TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-13, n. 201400363

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-13, n. 201400363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201400363
Data del deposito : 13 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07230/2002 REG.RIC.

N. 00363/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07230/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7230 del 2002, proposto da:
C G, rappresentato e difeso dall'avv. S S R, con domicilio eletto presso S S R in Roma, via C. Garofolini, 7;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

C P;

per l'annullamento

dei provvedimenti di cui al foglio prot. DGPM/II/4/2/3034-12/P12 di data 21.03.2002 notificato il 10.04.2002 di mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore per l'anno 2002.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. G L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, colonnello in s.p.e. dell’Aeronautica, preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2002, giudicato idoneo ma non iscritto in quadro perchè collocato al 18° posto della graduatoria di merito, impugna la richiamata valutazione deducendo, con il ricorso principale, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere assoluto e, anche con i motivi aggiunti, di eccesso di potere in senso relativo rispetto alla diversa valutazione effettuata nei confronti dello scrutinato Brig. Gen. Pierluigi C.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione per resistere al gravame, deducendo l’infondatezza di tutte le censure.

Il ricorso, già dichiarato perento, viene assunto in decisione alla pubblica udienza straordinaria del giorno 26 novembre 2013, a seguito di dichiarazione di interesse da parte del ricorrente ex art. 9 comma 2 c.p.a.

DIRITTO

1. Con il ricorso principale il ricorrente, ricostruiti in maniera analitica i propri precedenti di carriera, assume l’illegittimità della valutazione impugnata, deducendo il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, considerato che la Commissione di avanzamento non avrebbe adeguatamente tenuto conto dello sviluppo della carriera con specifico riferimento a tutti i titoli posseduti rispetto alle tre categorie previste dall’art. 26 L. 1137/1955.

Occorre, innanzi tutto, richiamare i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza amministrativa, in tema di giudizio di avanzamento degli ufficiali, con specifico riferimento a quanto viene in rilievo in questo giudizio.

Il Consiglio di Stato (si veda, tra le altre, sez. IV, 9 luglio 2011 n. 4137), in particolare, ha avuto modo di affermare che le valutazioni compiute dalle Commissioni Superiori di Avanzamento in sede di giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali sono caratterizzate da un'amplissima discrezionalità, essendo per lo più riferite ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito che non sono la mera risultanza aritmetica dei titolo e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (Cons. Stato, Sez. IV 19 marzo 2001 n.1617;
16 ottobre 2002 n.5688;
4 febbraio 2003 n.556;
2 aprile 2004 n.1827;
7 giugno 2004 n.3591).

E’ stato inoltre evidenziato che l'attività valutativa è precipuamente caratterizzata da un approfondito esame collegiale delle qualità e capacità dei valutandi, riscontrandosi in essa l'esercizio da parte dell'Amministrazione militare di una discrezionalità tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, se non in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2006 n.7610;
7 dicembre 2004 n.8207;
25 maggio 2010 n. 3709).

Infine, il sistema della promozione a scelta è caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, di talchè l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio.

Ciò premesso, e a fronte delle specifiche censure avanzate dal ricorrente, va sempre ricordato che non è una dimensione, per così dire "quantitativa" della illogicità della valutazione a costituire l'unica possibile occasione di sindacato giurisdizionale di questa ( cfr. Cons. Stato IV, n. 5345 del 17.10.2012). Al contrario, ciò che caratterizza la distinzione tra verifica dell'eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza nell'ambito del sindacato di legittimità e sostituzione del giudizio del giudice a quello dell'amministrazione (possibile solo in sede di giurisdizione di merito), è che mentre in questo secondo caso il giudice prescinde dalla valutazione effettuata dall'amministrazione, confrontando direttamente il caso concreto con parametri di opportunità in relazione all'interesse pubblico, nel primo caso, invece, il giudice ripercorre il giudizio già effettuato dall'amministrazione (in esercizio di un potere del quale essa è l'unica titolare), valutandone - sempre in relazione all'oggetto del giudizio ed ai parametri normativi - la coerenza "interna", giungendo a censurare tale giudizio solo ove riscontri incoerenza con le premesse e con i fini afferenti all'interesse pubblico coltivato.

In questa prospettiva incoerenze o irragionevolezze "macroscopiche" costituiscono altrettanti sintomi oggettivi di una incoerenza dell'iter valutativo seguito, in relazione alle proprie premesse argomentative, da parte della stessa amministrazione, risolvendosi in aspetti sintomatici dell'eccesso di potere.

Ciò detto, va poi ricordato che l'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha previsto che la valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali deve essere effettuata sulla base dei seguenti elementi:

A) qualità morali e fisiche;

B) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

C) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

Con l'articolo 10 del D. Lgs 30 dicembre 1997 n. 490 è stata aggiunta la lettera D) Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione.

L'art. 15 del citato D. Lgs. n. 490 del 1997 ha quindi stabilito che "la Commissione di Vertice, la Commissione Superiore, la Commissione Ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni".

L'art. 8 del D. Lgs. 490/97, richiamato dal precitato art. 15 del Decreto stesso, ha precisato che, per l'avanzamento al grado superiore, l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado, ulteriormente aggiungendo che "aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore".

Deve pure essere aggiunto che l'art. 45, legge 19 maggio 1986, n. 224, demandava al Ministero della Difesa la disciplina delle modalità applicative dell'art. 26 della legge 1137 del 1955, mediante la previsione di "criteri che evidenzino le motivazione poste a base delle valutazioni";
con decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, il richiamato Ministero ha approvato il regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli artt. 25 e 26 della l. 12 novembre 1955 n. 1137.

Sulla base del delineato sistema normativo si evince come la promozione a scelta sia caratterizzata non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi;
a tanto segue che l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.

La censura di eccesso di potere in senso assoluto rimanda allora ad un sindacato sulla coerenza generale del metro valutativo adoperato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2002, n. 6777, 8 luglio 1999 n. 1196 e 27 novembre 1997 n. 1328), ovvero sulla manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della carriera.

Tale fattispecie inficiante è stata ritenuta positivamente apprezzabile, da parte del giudice della legittimità, nel solo caso in cui l'ufficiale sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti.

In altri termini, quando dall'esame della documentazione caratteristica sia dato evincere, con assoluta evidenza, una macroscopica ed immediatamente rilevabile incoerenza della valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento rispetto ai precedenti di carriera dell'ufficiale (cfr., in termini, le pronunzie della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 6686 del 2002, 4074 del 2002, 3521 del 2002, 2642 del 2000, 1849 del 1999, 1398 del 1999, 951 del 1998, 495 del 1998, 741 del 1997).

O, sulla base della documentazione caratteristica del ricorrente, non emerge, invero, un complessivo profilo del ricorrente tale da indurre il convincimento di una così spiccata preminenza (personale, culturale, professionale), tale da consentire l'ingresso a tale tipologia di censura.

Come risulta dagli atti depositati dall'Amministrazione della Difesa, ha riportato, nel corso della carriera, due valutazioni non apicali di "superiore alla media" nel grado di Capitano (per complessivi 24 mesi circa). Del resto, anche le schede valutative conclusesi con l'attribuzione della qualifica apicale di "eccellente" non sempre hanno recato le aggettivazioni interne nel grado più elevato possibile, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente, né il ricorrente, con carattere di costanza e continuità, risulta essere stato gratificato da espressioni aggiuntive di apprezzamento e/o di compiacimento.

Peraltro il ricorrente è stato fatto talvolta oggetto di giudizi contenenti riserve nei suoi confronti: in particolare, nella scheda valutativa n. 43, relativa al periodo 1° novembre 1991- 25 ottobre 1992 nel grado di Colonnello e quale Presidente del Collegio medico legale dell’istituto di Medicina legale di Napoli, benché si riscontri la qualifica di “eccellente”, i giudizi finali non sono immuni da rilievi con riferimento al tratto caratteriale caratterizzato da qualche atteggiamento impulsivo.

La censura va quindi disattesa perché infondata.

2. Per giurisprudenza del tutto pacifica, in sede di giudizio d'avanzamento degli ufficiali, il vizio d'eccesso di potere in senso relativo deve essere sostenuto dall'esistenza di vistose incongruenze nell'attribuzione dei punteggi in riferimento all'ufficiale interessato e ad uno o più parigrado iscritti in quadro, così che sia dimostrata la disomogeneità e l'incongruenza del metro di valutazione di volta in volta seguito, in modo da dare evidenza alla mancata uniformità di giudizio (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 1568;
Id., 19 gennaio 2012, n. 245).

In altri termini, ciò che assume rilievo è la rottura dell'uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall'esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza: la valutazione in concreto attribuita deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni dei pari grado iscritti in quadro di avanzamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6557).

Inoltre, il vizio di eccesso di potere in senso relativo non è rilevabile procedendo ad un giudizio di mera comparazione con le posizioni dei parigrado contestualmente scrutinati, in quanto l'analisi non procede nei termini di una mera comparazione aritmetica dei titoli degli esaminandi, bensì in ragione delle complessive qualità di ognuno, di modo che il giudizio effettuato non può essere scisso in singoli elementi, attribuendo poi ad uno di essi, isolatamente considerato, la sufficienza o a sorreggere il giudizio complessivo o a contestarne la validità ( cfr. in termini Consiglio di Stato sez. IV 09 febbraio 2012 n. 688).

Nella richiamata prospettiva, il Collegio osserva che l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile) non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinanti essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento: infatti “i titoli vantati da ciascun candidato sono bilanciabili fra loro, conducendo ad un giudizio inscindibile, ovvero sono frutto di un'estrapolazione dai rapporti informativi e dalle schede valutative di giudizi, che devono trovare un'equilibrata collocazione nell'ambito di una visione globale di ciascuna posizione” .( Consiglio di Stato sez. IV 04 aprile 2012 n. 1998 )

Per questo motivo, la circostanza che due curricula vengano entrambi giudicati di alto livello, e che possano altresì essere ritenuti entrambi di sostanziale equivalenza, non esclude che i medesimi possano ricevere attribuzione di punteggi diversi, posto che - pur in una fascia di livello alto, se non eccellente - il giudicante ben può individuare differenze o profili che si traducono in migliore valutazione espressa in punteggio, senza che ciò debba di per sé costituire contraddizione o illogicità.

Tanto premesso, il vizio di eccesso di potere in senso relativo nella specie non ricorre.

Cadono, infatti, in puntuale applicazione dei principi ora esposti, tutte le doglianze sviluppate nel ricorso e nei motivi aggiunti.

Deve infatti ribadirsi:

a) che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione di avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione dalla lettera dell'art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137;

b) che i titoli vantati da ciascun candidato sono bilanciabili fra loro e conducono ad un giudizio inscindibile.

Pertanto sono inammissibili le censure fondate su una analisi puntuale delle presunte aporie motivazionali a sostegno dei punti assegnati per ciascuna delle lettere di cui all'art. 26 cit. o peggio, per ciascuna delle qualità prese in considerazioni dalle singole lettere.

Ciò detto, va poi rilevato , a conferma della razionalità complessiva della valutazione espressa dalla Commissione, che il contro interessato C ha frequentato nell’anno 2001/2002 il corso IASD, a differenza del ricorrente ( che lo ha frequentato solo in un periodo successivo a quello in valutazione);
ha meritato durante la carriera un encomio semplice, a differenza del ricorrente che non ha conseguito alcun encomio od elogio;
ha ricoperto incarichi di prestigio ( come specificati in atti) specie nel grado di Colonnello;
ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia, con quattro specializzazioni.

Sostanzialmente, e conclusivamente, evidenzia il Collegio che, da un compiuto bilanciamento delle "voci" e dei precedenti di carriera dei predetti Ufficiali, non emerge alcuna abnorme valutazione posta in essere a detrimento del ricorrente (né il Collegio può alla stessa sostituirsi senza effettuare un indebito sindacato di merito) ;
e tanto è sufficiente alla reiezione anche della censura di eccesso di potere in senso relativo.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, unitamente ai motivi aggiunti.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 3000,00 ( tremila) oltre accessori come per legge.

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