TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-05-06, n. 202400144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-05-06, n. 202400144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400144
Data del deposito : 6 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2024

N. 00144/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2023, proposto da
P L P, P L P, M A, P B, N D P, A D F, F D S, G G, F S, L S, C S, rappresentati e difesi dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E C, R D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale

della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell'indennità di fine servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2024 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, ex Carabinieri, collocati a riposo, presentavano ricorso volto all’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, comprendendo i 6 scatti del 2,50% sull’ultimo stipendio, ex art.6 bis del D.L. n.387 del 1987 (conv. in Legge n.472 del 1987) e art.1911 del D.Lgs. n.66 del 2010, con condanna dell’INPS a procedere al conseguente pagamento, maggiorato di interessi e rivalutazione.

I ricorrenti deducevano la violazione dell’art.6 bis del D.L. n.387 del 1987 (conv. in Legge n.472 del 1987), dell’art.1911 del D.Lgs. n.66 del 2010, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990.

Gli interessati in particolare hanno fatto presente che il beneficio spetta, in base alla disciplina vigente, anche alle forze di polizia a ordinamento militare e con collocamento in quiescenza a domanda.

L’INPS si è costituito in giudizio, deducendo tra l’altro in rito l’inammissibilità del ricorso in ragione della omessa impugnazione di un provvedimento espresso di diniego di riconoscimento del diritto, e nel merito in ogni caso la sua infondatezza.

Nell’udienza del 22 marzo 2024, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio esamina in primo luogo l’eccezione di rito sollevata dall’Amministrazione resistente, da respingere siccome infondata, atteso che nel caso di specie si tratta comunque di gravame diretto all’accertamento di un diritto, nell’ambito della giurisdizione esclusiva riservata al Giudice amministrativo in materia di rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ex art.133, comma 1i c.p.a.;
e non v’è dubbio che vi sia contestazione da parte dell’Inps resistente in ordine alla spettanza del diritto preteso.

Nel merito il ricorso appare fondato e va pertanto accolto.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che, in base al combinato disposto di cui agli artt.6 bis, commi 1, 2 del D.L. n.387 del 1987 (conv. in Legge n.472 del 1987) e 1911 del D.Lgs. n.66 del 2010, il beneficio del computo sull’ultimo stipendio dei 6 scatti al 2,50% per la liquidazione del trattamento di fine servizio spetta al personale di polizia, anche a ordinamento militare (cfr., tra le altre, Cons. Stato, II, n.2985 del 2023), collocato in quescenza, anche a domanda (cfr., tra le altre, TAR Valle d’Aosta, n.41 del 2023), con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio;
inoltre i ricorrenti possiedono i predetti requisiti.

Pertanto agli stessi va riconosciuto il trattamento di fine servizio maggiorato dei 6 scatti del 2,50% sull’ultimo stipendio (cfr. in generale Cons. Stato, II, n.2831 del 2023, n.2762 del 2023, III, n.1231 del 2019).

Giova in ogni caso rilevare sul tema: che l’art.11 della Legge n.231 del 1990, che precludeva il beneficio per i pensionati a domanda, risulta abrogato, ex art.2268, comma 1, n.872 del D.Lgs. n.66 del 2010;
che il richiamo in senso ostativo all’art.4 del D.Lgs. n.165 del 1997 appare inconferente, riguardando l’articolo il trattamento pensionistico e non di fine rapporto;
che il superamento del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza, di cui all’art.6 bis comma 2 del D.L. n.387 del 1987 (conv. in Legge n.472 del 1987), non va qualificato come perentorio a effetto decadenziale, ma come semplice onere procedimentale (cfr. diffusamente su dette questioni e in via riepilogativa TAR Lazio, V, n.5114 del 2024).

Ne consegue la condanna dell’INPS al relativo pagamento, con somme maggiorate degli interessi computati al saggio legale e della rivalutazione monetaria, secondo il relativo indice ISTAT, dalla scadenza al soddisfo, calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, ex art.16, comma 6 della Legge n.412 del 1992, richiamato dall’art.22, comma 36 della Legge n.724 del 1994 (cfr. in ultimo, tra le altre, Corte Cass., Sez. Lav., ord. n.19978 del 2020, n.13624 del 2020).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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