TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-03-30, n. 202202134
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Pubblicato il 30/03/2022
N. 02134/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05335/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5335 del 2021, proposto da
L B, rappresentato e difeso dagli avvocati E D M, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
nei confronti
Anna D'Ambrosio, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale di proclamazione degli eletti alla carica del consiglio della 6° Municipalità del Comune di Napoli
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da D'Ambrosio Anna il 31/12/2021:
per l'annullamento
del verbale proclamazione degli eletti alla carica di consigliere della Municipalità VI Napoli
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di Anna D'Ambrosio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2022 la dott.ssa A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 16.12.2021 il ricorrente invoca l’annullamento del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale Elettorale della VI Municipalità e di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere della medesima Municipalità VI di Napoli – Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, del 13.11.2021, relativo alle consultazioni elettorali svoltesi in data 3 e 4 ottobre 2021, nella parte in cui non contempla tra gli eletti il ricorrente stesso, candidato nella lista denominata “Socialista Civica Ecologista Napoli Solidale Sinistra”, assegnando, invece, il 2° seggio disponibile della medesima lista alla controinteressata con conseguente relativa proclamazione alla carica di consigliere di Municipalità, e di tutte le operazioni elettorali ed in particolare di quelle relative alle sezioni: nn. 289, 301, 649, 659, 665, 667, 672, 674, 680 ed 869 ove e per quanto svoltesi in danno dei diritti e degli interessi del ricorrente stesso.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente formula i seguenti motivi di gravame:
-Violazione e falsa applicazione dei principi generali regolanti l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali e, segnatamente, degli artt. 57, 64 e 69 T.U. approva-to con D.P.R. del 16 maggio 1960 n. 570, nonché degli artt. 72 e 73 del T.U. degli Enti Locali DPR 12 agosto 2000 n.267 – eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione- ingiustizia manifesta;
-Violazione e falsa applicazione dei principi generali regolanti l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali e, segnatamente, degli artt. 57, 64 e 69 T.U. approva-to con D.P.R. del 16 maggio 1960 n. 570, nonché degli artt. 72 e 73 del T.U. degli Enti Locali DPR 12 agosto 2000 n.267 – eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione- ingiustizia manifesta.
Espone il ricorrente di avere partecipato, quale candidato per la lista n. 6, con il contrassegno “Socialista Civica Ecologista Napoli Solidale Sinistra”, alle consultazioni elettorali, svoltesi il 3 e 4 ottobre 2021, per il rinnovo del Consiglio di Municipalità VI di Napoli – Barra – Ponticelli – San Giovanni a Teduccio, e che alla predetta lista sono stati attribuiti 2 seggi;il ricorrente in particolare si è classificato al 3° posto (primo dei non eletti), con l’attribuzione, da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale, di 215 preferenze, mentre alla odierna controinteressata sono state attribuite 219 preferenze.
Senonchè, le operazioni elettorali sono state caratterizzate da numerosi errori di attribuzione del voto espresso dall’elettore e numerose sono state le incongruenze rilevate dallo stesso Ufficio Elettorale Centrale, il quale nel verbale di proclamazione ha dichiarato che le operazioni di verifica degli scrutini sono state particolarmente difficoltose a causa di errori nei verbali consegnati all’Ufficio.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli e la controinteressata, quest’ultima eccependo l’inammissibilità oltre che infondatezza dello spiegato gravame e spiegando a sua volta ricorso incidentale ed il T.A.R., all’udienza pubblica del 30.03.2022, ha trattenuto la causa per la decisione.
Osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è inammissibile per genericità e comunque infondato.
Ed invero, il Tribunale non ignora come, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, nel giudizio elettorale, il principio della specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova è da considerarsi attenuato, ancorché si richieda sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime (cfr ex multis Consiglio di Stato sez. III, 19/02/2020, n.1249).
Giova altresì ricordare che qualora non vi sia specifica contestazione dell'esposizione dei fatti contenuta nel verbale delle operazioni elettorali, ma il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio elettorale siano il frutto di una errata (e perciò illegittima) applicazione della normativa che regola le operazioni in questione, secondo la condivisibile giurisprudenza basta che il ricorrente produca un principio di prova idoneo, per tale intendendosi anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prodotta a sostegno del ricorso elettorale, per legittimare la richiesta al Giudice di disporre acquisizioni istruttorie (v. per tutte Ad. Plen. 32/2014).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che, nel valutare le dichiarazioni sostitutive, deve ulteriormente precisarsi che l'onere probatorio del ricorrente, notoriamente attenuato nel giudizio elettorale al pari dell’allegazione della specificità dei motivi di ricorso, sia circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma che debbano però essere “dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile” sì da essere idonei a legittimare l'attività acquisitiva del giudice (così Ad. Plen. 32/2014).
Condivisibile giurisprudenza ha in particolare osservato che “ Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, il cui valore probatorio è escluso nel rito ordinario, hanno una limitata rilevanza probatoria nel rito speciale elettorale;è necessario, peraltro, che le dichiarazioni prodotte contengano riferimenti circostanziati, necessari tanto a suffragarne l’attendibilità, quanto consentirne il riscontro di veridicità ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000. In particolare le dichiarazioni sostitutive devono avere un contenuto esauriente, quanto meno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e ritiene di aver riscontrato: non si chiede che il dichiarante individui il parametro di legge che si assume violato, ma semplicemente che rappresenti i fatti per come li ha potuti percepire direttamente ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 29/01/2019, n.727;nello stesso senso T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 09/07/2020, n.1275, ed ancora in termini, Consiglio di Stato sez. V, 22.1.2015, n. 266 e 27/03/2015, n. 1598).
Tanto premesso in punto di diritto, il Collegio osserva che nella fattispecie che occupa il ricorrente non ha adempiuto affatto all’onere probatorio sia pure attenuato, gravante su di lui, non avendo prodotto a sostegno delle proprie doglianze nemmeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra documentazione idonea a costituire un principio di prova plausibile e tale da corroborare le proprie affermazioni.
Peraltro il ricorrente nemmeno ha contestato specificamente l’eccepita corrispondenza tra i voti risultanti dalle tabelle di scrutinio e quelli riportati nell’impugnato verbale delle operazioni elettorali, essendosi limitato a formulare doglianze generiche e non supportate da nessun principio di prova circa le operazioni di scrutinio e l’attribuzione dei voti.
Orbene, a giudizio del Collegio, nel caso di specie, le solo asserite irregolarità ed incongruenze nella compilazione dei verbali elettorali non sono in grado di infirmare l'esito delle operazioni elettorali, giacché prive della benchè minima prova che nella specie sia stata alterata la volontà effettivamente espressa dal corpo elettorale.
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile perché meramente esplorativo e comunque infondato, mentre il ricorso incidentale spiegato in via subordinata dalla controinteressata va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite