TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-12-03, n. 202201238
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Testo completo
Pubblicato il 03/12/2022
N. 01238/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2022, proposto da
M S, rappresentato e difeso dall'avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento:
- delle Intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, notificata ai ricorrenti a mezzo Ufficiale della riscossione il 9 – 16 novembre 2021, così indentificate: per S Massimo Documento n. 06420219000373640/000”, per S Mauro Documento n. 06420219000373539000, con le quali è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, della somma di Euro 16.458,75 tutte in riferimento alla Cartella AGEA n. 30020180000009474000 (nuovo numero di riferimento 06420207180077175501-02) notificata il 20/04/2018;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compreso il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. M Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’azienda agricola ricorrente ha impugnato le intimazioni di pagamento nn. 06420219000373640/000 e 06420219000373539/000, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 16.458,75 relativa alla presupposta cartella di pagamento n. 30020180000009474000, notificata il 20/04/2018, a titolo di prelievo supplementare e interessi per le campagne 1994/1995 e 1995/1896.
Si riportano, qui di seguito, i motivi di ricorso, per come sintetizzati dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo:
- (motivo I) riguarda debiti per prelievi supplementare del latte conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia (v., ex multis, Consiglio di Stato Sentenza n. 1311/2021, TAR Veneto, Sentenza n. 996/2020 e, da ultimo, TAR per l’Emilia Romagna – Bologna, Sentenza n. 865/2021 pubblicata il 18.10.2021):
- sia per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come ora definitivamente confermato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18;
- sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE - v. motivo I -2;
(motivo II) attiene ad una procedura di recupero per la quale AGEA risulta decaduta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
(motivo III) riguarda comunque debiti per prelievo latte ampiamente prescritti;
(motivo IV) è stata emessa in base ad un ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (v. art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies,
L. n. 33/09), mentre AGEA non ha utilizzato quel ruolo, ma ad altro ruolo, all’evidenza illegittimamente duplicato, sul quale non risultano conteggiati i recuperi PAC effettuati all’azienda ricorrente per il pagamento anche dei debiti intimati; inoltre si tratta di somme già trattenute e versate dal primo acquirente.
(motivo V) indicano a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per soli interessi, non dovuti perché ai sensi dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003 per tutte le annate dal 1995/1996 al 2001/2002, non sono dovuti gli interessi sui debiti per “prelievo latte” e perché AGEA ha già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda agricola ricorrente le corrispondenti somme;
(motivo VI) riguarda somme iscritte a ruolo sulla base di provvedimenti presupposti per i quali è mancata la notifica ovvero la notifica è radicalmente nulla;
(motivo VII) risulta viziata (nullità per mancanza dei requisiti essenziali) per mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” formato da AGEA ex D.L. 27/19 è stato reso esecutivo;
(motivo VIII) comunque manca dei requisiti essenziali, indica a debito somme non dovute, anche per interessi di mora e “Oneri di riscossione”, e comunque già pagate, e risulta totalmente illegittima anche per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli “Oneri di Riscossione” ed alla data in cui è stato reso esecutivo il “residuo ruolo” formato da AGEA ex D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2019.
L’intimata AGEA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza nel merito.
Successivamente, parte ricorrente, con la memoria ex art. 73 c.p.a. ha evidenziato un profilo di nullità degli atti impugnati per