TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-12-02, n. 202200881

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-12-02, n. 202200881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200881
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2022

N. 00881/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00326/2020 REG.RIC.

N. 00328/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e M M, con domicilio eletto presso il loro studio in Bastia Umbra, piazza Mazzini n. 66, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, sono ex lege domiciliati, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 328 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e M M, con domicilio eletto presso il loro studio in Bastia Umbra, piazza Mazzini n. 66, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Ufficio territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è ex lege domiciliato, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 326 del 2020:

- del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS-, recapitato il -OMISSIS-, e, per l’effetto, dell’atto correlato e presupposto, emesso dal Prefetto della Provincia di Perugia (prot. n. -OMISSIS-) il -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS--, con cui è stato disposto il divieto “di detenere le armi e le munizioni in suo possesso”;

quanto al ricorso n. 328 del 2020:

- del decreto emesso dalla Prefettura di Perugia in data -OMISSIS-, recapitato il -OMISSIS-, e, per l’effetto, dell’atto correlato e presupposto, emesso dal Questore della Provincia di Perugia il -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui è disposta la revoca del porto di fucile per uso venatorio e della carta europea armi da fuoco (CEAF);


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio territoriale del Governo di Perugia;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – In data -OMISSIS- le guardie volontarie giurate del Nucleo operativo di Perugia del WWF sorprendevano il minore -OMISSIS- in campagna, in attitudine di ricerca ed attesa di selvaggina a distanza irregolare (m 57) da immobile civile ed in possesso di fucile e cartuccera con munizioni. Veniva accertato che il sig. -OMISSIS- non era in titolare di licenza di caccia né di porto di fucile e che l’arma in suo possesso era di proprietà del padre, sig. -OMISSIS-.

Intervenuti sul posto, i Carabinieri della Stazione di Bevagna provvedevano al sequestro dell’arma.

2. – Con decreto del -OMISSIS-, il Prefetto della Provincia di Perugia disponeva nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di detenere armi e munizioni ingiungendo al medesimo di cedere a persona non convivente di quelle in suo possesso.

3. – Con decreto del -OMISSIS-, il Questore di Perugia disponeva nei confronti del sig. -OMISSIS- la revoca del porto di fucile per uso venatorio e della carta europea armi da fuoco (CEAF).

4. – Con ricorso del -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- impugnava in via gerarchica il decreto prefettizio del -OMISSIS-.

Il ricorso gerarchico veniva rigettato con provvedimento del Ministro dell’Interno del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.

5. – Con ricorso gerarchico del -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- impugnava davanti al Prefetto il decreto questorile del -OMISSIS-, di revoca della licenza di porto di fucile e della CEAF.

Con provvedimento del -OMISSIS-, il Prefetto di Perugia rigettava il ricorso gerarchico appena indicato.

6. – Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- (n. 326/2020 reg. ric.), il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il decreto del Ministro dell’Interno con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto prefettizio del -OMISSIS- recante il divieto di detenzione di armi e munizioni.

7. – Con distinto ricorso notificato e depositato il -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale il decreto prefettizio del -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico avverso la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio e della CEAF.

8. – I due ricorsi si basano sugli stessi motivi, con i quali il sig. -OMISSIS- ribadisce le censure già formulate nei due ricorsi gerarchici e respinte dall’Amministrazione, ovvero:

I. Violazione di legge ed eccesso di potere nell’applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà nella motivazione
: secondo il ricorrente, tanto il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, quanto la revoca della licenza di porto di fucile e della CEAF sarebbero illegittimi per omissione della comunicazione dell’avvio dei relativi procedimenti;

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 39 e 43 del r.d. n. 773/1931, difetto di motivazione ed eccesso di potere, distorta ed erronea configurazione, travisamento ed interpretazione dei fatti ed ingiustizia manifesta : il sig. -OMISSIS- sostiene che i provvedimenti di cui si controverte sarebbero illegittimi perché l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto di circostanze rilevanti, ovvero che l’arma di cui si discute non sarebbe destinata all’offesa alla persona, ma all’abbattimento della selvaggina;
che il ricorrente non avrebbe mai autorizzato il figlio all’uso del fucile, che sarebbe stato sottratto alla sua custodia solo per repentina ed esclusiva determinazione del minore;
che la sottrazione sarebbe avvenuta in un frangente in cui il ricorrente si era allontanato per esigenze lavorative;
che l’evento non ha cagionato alcun pregiudizio alla pubblica sicurezza;
che l’episodio contestato è stato unico ed isolato.

9. – L’Amministrazione intimata si è costituita nei due giudizi ed ha depositato memorie, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

10. – All’udienza pubblica del 18 ottobre 2022, viste le conclusioni delle parti come da verbale, le cause sono state trattenute in decisione.

11. – Il collegio rileva che i due ricorsi sono stati proposti per l’annullamento di due atti – i provvedimenti di rigetto dei ricorsi gerarchici proposti avverso il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e la revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso venatorio e della CEAF – che originano dalla medesima vicenda fattuale e che sono pertanto tra loro strettamente connessi sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Per esigenze di economia processuale, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 70 cod. proc. amm., le due cause possono dunque essere riunite.

12. – Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza, in linea generale, ai fini dell’adozione di provvedimenti di polizia diretti a salvaguardare la collettività dal pericolo dell’uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne e perciò finalizzati alla tutela preventiva della sicurezza e dell’ordine pubblico, quali la revoca del porto d’armi e il divieto di detenzione di armi e munizioni, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti che recano in sé oggettive e intrinseche ragioni di urgenza (Cons. Stato, sez. III, 23 ottobre 2019, n. 7200;
TAR Umbria, 22 agosto 2022, n. 651;
TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 giugno 2022, n. 3781;
TAR Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2022, n. 386;
TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 6 settembre 2021, n. 2501;
TAR Piemonte, sez. II, 10 maggio 2021, n. 470;
TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 gennaio 2020, n. 35;
TAR Campania, Salerno, sez. I, 17 giugno 2019, n. 1057;
TAR Umbria, 27 luglio 2016, n. 564).

Peraltro, deve anche osservarsi che, a norma dell’art. 21- octies , c. 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, il provvedimento, anche se discrezionale, « non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato », dimostrazione che, per quanto si dirà nel paragrafo che segue, il collegio ritiene che sia stata data dall’Amministrazione resistente.

13. – Quanto al secondo motivo di ricorso, il collegio osserva che il regio decreto n. 773/1931 reca una disciplina particolarmente rigorosa in relazione al rilascio ed alla conservazione dei titoli di polizia necessari per la detenzione e l’uso delle armi e attribuisce alle autorità di pubblica sicurezza un ampio potere valutativo in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive necessarie a garanzia della pubblica e privata incolumità e sicurezza. In particolare l’art. 39 del TULPS attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti qualora vengano a mancare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio del titolo di polizia ex art. 11 o i relativi destinatari risultino capaci di abusarne, mentre l’art. 43 riconosce al Questore la competenza di ricusare la licenza di porto d’armi a chi non dà affidamento di non abusarne.

Va evidenziata l’ampia discrezionalità di cui l’autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10, 11, 42 e 43 del TULPS, nell’apprezzamento delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di polizia relative al porto ed all’uso delle armi, e ciò per le evidenti ricadute che tali titoli abilitativi possono avere ai fini di un’efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico quali l’ordine e la sicurezza pubblica (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2022, n. 3329): detta valutazione, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non soltanto i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, con la conseguenza che il giudizio di non affidabilità è per certi versi più stringente rispetto a quello di pericolosità sociale, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2021, n. 8701;
Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2020, n. 2722;
Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2021, n. 1543).

Tra le situazioni che giustificano il giudizio prognostico di inaffidabilità rispetto all’uso delle armi rientrano anche quelle relative alla non corretta custodia delle armi (cfr. TAR Umbria, sez. I, 12 luglio 2021, n. 533).

Più specificamente, per quanto qui di interesse, la mancata adozione, nella custodia delle armi, delle cautele necessarie per impedire che minori degli anni diciotto che non siano in possesso della licenza dell’autorità possano giungere ad impossessarsene agevolmente è anzi penalmente sanzionata (art. 20- bis della legge n. 110/1975), a testimonianza dell’autonomo disvalore assegnato dall’ordinamento al comportamento omissivo così specificamente connotato (cfr. in proposito TAR Campania, Napoli, sez. V, 9 luglio 2021, n. 4753;
TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 29 ottobre 2018, n. 2189;
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 28 gennaio 2013, n. 197;
Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4718).

Infatti, con precipuo riguardo alla custodia delle armi ed al problema della loro accessibilità da parte di minorenni, recentemente il Consiglio di Stato, dopo avere ribadito che « è nota (…) la oramai univoca giurisprudenza amministrativa circa la natura eccezionale e derogatoria dei titoli abilitanti al possesso ed al porto delle armi da fuoco rispetto al generale divieto sancito dal vigente ordinamento a tutela dell’incolumità e degli altri diritti fondamentali della persona sanciti dall’articolo 2 della Costituzione », ha sottolineato « l’onere, per il titolare, di dover sempre dimostrare la presenza di tutte le necessarie cautele e l’assenza di ogni possibile pericolo circa un uso inappropriato delle armi, anche mantenendone una costante custodia ed evitando, per quanto d’interesse, che le stesse possano inavvertitamente andare in mano ad altri, e assolutamente evitando che vi possano essere contatti con soggetti di minore età » (Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2022, n. 4755).

Tanto premesso, risultano documentati dall’Amministrazione, attraverso i verbali degli organi ispettivi e di polizia che hanno proceduto ai necessari accertamenti, i fatti che hanno portato all’adozione dei provvedimenti impugnati.

Detti fatti non sono stati contestati dal ricorrente, che si è limitato a giustificarsi riferendo di non avere autorizzato il figlio all’uso del fucile, che sarebbe stato sottratto alla sua custodia solo per repentina ed esclusiva determinazione del minore, che la sottrazione sarebbe avvenuta in un frangente in cui il ricorrente si era allontanato per esigenze lavorative e che l’evento, rimasto isolato, non ha cagionato alcun pregiudizio alla pubblica sicurezza.

Dette ultime circostanze non incidono sul giudizio di inaffidabilità del ricorrente rispetto alla corretta custodia delle armi formulato dall’Amministrazione resistente, i cui atti sono pertanto da ritenersi immuni dai vizi lamentati dal ricorrente.

14. – In conclusione, i due ricorsi del sig. -OMISSIS-, previa la loro riunione, devono essere respinti.

15. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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