TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-01-12, n. 201800234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-01-12, n. 201800234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201800234
Data del deposito : 12 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2018

N. 00234/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00821/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto - ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett.a) del c.p.a. - presso la Segreteria del T.a.r. della Campania in Napoli, piazza Municipio;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Napoli, in data 13.05.2016, notificato in data 12.01.2017, prot. n. 44873/PAT/AREA III^ TER, con il quale veniva revocata la patente di guida;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Napoli ha disposto la revoca della patente di guida in relazione ad una sentenza penale di condanna emessa nei confronti del ricorrente nel 2013 per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.

Si è costituito in giudizio per resistere alla proposta impugnativa l’Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

All’udienza camerale del 21 marzo 2017 è stato fatto rilevare a verbale il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Con ordinanza n. 449/2017, ribadito - ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – un possibile profilo di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, è stata respinta l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

All’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, su richiesta delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la domanda rivolta a denunciare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal Prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario, al quale compete, nell'eventualità del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso disapplicando l'atto lesivo (Cassazione civile, sezioni unite, 14 maggio 2014 n. 10406;
in senso conforme, Cassazione civile, sezioni unite n. 2446/2006).

A tale conclusione ha già aderito anche la più recente giurisprudenza amministrativa, rilevando che, la questione relativa al possesso dei requisiti morali, di cui all’art. 120 del codice della strada, deve intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell'esclusivo interesse del privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto (cfr. T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. I, 10 luglio 2015 n. 1718;
T.a.r. Abbruzzo, Pescara, sez. I, 18 giugno 2015 n. 266;
T.a.r. Sicilia, Catania, 16 giugno 2015 n. 1682;
T.a.r. Puglia, sez. Lecce, sez. I, 12 agosto 2014 n. 2174).

Di recente, anche il Consiglio di Stato (sez. III, 6 giugno 2016 n. 2413) ha preso atto del consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo il quale sussiste la giurisdizione del giudice civile in ordine alla contestazione degli atti con cui l'Amministrazione rileva la insussistenza dei "requisiti morali" previsti dall'art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Cassazione civile, Sezioni unite, n. 10406 del 2014;
n. 22491 del 2010;
n. 2446 del 2006;
n. 8693 del 2005).

Stando così le cose, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la cognizione della controversia dedotta in giudizio deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

In considerazione della natura della controversia e del fatto che essa viene definita con sentenza di rito senza alcuna possibilità per il giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, ritiene il Collegio che le spese di giudizio debbano essere compensate tra le parti.

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