TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-01-16, n. 201300011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-01-16, n. 201300011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201300011
Data del deposito : 16 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00023/2011 REG.RIC.

N. 00011/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00023/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2011, proposto da: P C, rappresentato e difeso dagli avv. M B V e M F, con domicilio eletto presso il primo, in Perugia, via Cesarei, 4;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici e del patrimonio storico, artistico ed etnografico dell'Umbria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Comune di Perugia, Comune di Perugia Unità Operativa Edilizia Privata-Sportello Unico;

per l'annullamento

della nota della Soprintendenza p. 140673 del 26.7.2010 (costruzione edificio civile abitazione - parere negativo)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici e del patrimonio storico, artistico ed etnografico dell'Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, ing. P C espone di avere ereditato i terreni in Perugia, località Colonnetta, Strada Marscianese, catastalmente identificati al fg. 308, patelle 1119 e 1277, già oggetto di una istanza di rilascio di permesso di costruire un edificio di civile abitazione presentata dal padre sig. Rodolfo Ceccarini il 7 luglio 2007 e acquisita al n. 2942 di prot. del comune di Perugia in data 30 luglio 2007.

Nella qualità di progettista dell’intervento proposto, l’ing. Ceccarini ha presentato istanza di variante all’originario progetto con la modificazione del solo locale sottotetto: l’istanza è stata acquisita dal comune di Perugia al prot. n. 4408 in data 4 dicembre 2008. Contestualmente il ricorrente ha richiesto l’autorizzazione ambientale: la richiesta è stata protocollata al n. 4409 in data 4 dicembre 2009.

Sulla richiesta, la commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio ha espresso parere favorevole giusta comunicazione dell’ente prot. 2009.0239213 del 29 dicembre 2009, con la quale sono stati richiesti gli oneri dovuti e la relazione paesaggistica semplificata. Gli oneri sono stati regolarmente versati e la documentazione è stata consegnata al comune unitamente alle fotografie dello stato attuale, il rilievo delle alberature esistenti e la relazione tecnica illustrativa.

Con avviso ex art. 10 bis, l. n. 241/1990, n. 2010/0200847 del 26 ottobre 2007 il comune ha reso nota l’avvenuta adozione del parere negativo prot. n. 140673 del 26.07.2010 da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, avverso il quale sono prodotte tre distinte censure di violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, dell’art. 146, d.lgs. n. 42/2004 e del d.m. n. 72 del 27.06.1969: (I) l’interesse del proprietario all’edificazione può essere sacrificato solo in presenza di motivazioni specifiche e approfondite;
(II) il parere non da conto dell’effettiva valutazione dell’'intervento da parte della competente amministrazione;
(III) la motivazione è confusa e non consente di capire la ragione per cui l’intervento è stato ritenuto incompatibile con il vincolo di zona.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno presentato memoria.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio osserva di essersi ripetutamente pronunziato sull’ammissibilità del ricorso, benché diretto nei confronti del parere che la Soprintendenza rende ai sensi dell’art. 146, D.Lgs. n. 42/2004: nella giurisprudenza del Tribunale il parere è stato assimilato a un'autorizzazione o a un nulla osta con funzione di strumento dato all'autorità preposta alla tutela delle bellezze naturali per salvaguardare gli interessi da essa rappresentati (T.A.R. Umbria Perugia, 6 marzo 1998, n. 182). Deve perciò ritenersi autonomamente impugnabile per l’effetto preclusivo all’ulteriore prosieguo procedimentale che esso produce (arg. T.A.R. Umbria Perugia, 31 marzo 2011 n. 97). Nella giurisprudenza amministrativa, il parere della Soprintendenza previsto dall'art. 146, D.Lgs. n. 42/2004, ha natura obbligatoria e vincolante e, quindi, assume una connotazione non solamente consultiva, ma tale da possedere un'autonoma capacità lesiva della sfera giuridica del destinatario: il parere, pertanto, è autonomamente ed immediatamente lesivo e di conseguenza ex se impugnabile in sede giurisdizionale (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 7 dicembre 2011, n. 1955).

Nel parere, il contrario avviso alla compatibilità paesaggistica della variante al manufatto, si basa su una complessa serie di considerazioni relative all’intervento che si configura come modificazione: alla morfologia originaria del contesto paesaggistico;
dello skyline naturale e antropico;
dell’assetto percettivo scenico e panoramico. L’opera introduce poi una alterazione del paesaggio e si configura come: intrusione nel contesto paesaggistico di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari compositivi della zona e rappresenta una deconnotazione degli elementi caratteristici che costituiscono il locale sistema paesaggistico.

L’eccesso di potere e la violazione di legge dedotti al punto sub III del ricorso in esame sono totalmente infondati e devono essere disattesi.

È infatti del tutto coerente con l’esistenza del vincolo di cui al D.M. 27 giugno 1969, n. 27 il giudizio di mancanza del progetto nel suo complesso della necessaria compatibilità paesaggistica e di assenza di finalizzazione al miglioramento della qualità complessiva dei luoghi, in relazione al suo sovradimensionamento rispetto agli edifici già esistenti, di ridotta volumetria ed altezza realizzati con laterizi o prospetti intonacati, con coperture a capanna o padiglione e manto in laterizio.

Tale quadro motivazionale risulta coerente con l'ambito del parere della Soprintendenza, che è chiamata a verificare la compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso esercitando un potere attivo di cogestione del vincolo paesaggistico con l’ente locale (T.A.R. Umbria Perugia, 1 marzo 2012, n. 67).

In aggiunta al motivo in esame è perciò da ritenere infondato anche il primo aspetto del motivo di illegittima compressione del diritto di proprietà: il sacrifico dell’interesse individuale all’uso del territorio tramite modificazioni edilizie deve infatti essere sempre contemperato con quello generale alla conservazione e alla fruizione del paesaggio.

Le valutazioni poste a base del provvedimento impugnato consentono di superare le censure di apoditticità del parere oggetto del terzo aspetto: l’interesse alla conservazione del territorio sorregge l’apprezzamento di circostanze da connotare, in base ad apprezzamenti tecnici complessi, alla stregua di regole non giuridiche e proprie delle discipline estetico - ambientali, suscettibili di diversi esiti applicativi, siccome riferite ai concetti di "alterazione", "pregiudizio", "compatibilità", "coerenza", rapportate ai "valori paesaggistici" ed agli "obiettivi di qualità paesaggistica", in base alla lettera dell’art. 146, D.Lgs. n. 42/2004 - finendo con il tramutarsi in un vero e proprio giudizio di valore sugli stessi, comportante una sostanziale revisione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti territoriali (Cons. St., sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5719).

I rilievi dell’avvocatura riportati nella memoria del 31 agosto 2012 circa il carattere dell’area, da identificare come interamente a verde ad andamento scosceso fra due viabilità e in merito alla struttura dell’edificio che ha la forma di un parallelepipedo di cinque piani fuori terra e uno interrato del tutto contrastante con il tessuto storicizzato, valgono infine a superare l’ultimo profilo di inadeguatezza del parere rispetto al D.M. 27 giugno 1969, n. 27 che ha ritenuto la zona di notevole interesse pubblico perché, per l’aspetto assai vario del terreno ricco di verde, e, in special modo di vigneti e di uliveti, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, godibile da numerosi punti di vista e di belvedere accessibile al pubblico, fra i quali anche la strada statale n. 75 e la strada statale n. 3bis nei pressi di Perugia.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.

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