viste le disposizioni straordinarie di cui:

- all’art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall’art. 4 co. 1 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;

- all’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22.5.2020 e le Linee Guida del 25.5.2020 sull’applicazione dell’art. 4 del D.L. 28/2020 e sulla discussione da remoto;

Visti i decreti del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020;

Vista l’istanza di discussione da remoto, formulata dalla La Bril S.r.l. con la memoria di replica depositata il 12/6/2020;

Viste le note d’udienza e di richiesta di passaggio in decisione, depositate dalla Regione Campania il 19/6/2020 e dall’Avvocatura distrettuale dello Stato il 20/6/2020;

Relatore per l'udienza per la trattazione del ricorso nel merito del giorno 23 giugno 2020 il dott. G E, uditi con modalità da remoto in videoconferenza l’avvocato G L M per la ricorrente e gli avvocati A D, D P ed E S per la controinteressata, considerati presenti all’udienza l’avvocato G C per la Regione e l’avvocato dello Stato S d R che hanno depositato le note ex art. 4, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come integrato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020 relativamente alla previsione della discussione orale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - Con decreto dirigenziale n. 539 del 27/11/2019 la Regione approvava il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento per 6 anni del servizio di manutenzione del parco automezzi di proprietà della Giunta Regionale e del Corpo Forestale dell’Arma dei Carabinieri, presso i locali adibiti ad autofficina regionale di proprietà della Giunta regionale, siti alla via P. Metastasio 25/29.

La gara, mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, è stata indetta con decreto dirigenziale n. 16 del 26/1/2020, recante l’approvazione del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati.

Il bando è stato pubblicato il 4/2/2020 sulla GUUE e sulla GURI n. 16 del 10/2/2020.

1.1. L’oggetto, come individuato all’art. 3 del disciplinare, consiste nell’"esercizio dell'officina meccanica, dell'elettrauto, delle riparazioni di impianti di pompaggio antincendio veicolari, del reparto manutenzione pneumatici, della carrozzeria e del lavaggio di tutti gli automezzi (veicoli, autoveicoli, attrezzature ordinari e di allestimento speciali) di proprietà della Giunta Regionale della Campania e di quelli di proprietà di altri Enti terzi con i quali sono in corso apposite convenzioni o attivate successivamente, presso l’Autofficina regionale" (oltre che nella fornitura "dei pezzi di ricambio, lubrificanti, pneumatici, materiale di consumo per lavaggi e carrozzeria").

Le attività richieste sono indicate al p.

7.1 del disciplinare e suddivise in 9 categorie (da b1 a b9), per la riparazione, sostituzione di pezzi e pneumatici, manutenzione e lavaggio di autoveicoli, nonché per riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, trattori agricoli, altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia e di articoli per il giardinaggio.

Il valore annuale dell’appalto è stimato presuntivamente in € 2.143.000,00 oltre IVA, per canone e ricambi (con canone annuo di € 1.447.000,00 per manutenzione, più gli importi dei pezzi di ricambio come da listini commerciali e dell’ACI, percentuali sui materiali di consumi e compenso orario per i lavori di carrozzeria).

1.2. Alla gara hanno partecipato le due concorrenti, parti in giudizio.

Prima di concorrere la TSM ha impugnato con il ricorso introduttivo gli atti di gara, censurandoli per l’esistenza di clausola immediatamente escludente e, inoltre, per le disposizioni e informazioni incomplete, che adduce impeditive della possibilità di formulare una proposta adeguata.

Si afferma che:

- è ingiustamente restrittivo il criterio di idoneità professionale posto dal disciplinare (esercizio delle attività attivato da almeno sei anni antecedenti la data di pubblicazione del bando);

- l’elenco degli automezzi, dei mezzi speciali e delle attrezzature da manutenere è insufficiente a rendere edotti sulle caratteristiche più significative del servizio;

- è posto a carico dell’aggiudicatario l’onere di provvedere a utenze, licenze e autorizzazioni (senza indicare di quali sia già fornita l’officina);

- è indeterminato l’oggetto dell’appalto, estensibile agli automezzi di Enti o aziende con cui saranno in prosieguo stipulare convenzioni;

- non sono specificati i lavori a farsi a carico dell’aggiudicataria;

- l’officina non può ospitare mezzi pesanti e il limitato costo previsto per i lavori non copre il costo di adeguamento.

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione statale e la controinteressata.

2. - All’esito della gara è stata disposta l’esclusione della ricorrente principale (per difetto del censurato requisito di idoneità professionale) e l’aggiudicazione alla controinteressata.

2.1. I provvedimenti sono stati impugnati con motivi aggiunti, contenente anche un’ulteriore censura avverso gli atti di gara.

Si è costituita in giudizio la Regione, depositando memoria difensiva con cui ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, confutando le censure.

Memorie sono state prodotte dalla difesa erariale (eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale) e dalla controinteressata (eccependo a sua volta l’irricevibilità e contestando le deduzioni della ricorrente principale).

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 22/4/2020 n. 838.

2.2. L’aggiudicataria ha poi proposto ricorso incidentale, facendo valere ulteriori ragioni di esclusione della ricorrente principale (mancanza delle certificazioni di qualità;
dichiarazione mendace sul possesso dei requisiti;
mancata attivazione del codice ATECO per la categoria b9 - riparazione di articoli per il giardinaggio).

La ricorrente principale ne ha eccepito la tardività.

3. - Nel corso del giudizio le parti hanno esibito documentazione e prodotto scritti difensivi.

All’udienza del 23 giugno 2020, al termine della discussione orale con modalità da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.

DIRITTO

1.- Riservando al seguito l’illustrazione delle censure proposte dalle parti, e ancor prima di stabilire l’ordine di trattazione dei ricorsi proposti in via principale e incidentale, debbono essere vagliate le preliminari questioni in rito e deve essere, altresì, esaminato il profilo della legittimazione passiva dell’Amministrazione statale (il cui difetto è stato eccepito dalla difesa erariale).

1.1. Innanzitutto, deve darsi atto che la ricorrente principale ha rinunciato ai termini a difesa, relativamente al ricorso incidentale notificato il 29/5/2020 e depositato il 4/6/2020 (la dichiarazione della parte è stata raccolta nel verbale dell’udienza del 23/6/2020, svoltasi con modalità telematiche).

1.2. Vanno ora esaminate le eccezioni di tardività, reciprocamente sollevate dalle parti.

1.2.1. La Regione e la controinteressata hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso principale, notificato il 10/3/2020, sostenendo che il termine per l’impugnazione degli atti di gara decorreva dalla pubblicazione del bando sulla GUUE (4/2/2020).

Si afferma (argomentando da quanto prevede l’art. 72 del d.lgs. n. 50/2016 sulla pubblicazione curata dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea) che, trattandosi di gara sopra soglia, sottoposta alle norme dettate per tutti gli Stati membri, ragioni di unicità di disciplina per tutti gli operatori (nazionali ed esteri) impone che a ciascuno di essi sia imposto l’identico onere di rispettare lo stesso termine per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, che non può che decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta dell’Unione europea.

L’eccezione va disattesa.

Il codice dei contratti pubblici reca una specifica disposizione sulla pubblicità in ambito nazionale (art. 73), disponendo che essa sia successiva alla pubblicazione sulla GUUE (co. 1), regolando inoltre la pubblicità sul profilo del committente e sulla piattaforma digitale presso l’ANAC.

È precisato che: "Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC" (co. 5).

Il D.M. 2/12/2016 ("Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50") ha quindi demandato all’ANAC il compito di definire le soglie d’importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma (co. 5), disponendo che: " Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti […] . Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale […]”.

La piattaforma ANAC non risulta ancora in funzione, discendendone che gli effetti discendenti dalla pubblicità dei bandi di gara continuano a decorrere dalla pubblicazione nella GURI.

Ne consegue che il ricorso principale è stato nella specie ritualmente proposto (con atto notificato il 10/3/2020), nel termine di trenta giorni ex art. 120, co. 5, c.p.a. (sostituendovi il riferimento al previgente d.lgs. n. 163/06 con quanto appena detto), decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 10/2/2020.

Per completezza deve evidenziarsi che sono altresì tempestivi i motivi aggiunti notificati il 10/4/2020 (per la parte in cui contengono ulteriori censure nei riguardi degli atti di gara), tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 84, co. 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1.2.2. A sua volta la ricorrente principale ha eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso incidentale, notificato il 29/5/2020, sostenendo che fosse decorso il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso principale (termine di cui all’art. 42 c.p.a., dimidiato ex art. 120, co. 5, cit.).

Anche questa eccezione è infondata.

La già detta sospensione dei termini processuali di cui all’art. 84 sopra citato è stata incisa (quanto al termine finale del 15 aprile 2000), dall’ulteriore sospensione da 16 aprile al 3 maggio 2020, dettata dall’art. 36, co. 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

In ragione di ciò, risulta tempestivo il ricorso incidentale, osservandosi che il riferimento nell’art. 36, co, 3, cit. ai "ricorsi" non può essere letto riduttivamente come riferito ai soli ricorsi introduttivi del giudizio e non anche alla domanda proponibile mediante ricorso incidentale, atteso che ciò striderebbe con la lettera della norma (in cui il termine "ricorsi" è declinato al plurale e designa tutta la gamma dei rimedi esperibili), nonché con la finalità di agevolare l’accesso alla giustizia nel periodo emergenziale (cfr. la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20/4/2020: " E’ appena il caso di evidenziare che, sebbene l’art. 36 comma 3 cit. si riferisca sinteticamente ai “ricorsi”, per tali si ritiene doversi intendere tutti gli atti con cui nel processo amministrativo si introducano nuove domande: e dunque, non solo i ricorsi in primo e in secondo grado, ma anche i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali, […]. In tal senso depone non solo la relazione illustrativa del decreto legge, ma anche l’interpretazione letterale e sistematica, che suggerisce di assegnare ai “ricorsi” l’ampio significato di domande rivolte al giudice ").

1.3. Venendo al difetto di legittimazione passiva eccepito dalla difesa erariale, deve dirsi che l’appalto di cui trattasi riguarda espressamente anche la manutenzione del parco automezzi di proprietà del Corpo Forestale dell’Arma dei Carabinieri, cosicché l’Amministrazione statale assume la veste di controinteressato, che ne legittima la partecipazione al processo.

2. - Si può quindi passare all’esame dei ricorsi, occorrendo dapprima stabilirne l’ordine di trattazione.

È noto che, dopo la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, X Sezione, del 5/9/2019, causa C-333/18, l’indirizzo prevalente in giurisprudenza, che va consolidandosi, attribuisce carattere prioritario all’esame del ricorso principale, i cui effetti non possono essere paralizzati dal ricorso incidentale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 10/7/2020 n. 4431).

Va però rilevato che tale indirizzo è sviluppato in relazione all’ipotesi di ricorsi reciprocamente escludenti, qualora cioè entrambi i contendenti mirino a "far fuori" il concorrente e a restare in gara.

In siffatta ipotesi, accade che – ove accolti entrambi i ricorsi – a ricevere tutela non può essere più l’interesse a rendersi aggiudicatario, ma l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara per cui, di conseguenza, il soddisfacimento dell’interesse finale avverrebbe solo in via mediata, eventuale e successiva (cfr. Cons. St. cit.: " In tal modo, è stata riaffermata la giuridica rilevanza di interessi legittimi “eterogenei” nello svolgimento delle gare pubbliche di appalto, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia l’interesse legittimo “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato e ciò in quanto l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare un nuovo procedimento di affidamento dell’appalto ": p. 17).

2.2. Rispetto a tale ipotesi "tipica", la presente fattispecie si atteggia in maniera diversa.

Ciò in quanto è rilevabile una disomogeneità delle posizioni delle parti, nel senso che la La Bril mira a conservare l’aggiudicazione, mentre la TSM tende esclusivamente alla rinnovazione della gara.

Pertanto, l’una tutela l’interesse “finale” a preservare l’affidamento del servizio già disposto in proprio favore, mentre l’altra vuole tutelare unicamente l’interesse strumentale alla ripetizione della gara con altre regole (conscia di non possedere i requisiti di partecipazione attualmente previsti e, quindi, di non poter rendersi aggiudicataria).

2.3. Quanto ora detto impone alcune considerazioni preliminari sull’interesse strumentale, la cui sussistenza non va disgiunta dalla verifica della legittimazione della parte.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente principale fonda il proprio interesse strumentale sulla sua qualità di operatore del settore, che le attribuirebbe la possibilità di perseguire successivamente l’interesse ad essere affidataria del servizio, ove le regole di esso siano depurate dalle clausole censurate.

Sennonché, reputa il Collegio che tale dato non sia di per sé solo sufficiente a fondare anche la legittimazione al ricorso, dal momento che la sola individuazione della predetta qualità di operatore del settore aprirebbe la strada ad una enfatizzazione dell’interesse strumentale, nel senso di ammettere l’impugnativa degli atti di gara da parte indistintamente di una pletora di soggetti, ancorché privi dei requisiti di partecipazione, i quali potrebbero essere mossi da intenti meramente speculativi o emulativi (cfr. Ad. Plen, 25/2/2014 n. 9, p. 8.3.4: “ soprattutto in materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto e affidamenti di servizi, il tema della legittimazione al ricorso (o titolo) è declinato nel senso che tale legittimazione deve essere correlata alla circostanza che l’instaurazione del giudizio non solo sia proposta da chi è legittimato al ricorso, ma anche che non appaia finalizzata a tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius […]; nessuna posizione di interesse legittimo è enucleabile dall’esame della causa petendi di un ricorso principale che si risolve, all’evidenza, nella richiesta di tutela di un interesse materiale contra ius, (vedersi aggiudicata una gara cui non si aveva titolo a partecipare) ;
cfr., altresì, Ad. Plen, 7/4/2011 n. 4, p. 39: “ la legittimazione spetta, in questo caso, non già a tutti gli imprenditori del settore, genericamente intesi, ma ai soli soggetti cui è impedita la partecipazione, in virtù di una specifica clausola escludente del bando ”).

In altri termini, occorre che la tutela dell’interesse strumentale si accompagni ad un titolo di legittimazione al ricorso, bisognando verificare che la possibilità di raggiungere l’utilità finale attraverso la riedizione della gara si atteggi non già ad ipotesi astratta ma emerga già con sufficienti elementi di concretezza.

Può dirsi cioè che è necessario che il ricorrente abbia "tutte le carte in regola" per partecipare alla gara e che tale facoltà gli sia stata impedita unicamente a cagione della clausola che reputa illegittima.

2.4. La necessità di detta verifica (che va condotta d’ufficio) esige che nella fattispecie in esame – caratterizzata dalla ricordata disomogeneità delle posizioni delle parti – venga data priorità alla trattazione del ricorso incidentale, nella parte in cui con esso si tende a far valere l’inesistenza di una legittimazione della ricorrente principale alla proposizione del ricorso (cfr. Ad. Plen. n. 4 del 2011, cit., p. 31: “ La contestazione della legittimazione e dell’interesse al ricorso (peraltro, normalmente rilevabile anche d’ufficio dal giudice, a conferma della particolare rilevanza di tale aspetto nella valutazione della controversia) può prospettarsi, a seconda delle circostanze, mediante una semplice deduzione difensiva dell’amministrazione resistente o del controinteressato. Ma può emergere anche attraverso la proposizione del ricorso incidentale, qualora l’attivazione di tale strumento costituisca lo strumento necessario per accertare l’illegittimità dell’atto su cui si fonda la legittimazione asserita dall’attore principale ”).

Nel caso in esame, la prospettazione della La Bril (che assegna carattere paralizzante al proprio mezzo di gravame) sta a significare che, ove il ricorso incidentale venisse accolto, la TSM non avrebbe alcun titolo a contestare le regole della gara.

Detta prospettazione sottintende cioè che il difetto degli altri requisiti di partecipazione (eccetto quelli contestati) precluderebbe radicalmente la possibilità stessa di soddisfare finanche l’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura.

3. - Va quindi esaminato in tale prospettiva il ricorso incidentale.

È da premettere che:

a) la necessità della sua prioritaria disamina attiene (per quanto detto) alla configurazione di censure che valgano a sottrarre la legittimazione al ricorso della TSM;

b) per le doglianze relative alla formulazione dell’offerta della ricorrente principale (veridicità della dichiarazione), volta a far valere una ragione di esclusione dalla gara, non v’è l’illustrata esigenza di anteporre l’esame del ricorso incidentale.

Ciò posto, con i quattro motivi del ricorso incidentale è dedotto che:

I) la TSM non possiede la certificazione di qualità UNI EN ISO 45001.2018, richiesta a pena di esclusione dal p.

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