TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-12-13, n. 201712305
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Pubblicato il 13/12/2017
N. 12305/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09731/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9731 del 2016, proposto da:
V F, rappresentato e difeso dagli avvocati V B e G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G T in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
G L, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, unitamente all'allegato elenco nominativo al citato provvedimento, mai comunicato al ricorrente, con il quale il Ministero della Giustizia ha reso noti i risultati delle prove scritte del concorso per esami a 300 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 26 settembre 2014 il cui esito è stato pubblicato sui sito web del Ministero in data 9 giugno 2016;
della graduatoria degli ammessi a sostenere le prove orali del concorso a 300 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 26 settembre 2014 mai comunicata al ricorrente;
dei provvedimenti attraverso i quali si è proceduto all'esclusione del ricorrente dalla prova orale del concorso a 300 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 26 settembre 2014, mai comunicati al ricorrente;
del provvedimento, di estremi sconosciuti con il quale è stato formulato il giudizio, avente ad oggetto la seconda prova scritta svolta dal ricorrente (atto inter vivos di diritto civile - busta n. 867) espresso dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 350 del 11 febbraio 2016 - pomeriggio, con riferimento al concorso a 300 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 26 settembre 2014, mai comunicato al ricorrente;
del verbale n. 350 dell’11 febbraio 2016 - pomeriggio della Commissione esaminatrice del concorso a 300 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 26 settembre 2014, nella parte in cui è stato espresso il giudizio della Commissione esaminatrice avente ad oggetto la seconda prova scritta svolta dal ricorrente (atto inter vivos di diritto civile - busta n. 867);
dei criteri per la valutazione degli elaborati individuati dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 7 del 28 aprile 2015 e di ogni altro eventuale atto dalla stessa successivamente adottato con verbale di cui si ignorano gli estremi, con riferimento al concorso a 300 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 26 settembre 2014, nella parte in cui possano essere interpretati nel senso di giustificare il giudizio di non idoneità formulato nei confronti del ricorrente;
del Decreto Dirigenziale 26 settembre 2014 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del 30 settembre 2014 - 4a serie speciale - concorsi) con il quale è stato indetto il concorso per esami a 300 posti di notaio;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il dott. V F, premesso di aver partecipato al concorso, per esame, a 300 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 26 settembre 2014 del Direttore Generale della Giustizia Civile, ha impugnato, tra gli altri, il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.
Espone, in fatto, di essere stato dichiarato “non idoneo” dalla Commissione esaminatrice per asseriti errori riscontrati nella lettura della prova scritta relativa all'atto inter vivos di diritto civile e, conseguentemente, di non essere stato ammesso a sostenere le prove orali. Aggiunge che la suddetta Commissione esaminatrice, dopo la disamina della prima prova scritta, ha deciso che la riscontrata insufficienza dell’elaborato presentava le gravità richieste dall’art. 11, comma 7, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166 ed espresso quindi un giudizio di inidoneità nei confronti del candidato, con conseguente non ammissione alle prove orali.
2. Ciò premesso, deduce le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 11 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 24 APRILE 2006, N. 166 — VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.1 E SS. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 — DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E, TRA L'ALTRO, PER INGIUSTIZIA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E SVIAMENTO DI POTERE - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN SENSO ASSOLUTO E IN SENSO RELATIVO — VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ — VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
La Commissione avrebbe definito in modo non corretto i criteri che regolano la valutazione degli elaborati;tali regole di giudizio sembrerebbero intenzionalmente stabilite per procedere ad una estesa applicazione delle eccezioni al principio di valutazione contestuale e complessiva degli elaborati, senza che a ciò la Commissione fosse legittimata dalla disciplina di riferimento del concorso
La Commissione avrebbe individuato i criteri di cui all'articolo 10, comma 2, del d.lgs.n.166/2006, con una ampiezza, genericità ed omnicomprensività tali da ricomprendere tutti i possibili errori in cui può incorrere un candidato, sì da consentire all'organo valutante di pretermettere la regola generale della lettura di tutti gli elaborati, prima di formulare il giudizio di non idoneità del concorrente.
In ogni caso, le ipotesi di nullità e di grave insufficienza degli elaborati sarebbero state individuate in modo assolutamente generico.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEGLI ARTT. 10 E 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2006, N. 166 — VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ULTERIORE ASPETTO, DEGLI ARTT.1 E SS. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 — DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E, TRA L'ALTRO, PER INGIUSTIZIA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E SVIAMENTO DI POTERE - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN SENSO ASSOLUTO E IN SENSO RELATIVO — VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.
Il dott. F sarebbe stato, ingiustamente, giudicato "non idoneo", sulla base di una motivazione manifestamente non corretta;le asserite gravi insufficienze rilevate dalla Commissione in ordine agli elaborati del candidato, infatti, non parrebbero sussistere;non corretto sarebbe il giudizio formulato dalla Commissione in ordine all’elaborato inter vivos di diritto civile, in quanto viziato da travisamento dei fatti e da irragionevolezza, contestandosi errori che in fatto non sussistono e, in un caso, addirittura contrari alla disciplina specialistica di settore.
E’ ben vero che il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice del concorso notarile non può formare oggetto di sindacato giurisdizionale, ma la giurisprudenza ha chiarito che questa regola non trova applicazione nei casi in cui emergano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile;come sarebbe accaduto nel caso in esame e documentalmente comprovato.
Completata l’esposizione dei motivi di ricorso, il ricorrente avanza richieste istruttorie, chiedendo al Collegio ordinarsi all’Amministrazione intimata il deposito in “originale di tutti i documenti i verbali, le relazioni, gli atti ed i provvedimenti inerenti al procedimento di valutazione in questione.”
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento degli atti oggetto di censura.
3. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con mero atto formale, senza spiegare scritti difensivi.
4. Con ordinanza n. 5944 del 6 ottobre 2016 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata dalla ricorrente;con ordinanza n. 9731/2016 del 16 dicembre 2016 la sez. IV del Consiglio di Stato ha accolto l’appello del dott. F limitatamente alla sollecita fissazione del merito.
5. Con memoria depositata il 20 ottobre 2017, il ricorrente ha ripreso e sviluppato le censure svolte, insistendo nelle proprie conclusioni.
6. Il dott. G L non si è costituito in giudizio.
7. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, il dott. V F non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile per essere stato dichiarato non idoneo a conclusione della disamina delle sue prove scritte. In particolare, sulla base della lettura dell’elaborato relativo all'atto inter vivos di diritto civile (busta n. 867) e senza che venissero esaminati e valutati anche gli ulteriori due elaborati scritti, è stato giudicato "non idoneo" dalla Commissione esaminatrice, essendo stato il giudizio su detto elaborato di “gravemente insufficiente” ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166.
2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce un’articolata serie di censure avverso i criteri di valutazione determinati dalla Commissione. Le doglianze non sono meritevoli di favorevole considerazione.
Giova premettere che, nella fattispecie all’esame dell’adìto Giudice, la predeterminazione dei criteri di valutazione degli elaborati nonché dei criteri di determinazione delle gravi insufficienze costituiva ineludibile attività propedeutica della Commissione esaminatrice, avuto riguardo alla previsione dell’art. 10, comma 2, come richiamata, ai fini che ne occupano, dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. 166/2006.
2.1 E, invero, ai sensi della prima disposizione, “La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse”;mentre secondo l’art. 11, comma 7, precitato, “Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.
Risulta dunque di immediata evidenza che alla generale attività di fissazione dei “criteri che regolano la valutazione degli elaborati” (art. 10, comma 2) acceda quella di specifica individuazione delle tipologie di errori che sostanziano le ipotesi di “nullità” o “gravi insufficienze”, legittimanti l’arresto della correzione degli elaborati e la conseguente esclusione del candidato dalla partecipazione alle prove orali;e ciò, anche considerato che l’art. 11, comma 7, in esame, si limita alla menzione delle suddette ipotesi senza individuarne i contorni né i contenuti.
Ne consegue che per la Commissione esaminatrice costituiva uno specifico obbligo il precisare adeguatamente siffatte categorie mediante l’individuazione delle tipologie di “errori” suscettibili di essere ricondotte nell’ambito della generica declaratoria di legge, come la Sezione, del resto, ha già avuto modo di precisare a questo riguardo (da ultimo, TAR Lazio, Sez. I, nn. 4118, 3560 e 2900 del 2012).
2.2 Alla luce delle superiori considerazioni, destituita di fondamento risulta la censura secondo la quale, nella fissazione dei predetti parametri, la Commissione si sarebbe intenzionalmente dotata di regole di giudizio volte a procedere ad una estesa applicazione delle eccezioni al principio di valutazione contestuale e complessiva degli elaborati, declinando le ipotesi di nullità dell’atto in modo del tutto generico e omnicomprensivo, senza alcuna specificazione, senza che a ciò l’Organo valutativo fosse legittimato dalla disciplina di riferimento del concorso.
2.2.1 L’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 166 del 2006 non indica come i criteri devono essere predeterminati. A ciò si aggiunga che nella seduta del 28 aprile 2015 (verbale n. 7) la Commissione ha individuato prima le ipotesi di esclusione per inidoneità - id est la “nullità dell’atto, anche se solo parziale, per ragioni di natura formale o sostanziale”, e “gravi insufficienze consistenti ….” - e poi ha indicato le “condizioni per il giudizio complessivo di idoneità”, debitamente elencandole;in ogni caso, essendo le condizioni per il giudizio di idoneità individuate nel dettaglio, e non in via residuale, non rileva averle indicate dopo quelle di inidoneità.
2.2.2 In merito ai contenuti dell’attività di predeterminazione dei criteri, osserva il Collegio che la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha correttamente predeterminato i criteri di valutazione, per categorie generali ben definite e con riferimento ad ogni possibile giudizio (inidoneità immediata per gravi insufficienze, idoneità/inidoneità per insufficienze meno gravi), secondo formulazioni inequivoche, che immediatamente rinviano ad istituti del diritto positivo ed alla relativa scienza giuridica, nonché ad altri precisi parametri propri di ambiti di conoscenze logiche, tecniche e linguistiche generalmente condivise e ritenute indispensabili per l’esercizio della professione notarile (Tar Lazio, sez. I, 26 novembre 2015, n. 13365).
Ne discende la non ravvisabilità, nei predetti criteri “generali”, della contestata genericità della formulazione.
Mentre per ciò che specificamente attiene al criterio relativo alla grave insufficienza per “nullità dell’atto, anche se soltanto parziale, per ragioni di natura formale e sostanziale”, è evidente che la Commissione abbia stabilito che il possesso della conoscenza della nozione di nullità e della relativa disciplina acceda al complessivo bagaglio di competenze che immancabilmente qualifica il profilo richiesto al candidato per l’esercizio della professione notarile, anche in relazione alla redazione dell’atto notarile.
2.3 In ogni caso, giova a riguardo rammentare che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha più volte affermato che “L’attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia "ictu oculi” inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5862 del 2008;8 giugno 2007, n. 3012;11 aprile 2007, n. 1643;nonché TAR Lazio, sez. I, nn. 3560 e 2900 del 2012 e n. 35387 del 2010).
Tale condizione non ricorre nella fattispecie in esame ove la Commissione ha utilizzato criteri di valutazione chiari e pertinenti, garantendo anzi il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, che rappresenta il fine perseguito dal legislatore nel determinare la necessità di fissazione e verbalizzazione dei criteri “in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti” (cfr. Consiglio Stato , sez. V, n. 1398 del 2011).
2.4 E, pertanto, correttamente, in applicazione degli esposti criteri di correzione, la Commissione ha dichiarato inidoneo il candidato per grave insufficienze nell’elaborato inter vivos di diritto civile, atteso che, come la Sezione ha già affermato in sede di esame cautelare della vicenda, la valutazione di gravemente insufficiente anche di un solo elaborato, concretando l’ipotesi di errore c.d. ostativo, è in ogni caso tale da costituire motivo di inidoneità, così precludendo l’ammissione alle prove orali del concorso a posti di notaio.
3. Con il secondo motivo il ricorrente contesta le asserite gravi insufficienze rilevate dalla Commissione in ordine agli elaborati del candidato in quanto il giudizio sarebbe affetto da travisamento dei fatti e da irragionevolezza.
3.1 - Il vaglio giurisdizionale sollecitato con le proposte censure suggerisce di soffermarsi preliminarmente sull’ambito entro il quale lo stesso è consentito, al fine di parametrare specularmente l’ammissibilità delle doglianze sollevate avverso l’esercizio della discrezionalità valutativa, confluito nell’adozione del giudizio gravato.
3.2 In tale direzione, occorre rammentare che, dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l'apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
Come più volte affermato in giurisprudenza, anche della Sezione (Tar Lazio, sez. I, n. 2467 del 2012 e n. 26342 del 2010), il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 172 del 2006;Tar Lazio, sez. I, 6 settembre 2013, n. 4626).
Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.
La mancanza dei connotati della manifesta illogicità e irragionevolezza e l’assenza del “travisamento dei fatti” invocato dal ricorrente preclude quindi al Collegio di sindacare il merito della valutazione effettuata dalla Commissione, valutazione che peraltro appare al Collegio, nella sua sinteticità, ben motivata sotto ogni profilo contestato, con riferimento sia ai criteri di valutazione dalla stessa predeterminati sia alla gravità degli errori.
3.3 Il ricorrente non può quindi essere seguito laddove indirizza le sue censure avverso i dirimenti rilievi formulati dalla Commissione sull’elaborato in rassegna, e ciò in quanto, pur denunciando un “travisamento” degli elementi forniti dal candidato, egli viene in realtà a confutare nel merito i rilievi che il predetto Organismo ha sollevato in ordine alla interpretazione della traccia, alle tesi enunciate e alle soluzioni individuate dal candidato medesimo.
Il Collegio non può dunque prendere cognizione delle contestate valutazioni della Commissione, non trattandosi nella fattispecie dell’accertamento di un fatto o del rilievo di una manifesta illogicità valutativa, quanto piuttosto del compimento di un’attività valutativa e comparativa, dell’elaborato del candidato e dei rilievi della Commissione, a tutta evidenza preclusa all’adìto Giudice.
3.4 In definitiva, come affermato dal Consiglio di Stato, sulla base della documentazione in atti e nei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo, il giudizio reso dalla Commissione non appare affetto da profili di illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento manifesti, con riferimento alle rilevate carenze che hanno fondato la valutazione di inidoneità (sez. IV, ord., 1° aprile 2015, n. 1406).
3.5 Né il giudizio espresso dalla Commissione può essere smentito attraverso il richiamo effettuato dal ricorrente alla dottrina, o mediante la produzione in giudizio di pareri pro veritate , atteso che spetta in via esclusiva alla Commissione “la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico”, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate opinioni di soggetti terzi (Cons. St., sez. IV, n. 2781 del 2007).
3.6 Inconferenti devono infine ritenersi le censure rivolte a sostenere la non correttezza degli ulteriori rilievi formulati per completezza dalla Commissione sul medesimo elaborato che, non riferendosi a ipotesi di nullità o di gravi insufficienze, non sono autonomamente idonei a giustificare la dichiarazione di inidoneità del candidato.
4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto, disponendosi tuttavia la compensazione delle spese di lite, considerato che l’Amministrazione intimata non ha spiegato scritti difensivi.