TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400002
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Pubblicato il 04/01/2024
N. 00002/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2023, proposto dalla
signora -OMISSIS-, in proprio e quale genitrice esercente la responsabilità genitoriale -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via Coroneo 36;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria
ex lege
in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per la nullità e/o l’annullamento
del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, 3506 in data 26 settembre 2023, notificato in data 26 settembre 2023 e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica 3554 in data 31 agosto 2023, notificato con il provvedimento principale, e per l''effetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia "-OMISSIS-" e per l'effetto la condanna della Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente dell''equo indennizzo di I^ Categoria corrispondente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, che ricorre in proprio e quale genitrice esercente la responsabilità genitoriale-OMISSIS-, espone, ai fini che qui specificamente rilevano, che, a seguito della sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 180 in data 15 maggio 2023 (che aveva accolto il ricorso contraddistinto dal n. R.G. 117/2023 da lei proposto avverso il decreto del Ministero della Difesa che aveva denegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia "-OMISSIS-", patita dal defunto coniuge -OMISSIS-, Sergente Maggiore Capo dell’Esercito Italiano, e, conseguentemente, non accordato l’invocato pagamento dell’equo indennizzo di I^ Categoria corrispondente), il Ministero della Difesa ha riesaminato l’istanza di suo interesse in asserita esecuzione al dictum giudiziale, denegandole nuovamente, con il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di che trattasi e il correlato pagamento dell’equo indennizzo.
1.1. Per tale ragione ha, pertanto, gravato il detto provvedimento e quelli ad esso presupposti, tra cui, in particolare, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, denunciandone, in via principale, la “nullità per violazione sentenza Tar Friuli 180/23, violazione 21 septies, comma 1, l. n. 241/1990” (primo motivo) e, in via subordinata, la “illegittimità per eccesso di potere, carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti;travisamento;carenza di motivazione. carenza dei presupposti. Illogicità, violazione art. 603 d.lgs. 66/2010, violazione art. 11 dPR 461/01” (secondo motivo) e invocandone, per l’appunto, la declaratoria di nullità o, nell’eventualità, l’annullamento.
1.2. Per l’effetto, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento in suo favore dell’equo indennizzo di I^ Categoria corrispondente.
2. Il Ministero della Difesa, costituito con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, ha svolto diffuse controdeduzioni a confutazione degli assunti difensivi di parte ricorrente e concluso per la reiezione del ricorso.
3. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare per insussistenza del requisito normativo del periculum, l’affare è stato chiamato e discusso, come da sintesi a verbale, all’udienza camerale del 6 dicembre 2023. E’ stato, quindi, introitato per la decisione.
4. L’azione principale proposta dalla ricorrente - qualificata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a., come azione di ottemperanza e, conseguentemente, in tale azione convertita, giusta ordinanza cautelare n. 89 in data 28 ottobre 2023 - è fondata.
5. Il nuovo parere del Comitato di Verifica - che supporta, sotto il profilo motivazionale, il diniego opposto alla medesima – ha in effetti violato il preciso contenuto conformativo della sentenza n. 180/2023 di questo TAR, che, nell’annullare il precedente diniego per difetto di motivazione, aveva, per l’appunto, precisato che ne derivava l’obbligo per il Ministero “di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi ritraibili dalla presente sentenza considerando i potenziali fattori di rischio associati alla tipologia dell’impiego cui è stato sottoposto il ricorrente, valutando in modo analitico e compiuto l’incidenza causale di tali fattori rispetto alla infermità diagnosticata, potendo ragionevolmente e logicamente escludere una dipendenza da causa di servizio solo qualora fosse in grado di dimostrare l’esistenza di fattori specifici, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, determinanti per l’insorgere dell’infermità (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 447 e la giurisprudenza ivi citata) o in presenza di precise evidenze scientifiche in ordine all’assenza di correlazione tra la specifica infermità sofferta e la partecipazione a missioni in teatri operativi contaminati o altresì in caso di provata adozione di misure protettive idonee ad evitare il rischio dell’insorgenza della patologia”.
5.1. Il Comitato di verifica, nel nuovo parere formulato in data 31 agosto 2023 (all. 004-2 fascicolo doc. ricorrente), si è, invero, limitato ad affermare che “ dall’esame della letteratura anche internazionale disponibile non risulta provata la presenza di elementi statistici rilevanti di servizio associabili causalmente all’infermità in GD” nel periodo coevo all’impiego del militare nei teatri operativi che vengono in rilievo, richiamando a supporto, in maniera general generica, gli esiti di ricognizioni e verifiche ambientali, attività ispettive, campionamenti e studi effettuati in epoca risalente, senza prendere, tuttavia, specificamente in considerazione “i potenziali fattori di rischio associati alla tipologia dell’impiego cui è stato sottoposto il ricorrente, valutando in modo analitico e compiuto l’incidenza causale di tali fattori rispetto alla infermità diagnosticata” e senza nemmeno tenere conto delle risultanze documentali agli atti.
A tale ultimo riguardo, non può sfuggire, infatti, che, il riferito esito delle indagini riguardanti il Kosovo, per lo più risalenti al periodo compreso tra il 1999 e il 2002, si pone in frontale contrasto con la nota informativa del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – IV Reparto – SM – Ufficio Logistico in data 4 febbraio 2004 (all. 009-3-ter – fascicolo doc. ricorrente), che – a chiare ed inequivoche lettere – rende noto che la “Direzione generale della Sanità militare, (…), ha rappresentato la necessità di disporre la sospensione immediata di eventuali acquisizioni di derrate alimentari (vegetali ed animali) e di acqua, a seguito della segnalazione inoltrata dal Prof. R (Dipartimento Scienze Ambientali dell’Università di Siena) riferita ad una vasta area di contaminazione ambientale/alimentare in Kosovo da metalli pesanti tossici”.
Nota che sicuramente assume importanza nella valutazione della specifica situazione del militare che qui rileva, posto che il medesimo è stato impiegato in Kosovo dal 25.09.2002 al 20.10.2002, dal 27.03.2006 al 26.07.2006, e dal 20.03.2007 al 16.07.2007) e che, in alcun modo, può ritenersi smentita e/o superata dallo studio “Measurements of daily urinary uranium excretion in German peacekeeping personnel and residents of the Kosovo region to assess potential intakes of depleted uranium (DU)”, pubblicato su Science of The Total Environment - Volume 381, Issues 1-3, del 1° Agosto 2007, Pagg. 77-87, atteso che tale studio stato effettuato con specifico riguardo al personale militare tedesco impiegato in Kosovo, di cui, peraltro, non sono note né le condizioni di vita, né, soprattutto, le eventuali misure di protezione adottate dal competente Governo durante il suo impiego nel detto teatro operativo.
Sicché, la conclusiva affermazione che “sul piano statistico epidemiologico, gran parte degli studi epidemiologici hanno escluso significatività statistica per patologie neoplastiche per il personale missionario” nulla prova ed, anzi, appalesa che gli stringenti vincoli imposti dal precedente di questo Tar alla riedizione dell’attività valutativa risultano, sotto tale profilo, disattesi.
5.2. Analoga genericità, tale da far ugualmente sconfinare l’attività posta in essere dal Ministero intimato nella elusione e/o violazione del dictum giudiziale, affligge, inoltre, le valutazioni di carattere strettamente clinico effettuate dal competente Comitato, in quanto non prendono mai in esame la specifica situazione del militare, ma si limitano, per l’appunto, solo a riportare quanto affermato dalla letteratura medica.
Segnatamente, nel parere si legge che “la neoplasia gastrica è un tipo di neoplasia a etio-patogenesi multifattoriale caratterizzata da fattori molteplici predisponenti, rappresentati principalmente dal fumo di sigaretta, da una dieta ad elevata assunzione di carne rossa, cibi affumicati e sotto sale e povera in frutta e verdure e dall’infezione da Helicobacter Pylori. Ulteriori fattori significativi di rischio sono il diabete mellito, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), l’obesità e la mancanza di esercizio fisico. Alcune forme istologiche neoplastiche sono tuttavia correlate a mutazioni genetiche: tra queste, vi è la HDGC (Hereditary Diffuse Gastric Cancer), una sindrome ereditaria trasmessa con modalità autosomica dominante che conferisce una maggiore suscettibilità all’insorgenza del tumore allo stomaco diffuso un tipo di cancro gastrico che origina dalla mucosa ed è caratterizzato dalla presenza di cellule definite ad anello con castone, per via dell’aspetto che hanno quando vengono osservate al microscopio. Il tumore gastrico diffuso ereditario è una neoplasia epiteliale rara ad esordio in giovane età, associato a mutazioni eterozigoti germinale dei geni CDH1, MAP3K6 e CTNNA1”.
Non vi sono (o, comunque, non sono stati evidenziati) riscontri fattuali in grado da consentire di ricondurre, sotto il profilo eziologico, in maniera autonoma o preponderante l’insorgenza della patologia sofferta dal militare ai fattori che la letteratura ha individuato, per l’appunto, quali fattori predisponenti.
La circostanza sulla quale sola il Comitato ha appuntato l’attenzione ovvero “il riscontro di cellule ad anello con castone nell’istotipo tumorale da cui era affetto il Militare” , ritenuto deporre “per una forma a significativa genesi eredofamiliare sulla cui patogenesi il servizio prestato non avrebbe potuto rivestire alcun ruolo causale ovvero concausale efficiente e determinante” non è, a ben osservare, un fattore avente incidenza causale, ma, piuttosto, la mera descrizione di come sono apparse, all’esame istologico, le cellule tumorali.
Vero è, in ogni caso, che non v’è una prova, non una, che possa supportare la ipotizzata riconducibilità dell’insorgenza della patologia tumorale da cui era afflitto il militare a fattori “eredo-familiari” , atteso che nulla è stato specificamente evidenziato al riguardo.
Tale affermazione ha, dunque, lo stesso inesistente pregio della, altrettanto fumosamente, ventilata “eventuale sussistenza di condizioni predisponenti di natura estranea al servizio” , rispetto alle quali va dato, però, atto che il Comitato ha correttamente evidenziato che “non (sono) verificabili nella documentazione resa disponibile”.
Nulla è dato, inoltre, sapere circa la eventuale “adozione di misure protettive idonee ad evitare il rischio dell’insorgenza della patologia”, che deve darsi, dunque, per non provata.
5.3. In definitiva, il Comitato di verifica, nel riesame effettuato, ha disatteso, eludendole/violandole, le precise indicazioni conformative derivanti dal giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 180/2023, non riuscendo, per l’appunto, a dimostrare “l’esistenza di fattori specifici, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica” , in grado di recidere il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, che era stato dato per presunto.
Questo Tar, nella sentenza n. 180/2023, aveva, infatti, osservato, richiamando autorevoli precedenti giurisprudenziali, che “ il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6684. Conformi ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 1 luglio 2021, n. 5013;Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 210;Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661) e ricordato che anche la Corte di Cassazione ha affermato che “nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, ai fini della prova del nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico peraltro ravvisabile nel caso in esame, stante l’ormai riconosciuta pericolosità dei menzionati fattori – sia sufficiente «una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio” (sez. lavoro, ord. n. 12/2018).
Aveva, inoltre, specificato che “alla luce di tale orientamento giurisprudenziale spetta all’Amministrazione, che ha a disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più adeguate per effettuare la verifica della concreta posizione del militare pure in ordine alla ricostruzione dell’attività da lui svolta con riguardo alla qualifica e al profilo d’impiego operativo, tratteggiare eventuali fattori causali alternativi o comunque fornire elementi scientifici e statistici in ordine all’assenza di correlazione tra la specifica infermità sofferta e la partecipazione alle missioni in teatri operativi contaminati o altresì di avere assunto misure protettive idonee ad evitare il rischio dell’insorgenza della patologia;- che nel caso in esame parte ricorrente ha documentato la partecipazione del congiunto a missioni in teatri operativi notoriamente contaminati quali in particolare Bosnia, Kosovo, Afghanistan e Iraq e ha dedotto in modo sufficientemente circostanziato che lo stesso ha operato in contesti degradati, che ha assunto alimenti ed acqua del posto, che non è stato dotato di specifici strumenti di protezione;- che in particolare nel rapporto informativo del 25 novembre 2019, confermato dal successivo del 28 febbraio 2020, il Comando del Settimo Reggimento Trasmissioni ha dato che il Sergente Maggiore -OMISSIS-ha partecipato a sette missioni all’estero, che ha avuto una prolungata permanenza all’aperto, che si è trovato in «precarie situazioni lavorative/alloggiative nonché alimentari in particolar modo in quei teatri ad alto rischio»”.
6. Sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, la domanda principale azionata va, in definitiva, accolta e, per l’effetto, dichiarata la nullità ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. b), c.p.a. del provvedimento con cui il Ministero intimato, recependo acriticamente a proprio supporto motivazionale il parere del Comitato di Verifica in data 31 agosto 2023, ha (di nuovo) denegato alla ricorrente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia "-OMISSIS-", patita dal defunto coniuge, in quanto - come detto - adottato in violazione ed elusione del giudicato.
6.1. Peraltro, constatato che il Comitato di Verifica non è riuscito ad individuare, in sede di riesame, un fattore eziologico alternativo ed autonomo in grado di giustificare l’insorgenza della patologia oncologica che ha condotto alla morte del militare e che, in applicazione del principio del cd. one shot temperato (Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 144, sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321 e sez. III, 14 febbraio 2017, n. 660) - sicuramente applicabile, nel caso in esame, dato che vi è stato, comunque, un secondo riesame completo della fattispecie, conseguente ad un primo giudicato di annullamento - non appare ragionevole ipotizzare e, anzi, è da ritenersi precluso, in tale contesto, un ulteriore riesame della medesima istanza da parte del Comitato di Verifica, ritiene il Collegio che, nell’esercizio dei poteri di merito che competono al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, debba essere accertata la spettanza del bene della vita rivendicato dall’interessata e quindi la fondatezza sostanziale dell’istanza formulata dalla parte ricorrente, sia in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità " -OMISSIS-" patita dal defunto coniuge, sia in ordine alla corresponsione dell’equo indennizzo.
6.2. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica ove anteriore, il Ministero della Difesa sarà, pertanto, tenuto ad adottare gli atti e i provvedimenti funzionali all’erogazione del beneficio di spettanza all’avente diritto.
Segnatamente, dovrà:
(i) adottare direttamente nei confronti della odierna ricorrente, quale vedova del Sergente Maggiore Ca. EI q.s. t. sp. -OMISSIS- e genitrice esercente la responsabilità genitoriale-OMISSIS- -OMISSIS- il provvedimento che dà atto del riconoscimento ope judicis della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo per l’infermità "-OMISSIS-", ascritta dalla C.M.O. di Padova alla Tabella A cat. 1°, senza, dunque, alcuna ulteriore remissione del fascicolo istruttorio al Comitato di Verifica e senza alcun margine di discrezionalità;
(ii) corrispondere alla ricorrente l’equo indennizzo nella misura di legge a far data dall’8 novembre 2019, data di presentazione della domanda, maggiorando i ratei pregressi già scaduti degli interessi legali via via maturati dall’8 novembre 2019 fino all’effettivo soddisfo.
6.3. Per il caso infruttuoso decorso del termine su indicato, viene, sin d’ora, nominato quale commissario ad acta il dirigente responsabile della Direzione Generale della Previdenza militare e della leva, con facoltà di delega a dirigente/funzionario della stessa Direzione, il quale, entro e non oltre il termine di ulteriori 60 (sessanta) dovrà provvedere nei sensi precisati al precedente par. 7.2.
7. Ne deriva l’improcedibilità della subordinata azione di annullamento per la pacifica sopravvenuta carenza d’interesse alla sua coltivazione in capo alla ricorrente (vedesi Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2).
8. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del Ministero della Difesa e liquidate a favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo, comprensiva anche di quelle successive occorrende nell’eventuale fase di esecuzione demandata al commissario ad acta.
9. L’eventuale compenso del commissario ad acta , laddove richiesto, verrà liquidato con separato e successivo provvedimento e viene, sin d’ora, posto a carico del Ministero intimato.