TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-11-02, n. 201610814
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Pubblicato il 02/11/2016
N. 10814/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2015, proposto da:
G A C, rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A D B, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione,
- del verbale n. 150 del 7.4.2014, dal quale risulta che la Commissione esaminatrice del concorso notarile bandito con D.D.G. del 22.3.2013 ha valutato il candidato contrassegnato con il n. 363 (odierno ricorrente) "non idoneo" per l'ammissione alle prove orali;
- del verbale della stessa Commissione n. 8 del 4.12.2013 con cui sono stati fissati i criteri per la valutazione degli elaborati;
- della graduatoria pubblicata il 14.11.2014, nel punto in cui il ricorrente non risulta essere stato ammesso alle prove orali e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Commissione Esaminatrice del Concorso Notarile;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 894/2015 del 26.2.2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il dott. G A C premetteva di aver partecipato al concorso per esame a 250 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 22 marzo 2013, e di non essere stato inserito nell’elenco degli idonei ammessi a sostenere la prova l’orale.
Il ricorrente, quindi, esponeva che la Commissione esaminatrice, terminata la disamina dell’elaborato concernente la redazione di un atto “mortis causa”, rilevava quattro gravi insufficienze, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006.
In particolare, le specifiche “gravi insufficienze” consistevano in: a) nullità, per “indeterminazione della istituzione degli eredi, con particolare riferimento alla posizione di Sempronia rispetto a quella del figlio Secondo”;b) grave insufficienza per incompletezza dell’atto “con riferimento alla lettera f) della traccia (v. omessa previsione del trasferimento dell’immobile oggetto del vincolo, agli eredi di Terzo, per il tempo di cessazione dello stesso)”;c) grave insufficienza “con riferimento alle lettere e) (v. costruzione del lascito in favore di Terzo, in termini di legato di somma) e g) (v. richiamo al legato di cosa altrui, per il caso di permuta dell’immobile oggetto del lascito in favore di Sempronia) della traccia”;d) presenza di errori di diritto nella parte teorica “con riferimento alla lettera c) della traccia (v. qualificazione della condizione di premorienza senza figli, in termini di clausola ‘si sine liberis decesserit’)”.
Premesso ciò, il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe, lamentando, in sintesi, quanto segue.
“ I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11 d. lgs. n. 166/2006 e dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità amministrativa. Violazione dell’art. 3 della l. 241/90. Macroscopico eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento, irrazionalità arbitrarietà e disparità di trattamento ”.
Era riscontrato un evidente errore di fatto in relazione alla individuata “nullità”, in quanto il ricorrente aveva in realtà proceduto alla determinazione della istituzione degli eredi, anche di Sempronia come tale, pur separandola dalla istituzione di Primo e di Secondo ma definendo i rapporti tra quest’ultimo e la stessa Sempronia con inserimento della “clausola di salvezza” ex art. 549 c.c.
La Commissione non aveva comunque specificato le ipotesi di “nullità” in fase di predeterminazione dei criteri, con conseguente difetto di motivazione sul punto.
Il dott. C, poi, lamentava travisamento dei fatti anche nel rilievo supra indicato sub d), in quanto l’argomento relativo alla clausola “si sine liberis decesserit” non era stato trattato nella parte teorica né la traccia questo obbligava, fermo restando che l’interpretazione della condizione di premorienza senza figli in termini di tale clausola era corrispondente a quanto desumibile da giurisprudenza recente della Corte di Cassazione.
Il rilievo riportato supra sub b) era generico, non avendo indicato la Commissione cosa intendeva per “incompletezza” e in quali profili si distinguesse dal mero “difetto di completezza” che determinava solo una “insufficienza” ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 166/06, pur essendo la soluzione prescelta dal ricorrente consapevole e giuridicamente corretta nonchè compatibile con il resto della traccia e individuata anche da altri candidati ritenuti idonei.
Il rilievo supra sub c) era altrettanto generico, non avendo indicato la Commissione cosa intendeva per “incongruità”, fermo restando che la soluzione prescelta era corretta e motivata, in riferimento a pronuncia sul punto specifico della Corte di Cassazione risalente al 1978.
La Commissione aveva in sostanza fondato il suo giudizio su un’interpretazione restrittiva della traccia che non aveva tenuto conto della soluzione prescelta, idonea comunque a rispettare la volontà del testatore.
“ II. Violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 166/06 e dei principi in materia di concorsi. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento” .
Richiamando i criteri di correzione di cui al verbale n. 8 all’uopo stilati dalla Commissione, il ricorrente lamentava la genericità dei criteri elaborati, soprattutto in relazione alle tracce concorsuali e alle differenze tra insufficienze gravi e mere insufficienze, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 11 d.lgs. n. 166/06, nonché alla definizione di “incompletezza” dell’atto e incongruità delle soluzioni adottate.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, rilevando l’infondatezza del ricorso in specifica memoria per la camera di consiglio.
Con l’ordinanza in epigrafe questa Sezione respingeva la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2016 – dopo il rinvio d’ufficio di quella originariamente prevista per il 18 maggio 2016 in prossimità della quale il ricorrente depositava una memoria illustrativa - la causa era trattenuta per la decisione di merito, previo rituale deposito da parte del ricorrente di un’ulteriore memoria “di replica”.
DIRITTO
Il Collegio rileva che il ricorrente nella sostanza contesta le valutazioni di “grave insufficienza” riscontrate nell’elaborato “mortis causa” dalla Commissione, in quanto asseritamente viziate da travisamento dei fatti e da profili di illogicità e irragionevolezza.
Il vaglio giurisdizionale sollecitato con le censure in questione suggerisce allora di soffermarsi preliminarmente sull’ambito entro il quale esso è consentito, al fine di parametrare l’ammissibilità delle doglianze sollevate avverso l’esercizio della discrezionalità valutativa, confluito nell’adozione del giudizio di inidoneità.
Ebbene, valga ricordare che è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, che il giudizio di legittimità avverso i provvedimenti relativi alla mancata ammissione alle prove orali del concorso notarile non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, per cui l'apprezzamento della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (per tutte: TAR Lazio, Sez. I, 26.11.15, n. 13367 e n. 2467/12 e 26342/10;nonchè Cons. Stato, Sez. IV, 13.10.14, n. 5048).
Ciò perché il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente - sul piano della legittimità – per “evidente” superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (per tutte: Tar Lazio, sez. I, 6.9.13, n. 4626).
Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, per cui deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio rileva l’assenza dei connotati della manifesta illogicità e irragionevolezza e l’assenza del “travisamento dei fatti” sotto i profili ora ricordati.
In primo luogo si ritiene che la censurata valutazione sia, nella sua sinteticità, ben motivata sotto ogni profilo contestato, con riferimento sia ai criteri di valutazione dalla stessa predeterminati sia alle plurime “gravi insufficienze” riscontrate.
Per quanto riguarda le censure di ordine generale sollevate dal ricorrente, il Collegio concorda con quanto osservato dalla difesa erariale, laddove risulta evidenziato che nessuna lacuna può evincersi dai criteri redatti dalla Commissione, da leggersi nel contesto dell’intera prova concorsuale e degli elementi normativi che la contraddistinguono, dato che per “incompletezza” dell’atto la Commissione non può che essersi riferita all’assenza di elementi, anche formali, necessari nella redazione di un atto notarile mentre per “difetto di completezza” non poteva che riferirsi alla carenza di motivazione nel giustificare, nella parte teorica, le scelte effettuate.
Così pure non si riscontra contraddittorietà nel rilevare anche inadeguatezza dell’atto in riferimento alle gravi insufficienze rilevate, dato che la loro presenza, nello specifico, ridondava sotto tale profilo sul mancato rispetto degli intenti e degli interessi delle parti, completando così il giudizio della Commissione.
Per quanto riguarda le specifiche censure sui singoli profili di grave insufficienza, il Collegio non può fare a meno di rilevare anche che, ai fini di quanto disposto dall’art. 11, comma 7, d.lgs. cit., un grave errore può essere anche quello afferente ad un singolo elaborato ovvero risultare nella omessa trattazione (o errata trattazione) di un istituto giuridico, quale inidoneità dell’analisi (Cons. Stato, Sez. IV, 28.11.12, n. 6037).
Nel caso di specie, comunque, il ricorrente non può quindi essere seguito laddove indirizza le sue censure avverso i dirimenti rilievi formulati dalla Commissione sull’elaborato in rassegna, in quanto, pur denunciando un “travisamento” degli elementi da lui forniti, viene in realtà a confutare nel merito i rilievi che la Commissione ha sollevato in ordine alla interpretazione della traccia, alle tesi enunciate e alle soluzioni individuate.
Il Collegio non può dunque prendere cognizione delle contestate valutazioni della Commissione, non trattandosi nella fattispecie dell’accertamento di un fatto o del rilievo di una manifesta illogicità valutativa, quanto piuttosto del compimento stesso di un’attività valutativa e comparativa, dell’elaborato del candidato e dei rilievi della Commissione, a tutta evidenza preclusa nella presente sede.
La Commissione ha proposto temi che prevedevano non già soluzioni corrette predeterminate in astratto, bensì più soluzioni possibili in concreto, purché correttamente costruite sul piano giuridico ed adeguatamente motivate;ne consegue che qualsiasi richiamo ad elaborati di altri candidati che abbiano astrattamente utilizzato gli stessi istituti giuridici non risulta in sé conferente, essendo di contro necessario verificare la concreta applicazione dell’istituto nel singolo atto e, di conseguenza, gli effetti che nel caso concreto ne derivano oltre che l’enunciazione delle ragioni giuridiche che ne giustificano l’impiego.
Non soccorre quindi, in senso contrario, il richiamo alla ritenuta disparità di trattamento, in quanto, per giurisprudenza costante, vi è la necessità di considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto e, comunque, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non servirebbe a sanare gli errori in cui è incorso il ricorrente (da ult. TAR Lazio, Sez. I, 10.11.15, n. 12704).
Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto soltanto della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati (Cons. Stato, Sez. IV, 13.10.14, n. 5048).
Tali conclusioni rilevano anche per le restanti censure ove il ricorrente tende a sostituire la propria considerazione critica al giudizio discrezionale della commissione in merito all’interpretazione della traccia, come confermato dalle stesse difese erariali che si sono soffermate sulla illustrazione delle ragioni della valutazione, che questo giudice non può delibare però, per quanto detto in precedenza.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo, in cui il ricorrente contesta in linea generale la genericità dei criteri di correzione.
Il Collegio evidenzia in primo luogo che l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 166/2006 non indica come i criteri devono essere predeterminati.
Inoltre, nel verbale n. 8 la Commissione ha individuato prima le ipotesi di esclusione per inidoneità - quali la “nullità dell’atto, anche solo parziale, per ragioni di natura formale o sostanziale”, e le “gravi insufficienze consistenti” - e poi ha indicato le “condizioni per il giudizio complessivo di idoneità”, debitamente elencandole.
Sui contenuti dell’attività di predeterminazione dei criteri, osserva il Collegio che la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha correttamente predeterminato i criteri di valutazione per categorie generali ben definite e con riferimento ad ogni possibile giudizio (inidoneità immediata per gravi insufficienze, idoneità/inidoneità per insufficienze meno gravi), secondo formulazioni inequivoche, che immediatamente rinviano ad istituti del diritto positivo ed alla relativa scienza giuridica, nonché ad altri precisi parametri propri di ambiti di conoscenze logiche, tecniche e linguistiche generalmente condivise e ritenute indispensabili per l’esercizio della professione notarile (Tar Lazio, sez. I, 26.11.15, n. 13365).
Ne discende la non ravvisabilità, nei predetti criteri “generali”, della contestata genericità della formulazione.
In ogni caso, giova a riguardo rammentare che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha più volte affermato che “L’attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia "ictu oculi” inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5862 del 2008;8 giugno 2007, n. 3012;11 aprile 2007, n. 1643;nonché TAR Lazio, sez. I, nn. 3560 e 2900 del 2012 e n. 35387 del 2010)”.
Tale condizione non ricorre nella fattispecie in esame ove la Commissione ha utilizzato criteri di valutazione chiari e pertinenti.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda contenziosa, possono comunque eccezionalmente compensarsi tra le parti.