TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-03-07, n. 202400064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-03-07, n. 202400064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400064
Data del deposito : 7 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2024

N. 00064/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00233/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
B A, rappresentato e difeso dagli avvocati V A P, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Molise, Ufficio Regionale Centrale per Elezione Consiglio Regionale del Molise Co Corte D'Appello di Campobasso, Ufficio Unico Circoscrizionale per Elezione Consiglio Regionale del Molise Co Corte D'Appello di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

A L, rappresentato e difeso dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Verbale delle Operazioni dell''Ufficio Centrale Regionale (Mod. n. 283-AR) datato 6.7.2023, e integrato, a rettifica, in data 8.7.2023, a conclusione del procedimento elettorale per le Elezioni regionali del 25 e 26 giugno 2023;

- del Verbale delle Operazioni dell''Ufficio Unico Circoscrizionale (mod. n. 267 –AR) del 27.6.2023, e relativi allegati, tra cui in particolare il prospetto dei voti di preferenza della lista n. 10 (Mod. 271 AR), confluiti nel prefato Verbale dell''U.C.R. del 6 ed 8 luglio 2023;

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione n. 1 del Comune di Termoli (Mod. n. 85 AR), redatto in corso di votazioni e rettificato con provvedimento dell''Ufficio Circoscrizionale del 30.6.2023, aggiunto a verbale;

- dei Verbali delle Operazioni degli Uffici Elettorali delle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del Comune di Guglionesi (modd. nn. 85-AR);

ove occorra, di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, lesivo delle prerogative del ricorrente;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da L Alfonso:

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale (Mod. n. 283-AR), datato 6.7.2023 ed integrato, a rettifica, in data 8.7.2023, a conclusione del procedimento elettorale per le Elezioni regionali del 25 e 26 giugno 2023;

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Unico Circoscrizionale (mod. n. 267 –AR), del 27.06.2023, e relativi allegati, tra cui in particolare il prospetto dei voti di preferenza della lista n. 10 (Mod. 271 AR), confluiti nel Verbale dell'U.C.R. del 6 ed 8 luglio 2023;

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 2 del Comune di Fornelli (Mod. n. 85 AR);

- dei Verbali delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale delle Sezioni 1, 2 e 3 del Comune di Macchiagodena (Mod. n. 85 AR);

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione unica del Comune di San Massimo (Mod. n. 85 AR);

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione unica del Comune di Colle d'Anchise (Mod. n. 85 AR);

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione unica del Comune di Cantalupo nel Sannio (Mod. n. 85 AR);

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 2 del Comune di Castelpetroso, ubicato ad Indiprete (Mod. n. 85 AR);

- del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 2 del Comune di Roccamandolfi (Mod. n. 85 AR);

- ove occorra, di ogni provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, lesivo delle prerogative del ricorrente, con riserva di motivi ulteriori e/ o aggiunti, all'esito della chiesta verificazione istruttoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, dell’Ufficio Regionale Centrale e dell’Ufficio Unico Circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Campobasso per l’elezione del Consiglio Regionale del Molise, e infine del sig. A L;

Visto il ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza parziale n. 280/2023;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. N G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. B A, cittadino elettore e candidato alla carica di consigliere nelle elezioni regionali del 25-26 giugno 2023 per la Lista n. 10 “Fratelli d’Italia –G M”, con il presente ricorso, originariamente depositato il 28 agosto 2023, indi notificato il 31 agosto – 1° settembre 2023, e conclusivamente depositato il successivo 4 settembre, esponeva:

- di essersi posizionato al settimo posto della propria lista con 1467 preferenze assegnate, solo 5 in meno di quelle riportate dal sesto classificato sig. A L (1472);

- che la propria lista aveva riportato 4 consiglieri eletti;

- di essere quindi risultato terzo dei non eletti della lista.

Tanto premesso, il ricorrente, allegando il proprio interesse a una corretta attribuzione dei voti, che sarebbe stata atta a sovvertire le predette posizioni dei non eletti nella specifica graduatoria “ in vista di probabili sviluppi nell’utilizzo della stessa in corso di quinquennio di durata del Consiglio neo-eletto ”, impugnava gli atti in epigrafe al fine di far emergere e rettificare le illegittimità in proprio danno asseritamente commesse presso taluni seggi dei comuni di Termoli e Guglionesi, onde poter conseguire la posizione di secondo dei non eletti in luogo del candidato sig. L.

2 Nel ricorso, più specificamente, una volta rivendicato il qualificato interesse a ricorrere del sig. A si deduceva che:

- nella Sezione n. 1 del Comune di Termoli l’Ufficio Unico Circoscrizionale avrebbe omesso di attribuirgli ben 10 voti, pur effettivamente espressi in suo favore, a causa solo di mere, evidenti incertezze grafiche;

- nelle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del Comune di Guglionesi sarebbero state analogamente ritenute non valide numerose preferenze a suo favore, malgrado fosse manifesta e univoca la volontà degli elettori.

Con il primo mezzo si esponeva, quindi, che nel Seggio n. 1 di Termoli il ricorrente avrebbe di fatto conseguito 17 preferenze, laddove la Tabella Mod. 271 AR allegata al Verbale dell’Ufficio Unico Circoscrizionale gliene aveva assegnate solo 7.

Il secondo motivo concerneva invece il riconoscimento dei voti espressi nelle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 del Comune di Guglionesi, rispetto alle quali il ricorrente lamentava parimenti una sottrazione di voti pur legittimamente espressi in suo favore.

Precisamente, i rilievi svolti per le Sezioni del Comune di Guglionesi erano i seguenti.

Nella Sezione n. 1, sono stati attribuite al candidato A n. 139 preferenze valide, con esclusione di almeno 5 voti recanti l’indicazione inequivoca dello stesso candidato, posta in posizione esterna alla finca dedicata alla Lista n. 10, che gli andavano ugualmente assegnate, in assenza di segni su lista diversa da quella di appartenenza, ovvero su candidato diverso da quello della relativa coalizione.”

“Nella Sezione n. 2 consta a verbale la contestazione dell’annullamento di una preferenza a favore del candidato A, perché espressa nello spazio di lista diversa da quella di appartenenza, mentre in carenza di altri segni equivoci, quella preferenza doveva essere riconosciuta valida. Nello stesso seggio altre tre schede, di fattura analoga, sono state erroneamente rese nulle dal Seggio quanto alla preferenza ad A.”

“Nella Sezione n. 3, come si evince a pagina 86 del Verbale sezionale, il rappresentante di lista di FDI ha lamentato la mancata assegnazione di ben 11 preferenze, ulteriori rispetto alle 227 ritenute valide ed attribuite, per il candidato A in contraddizione con il chiaro intento dell’elettore votante. Almeno sei di queste andavano in effetti attribuire, in quanto apposte senza che vi fosse, come erroneamente dichiarato sempre a pagina 86, dal Presidente di Seggio, contraddizione con alcuna lista votata. Al candidato A, dunque andavano attribuite correttamente almeno 233 preferenze”.

“Nel Seggio n. 4, altri 5 voti sono stati sottratti al candidato A, che ne ha conseguiti come validi soltanto 189, per motivi sovrapponibili a quelli innanzi denunciati, ovvero per l’apposizione inequivoca del nome in posizione sulla scheda irrituale, ma in assenza di indicazioni di voto contrastanti e contraddittorie, di modo che in ossequio alla ricostruzione della volontà dell’elettore e nel rispetto del principio del favori voti, correttamente andavano assegnate allo stesso candidato, portando la sua cifra sezionale a 194.”

Nella Sezione n.5 dello stesso Comune, verificatasi la stessa fattispecie illegittima, ovvero la mancata attribuzione di 7 voti di preferenza per il candidato A, su schede recanti la scritturazione del suo nome in assenza di altri segni incompatibili con la volontà dell’elettore, allo stesso candidato sono stati attribuiti 231 voti anziché 238, come dovevasi a mente di quanto dispone il d.P.R. n. 570/60, in combinato disposto con l’art. 1 della l. n. 108/68, al terzultimo comma dell’articolo 57 .”

3 Il controinteressato sig. L si costituiva in giudizio in resistenza all’impugnativa eccependone l’inammissibilità per la sua natura meramente esplorativa, la carenza di adeguato principio di prova a sostegno delle censure avversarie e, comunque, la infondatezza di queste ultime.

La medesima parte resistente proponeva contestualmente anche un ricorso incidentale, chiedendone la disamina per l’eventualità che il gravame avversario venisse reputato ammissibile e meritevole anche solo di un approfondimento istruttorio: impugnativa con la quale anche il sig. L lamentava che gli fossero state illegittimamente sottratte numerose preferenze.

Tanto, segnatamente:

- con l’illegittimo annullamento di una preferenza validamente espressa nel Seggio n. 2 del Comune di Fornelli;

- con l’illegittimo annullamento nel Comune di Macchiagodena di ben 5 preferenze validamente espresse, di cui una nella prima Sezione, due nella seconda e due nella terza;

- e analogamente, nella Sezione unica del Comune di San Massimo con riferimento a 7 schede, in quella del Comune di Colle d’Anchise per una scheda, in quella del Comune di Cantalupo nel Sannio per due schede, nella Sezione n. 2 del Comune di Castelpetroso parimenti per due schede, e, infine, per una scheda in ciascuna delle due Sezioni del Comune di Roccamandolfi.

Anche la Regione Molise si costituiva in giudizio, eccependo la carenza d’interesse ad agire del sig. A, il carattere solo esplorativo del gravame e, in ogni caso, la sua infondatezza.

Parte ricorrente controdeduceva alle obiezioni di merito rivolte alle proprie censure e insisteva sulle sue doglianze e domande.

Ricorrente e Regione depositavano degli scritti di replica.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2023 la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione.

4 Da tanto scaturiva la sentenza parziale n. 280 del 26 ottobre 2023, con la quale il Tribunale,

non definitivamente pronunciando, e riservata al definitivo ogni ulteriore questione, dopo aver riconosciuto l’interesse al ricorso del sig. A così statuiva:

- respingeva il primo motivo del ricorso principale;

- rigettava parimenti il suo secondo motivo, ma con limitato riferimento alle Sezioni nn. 1, 4 e 5 del Comune di Guglionesi;

- respingeva il ricorso incidentale;

- disponeva, infine, una verificazione in merito alle restanti contestazioni veicolate dallo stesso secondo mezzo del ricorso principale, relative alle Sezioni nn. 2 e 3 del Comune di Guglionesi, e questo: affidando l’incombente alla Prefettura di Campobasso;
assegnando il termine del 15 gennaio 2024 per la trasmissione della relazione di verificazione e i suoi allegati;
fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 21 febbraio 2024.

5 Gli atti della verificazione e i relativi allegati venivano acquisiti al fascicolo processuale, per difficoltà insorte nel caricamento dei relativi testi digitali, solo il 2 febbraio 2024.

Ne seguiva di lì a poco la proposizione di motivi aggiunti mediante atto notificato e depositato il 6 febbraio 2024, con il quale parte ricorrente, avuto riguardo alle risultanze della verificazione, deduceva che:

- le 6 schede rinvenute nel plico 5R della Sezione n. 2, contraddistinte in sede di verificazione dai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, non erano risultate corrispondenti alla fattispecie illegittima denunciata dal ricorso, in quanto, pur recando la preferenza “A”, denotavano la presenza anche di un crocesegno apposto in favore di liste differenti da quella di appartenenza del sunnominato (la Lista n. 10 “Fratelli d’Italia –G M”);

- per converso, nella Sezione n. 3 le doglianze di parte ricorrente avevano invece trovato effettiva corrispondenza;

- con riferimento a tale Sezione il verificatore aveva allegato al verbale, sua sponte o su richiesta dei legali di parte, 13 schede, identificate quali allegati nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, astrattamente riconducibili alle fattispecie contestate come illegittime dal ricorso, alle quali si erano aggiunte anche 4 ulteriori schede, contrassegnate come allegati nn. 23. 24, 25 e 26, rinvenute nel corso della verificazione tra le schede rese nulle presso lo stesso Seggio n. 3;

- almeno 9 delle 17 complessive schede appena indicate recavano chiara e valida preferenza per il candidato A, dovendo quindi essere conteggiate in suo favore, vale a dire: i voti di preferenza attribuitigli con le schede allegate al verbale con i nn. 17, 18, 19, 20 e 22, rinvenute tra le schede giudicate valide dal Seggio n. 3;
e i 4 voti corrispondenti alle schede allegate con i nn. 23, 24, 25 e 26 al verbale prefettizio, che il Seggio aveva dichiarato invece nulli;

- il ricorrente, potendo quindi giovarsi di tali ulteriori 9 voti, in aggiunta alle 1467 preferenze già assegnategli, avrebbe dovuto sopravanzare l’odierno controinteressato, che ne aveva conseguiti 1472, e finire posizionato, in sua vece, al 6° posto della propria lista, diventando perciò secondo dei non-eletti;

- per contro, le preferenze date all’A con le schede 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 non potevano essergli riconosciute, in quanto dallo stesso ricorrente veniva ammesso che tali schede recavano crocesegni su liste diverse da quella n. 10;
e il medesimo esito valeva anche per la scheda n. 20, dove la preferenza per il ricorrente figurava essere stata cancellata e sostituita con un’altra.

All’udienza pubblica del 21 febbraio 2024, su concorde richiesta di rinvio delle parti, la trattazione della causa veniva differita alla successiva udienza del 6 marzo 2024.

Il controinteressato controdeduceva indi ai motivi aggiunti con memoria depositata il 1° marzo 2024.

All’udienza pubblica del 6 marzo 2024, infine, esaurita la discussione, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

6 Il Collegio deve rilevare d’ufficio in via preliminare la tardività della memoria del controinteressato di controdeduzione ai motivi aggiunti, depositata in data 1° marzo 2024.

Per le controdeduzioni ai motivi aggiunti, la logica vuole che il termine a disposizione del resistente non possa essere superiore a quello, di quindici giorni, assegnato dalla disciplina speciale propria della materia elettorale, di cui al comma 5 dell’art. 130 cod.proc.amm., per le difese dinanzi al ricorso introduttivo.

Ma anche ad aver ipoteticamente riguardo, comunque, alla previsione residuale del comma 10 dello stesso articolo, che stabilisce l’applicazione di termini “ dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario ”, la conclusione non cambierebbe, poiché la controinteressata era già costituita in giudizio, e il deposito della memoria di cui si tratta è stato effettuato al di là anche della scadenza del termine dimezzato operante per gli scritti di replica, che è pari a 10 giorni liberi prima dell’udienza.

7 L’impugnativa del sig. A, per la parte che resta da decidere dopo la sentenza parziale n. 280/2023, è in parte infondata e per il residuo inammissibile per carenza d’interesse.

8 Come si è premesso, con il secondo motivo di ricorso, concernente le operazioni elettorali presso il Comune di Guglionesi, il ricorrente ha lamentato una sottrazione di voti pur legittimamente espressi in suo favore.

La censura di fondo a base del mezzo è quella della mancata attribuzione all’interessato di voti di preferenza che avrebbero invece dovuto essergli riconosciuti, giacché, per quanto nei relativi casi la preferenza degli elettori per il ricorrente fosse stata apposta in posizione diversa da quella dedicata (ossia in posizione impropria), le schede in contestazione, in ogni caso, non recavano alcun crocesegno su liste diverse dalla sua, né altra indicazione di voto confliggente con la preferenza per l’interessato.

Più specificamente, con riferimento alle Sezioni di Guglionesi nn. 2 e 3, sulle quali rimane da decidere, i rilievi svolti dal sig. A sono stati i seguenti.

Nella Sezione n. 2 consta a verbale la contestazione dell’annullamento di una preferenza a favore del candidato A, perché espressa nello spazio di lista diversa da quella di appartenenza, mentre in carenza di altri segni equivoci, quella preferenza doveva essere riconosciuta valida. Nello stesso seggio altre tre schede, di fattura analoga, sono state erroneamente rese nulle dal Seggio quanto alla preferenza ad A.”

“Nella Sezione n. 3, come si evince a pagina 86 del Verbale sezionale, il rappresentante di lista di FDI ha lamentato la mancata assegnazione di ben 11 preferenze, ulteriori rispetto alle 227 ritenute valide ed attribuite, per il candidato A in contraddizione con il chiaro intento dell’elettore votante. Almeno sei di queste andavano in effetti attribuire, in quanto apposte senza che vi fosse, come erroneamente dichiarato sempre a pagina 86, dal Presidente di Seggio, contraddizione con alcuna lista votata. Al candidato A, dunque andavano attribuite correttamente almeno 233 preferenze ”.

Le contestazioni riguardanti le dette due Sezioni sono state ammesse, diversamente da quelle relative alla Sezioni comunali 1, 4 e 5, a un approfondimento istruttorio, poiché si è ritenuto che solo le prime, e non anche le seconde, risultassero sorrette dal necessario principio di prova.

Nel contesto delle Sezioni 2 e 3, si è difatti osservato, “ le doglianze di parte ricorrente poggiano su specifiche contestazioni mosse a verbale dal rappresentante della lista in questione. Si veda infatti, per la Sezione n. 2, la pag. 48 del verbale, che dà appunto conto della contestazione sollevata rispetto alla mancata assegnazione all’A di 5 voti di preferenza;
e parimenti si veda, per la Sezione n. 3, la contestazione del rappresentante riportata alle pag. 85-86 del conferente verbale, che investe n. 11 voti di preferenza analogamente non assegnati al medesimo candidato.

Per queste due Sezioni, quindi, le doglianze di parte possiedono un ancoraggio documentale esterno di riscontro che esclude il loro carattere meramente esplorativo e le rende idonee a ottenere un approfondimento istruttorio ” (sentenza parziale n. 280/2023).

9 Il Tribunale, rammentato quanto precede, deve subito prendere atto della circostanza che il ricorrente stesso, nel contesto dei propri motivi aggiunti, ha motivatamente riconosciuto come le risultanze della verificazione abbiano smentito le proprie censure riferite alla Sezione n. 2, nonché quelle attinenti alle schede della Sezione n. 3 qui identificate come portanti i nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Il Collegio, stante la già ammessa infondatezza della porzione testé detta dell’impugnativa residua, può quindi senz’altro concentrare la propria attenzione sulle sole preferenze di cui alle nove schede della Sezione n. 3 che la ricorrente, invece, rivendica, vale a dire: le schede allegate al verbale con i nn. 17, 18, 19, 20 e 22, rinvenute tra quelle giudicate valide dal Seggio;
le schede allegate con i nn. 23, 24, 25 e 26, che lo stesso Seggio aveva dichiarato invece nulle.

10 In questa prospettiva devono essere esaminate per prime le schede identificate dai nn. 17, 18, 19, 20 e 22, le quali, essendo state reperite tra quelle giudicate valide dal Seggio, rientrano de plano nell’alveo dell’originario ricorso.

10.1. In proposito deve riconoscersi che la motivazione, espressa alla pag. 86 del verbale di Sezione, del mancato riconoscimento dei voti oggetto di contestazione, non è di per sé appropriata. Essa richiama, difatti, a fondamento di tale decisione una norma, l’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, e una esemplificazione, quella fornita dalle Istruzioni per le operazioni per gli uffici elettorali di sezione (la n. 23, a pag. 101), le quali presuppongono dichiaratamente, entrambe, la presenza di un crocesegno, su un contrassegno di lista, che valga appunto a far considerare “votata” la lista stessa. Questo elemento, tuttavia, nelle fattispecie in rilievo non ricorre, poiché le schede qui in discussione non recano la presenza di alcuno specifico voto su contrassegni di lista.

10.2. Nondimeno, ciò nulla toglie all’infondatezza della rivendicazione, da parte del ricorrente, delle preferenze espresse a suo nome ma apposte, però, nel riquadro della scheda di pertinenza di una lista diversa dalla sua: e questo è il caso delle schede di cui agli allegati 17 e 18.

Un uniforme e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, ha chiarito in vicende simili “ che qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il nome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo il voto al contrassegno di lista, né è possibile considerare valido il voto di preferenza attribuito al candidato apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella per cui si è presentato. Conseguentemente, la scheda va considerata nulla, in quanto l'indicazione incoerente del nominativo di un candidato non appartenente alla lista rende contraddittoria la manifestazione di voto, con conseguente impossibilità sia di indirizzare, implicitamente, il voto in favore di un'altra lista, sia di attribuire la preferenza. In altri termini, l'espressione del voto di preferenza attraverso l'indicazione del nominativo del candidato in uno spazio riservato ad una lista diversa da quella cui egli appartiene, senza che l'elettore abbia espresso il voto di lista, non permette di individuare con chiarezza la volontà dell'elettore, risultando la stessa equivoca e contraddittoria e, pertanto, poiché in tal caso non è possibile risalire ad una univoca ed effettiva volontà dell'elettore, il voto non può ritenersi validamente espresso (T.R.G.A. Trentino Alto Dige - Trento, 27 febbraio 2014, n. 67;
cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 19 marzo 2020, n.1971;
TAR Sardegna, Sez. II, 6 novembre 2014, n. 900;
TAR Campania – Salerno, sez. I, 7 maggio 2012, n. 825;
più risalente Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5913)
” (in termini, T.A.R. Calabria, 9 luglio 2020 n. 1269;
nello stesso senso cfr. anche C.G.A.R.S. 7 settembre 2012, n. 733;
C.d.S., III, 5 settembre 2017, n. 4208).

10.3. Parte ricorrente, che ha riportato complessivamente cinque voti in meno di quelli del controinteressato, potrebbe quindi potenzialmente aspirare al riconoscimento delle sole tre preferenze di cui alle schede identificate dai nn. 19, 20 e 22, risultando invece infondate le sue contestazioni per le due schede di cui agli allegati 17 e 18.

10.4. Venendo alle ulteriori quattro schede rivendicate dal sig. A, con i propri motivi aggiunti, tra quelle reputate nulle dal Seggio, il Collegio, anche a prescindere da qualunque verifica in rito sull’ammissibilità di siffatta rivendicazione, non può non notare immediatamente come per ben tre di esse, quelle degli allegati 24, 25 e 26, valga lo stesso orientamento giurisprudenziale preclusivo appena citato, potendosi perciò unicamente far questione della riconoscibilità della preferenza di cui alla scheda dell’allegato 23.

10.5. In definitiva, dunque, delle nove schede che parte ricorrente vorrebbe complessivamente vedersi assegnate, ben cinque non sono comunque computabili in suo favore. Sicché le restanti quattro schede, anche in caso di esito favorevole del vaglio delle sue doglianze, non potrebbero comunque consentire al ricorrente di raggiungere la dotazione di preferenze del controinteressato.

Il Tribunale deve pertanto concludere per l’inammissibilità, per carenza d’interesse, della parte dell’impugnativa, non ancora esaminata, concernente le dette quattro schede.

11. In conclusione, la presente impugnativa, nella parte rimasta da decidere dopo la sentenza parziale n. 280/2023, va dichiarata in parte infondata (paragrr. 10.2. e 10.4.), e per il residuo inammissibile per carenza d’interesse.

La natura della controversia e l’esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

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