TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-10-15, n. 201502937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-10-15, n. 201502937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201502937
Data del deposito : 15 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00078/2014 REG.RIC.

N. 02937/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00078/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avv. O P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.C C in Lecce, viale M. De Pietro N. 23;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, Via F.Rubichi 23, è legalmente domiciliato;

per l'annullamento

del decreto n. 185/2/M Pos. n. 14712, datato 28.10.2013 del Ministero della Difesa, Previmil 1° Reparto 2^ Divisione, notificato al ricorrente in data 6.11.2013, che respinge il riconoscimento di dipendente da causa di servizio;

di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 la dott.ssa C L e uditi l’avv. O. Perugini, per il ricorrente e, nei preliminari, l’avv. dello Stato S. Libertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS-ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa con cui è stata respinta la sua domanda tesa ad ottenere la corresponsione dell’equo indennizzo per le seguenti infermità: “Periartrite scapolo-omerale bilaterale”, “Ipertensione arteriosa”, “Spondiloartrosi diffusa …”, “Sinusopatia” e “Gastroduodenite cronica”, in quanto le patologie di cui è affetto non sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. Eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio, per erronea e superficiale valutazione di elementi causali/concausali ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente.

2. Violazione dei termini procedurali previsti dal d.P.R. 461/2001;
violazione dell’art. 3 l. 241/1990;
violazione della l. 15/2005.

Sostiene il ricorrente: che prima dell’arruolamento non aveva mai sofferto della patologie in esame;
che la perizia ha ritenuto il valore concausale efficiente e determinate nella genesi delle patologie del servizio svolto;
che all’atto della presentazione delle domande aveva -OMISSIS-per permanente inidoneità;
che la motivazione è generica;
che non sono stati rispettai i termini procedurali e che non è stato dato avviso di rigetto.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione dell’Amministrazione con la quale è stato controdedotto nel merito.

Nella pubblica udienza del 24 settembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

I giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità del pubblico dipendente, sono giudizi connotati da discrezionalità tecnica, la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo l'irragionevolezza, l'incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività (Tar Lecce, sez. II, 13 novembre 2014, n. 2759).

Agli effetti della liquidazione dell'equo indennizzo nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Tar Campobasso, sez. I, 27 marzo 2015, n. 137).

Posti questi principi , è da rilevare che nel caso in esame il ricorrente sostiene il difetto di istruttoria del provvedimento della Commissione medica perché non sarebbe stata effettuata alcuna indagine sull’attività lavorativa.

Come rilevato, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio da considerarsi fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni del tutto generiche.

Nel caso di specie, il parere emesso dal Comitato è adeguatamente motivato, soprattutto con riferimento alla rilevata esclusione del nesso eziologico tra il servizio e le infermità patite dal ricorrente, in quanto tra i possibili fattori nocivi derivanti dal servizio, non ne è stato ravvisato alcuno che potesse assurgere a fattore causale diretto o concausale preponderante ed efficiente nel determinismo delle affezioni in esame.

In particolare, è stato evidenziato che: per la “periartrite … non sono ravvisabili microtraumi ripetuti che potrebbero costituire fattore patogenetico ”;
per la “ sindrome depressiva ” non sono state rinvenute “ documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee … a favorirne lo sviluppo ”;
l’ipertensione arteriosa ” è “ un’affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva …”; la “s pondiloartros i” è dovuta al fisiologico invecchiamento”;
per la “ faringite … non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità ”;
sulla “ gastroduodenit e” non può avere influito il servizio reso.

Tale conclusione non denota un’irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti tale da poter portare ad incidere sulla valutazione medica finale, che, come detto, sono i limiti entro i quali il giudice può sindacare un giudizio, quale quello in esame, connotato da discrezionalità tecnica.

Né quanto argomentato dal Comitato può essere superato da quanto dedotto dal ricorrente o da questi documentalmente prodotto. Invero, non sono stati provati o anche solo allegati specifiche episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. Se è vero infatti che non può escludersi il nesso eziologico, quanto meno sotto il profilo concausale, tra il servizio prestato e l'insorgenza di una infermità, è peraltro indubbio che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie deve pur sempre essere ancorato a precisi riscontri medico scientifici e a specifici fatti che, evidentemente, non possono coincidere con lo svolgimento ordinario del servizio stesso, per quanto gravoso esso sia risultato (Tar Basilicata,, 29 dicembre 2014, n. 911).

Anche le conclusioni cui giungono la relazione medica e le certificazioni prodotte da parte ricorrente non sono idonee nella specie a inficiare il rigore logico e scientifico del giudizio reso dal Comitato e ciò perché le diverse valutazioni ivi contemplate si limitano meramente a contrapporre una diversa tesi a quella privilegiata quest'ultimo (Tar Basilicata, 24 aprile 2014, n. 286).

È poi da rilevare che “ la scadenza dei termini previsti dalle vigenti norme regolamentari in tema di procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti, attiene a termini che hanno carattere ordinatorio, avendo una funzione meramente sollecitatoria ed acceleratoria, sicché, la loro scadenza non comporta l'illegittimità del provvedimento ma la legittimazione dell'interessato a contestare l'inerzia e i ritardi dell'Amministrazione ” (Tar Lazio, sez. I, 8 aprile 2015, n. 5107).

Inoltre, “ nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal d.P.R. n. 461/2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché l'Amministrazione non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato ” (Cons. St., sez. II, 12 agosto 2013, n. 812).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio vista la natura delle questioni.

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