TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-04-05, n. 201604107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-04-05, n. 201604107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201604107
Data del deposito : 5 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05314/2013 REG.RIC.

N. 04107/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05314/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5314 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D A, M C F e M S, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Cardarelli in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Fabio Ricci, Francesco Vangi, Flavio Narciso, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

1) quanto al ricorso:

- del decreto del Ministro della Giustizia datato 28.2.2013 (pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.3.2013);

- del decreto del Ministro della Giustizia datato 28.2.2013, nella parte in cui per il Distretto Notarile di Latina è stata prevista l'istituzione di una nuova sede notarile nel Comune di Formia e di una nuova sede notarile nel Comune di Itri;

2) quanto ai motivi aggiunti:

- dell'avviso pubblico del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III, Reparto Notarile, datato 31.5.2013, emesso ex artt. 1 e 9, l. 30/04/1976, n. 197, nella parte in cui sono state messe a concorso le nuove sedi notarili istituite con decreto del Ministro della Giustizia datato 28.2.2013, titolato "determinazione della residenza dei notai";

- dell'avviso pubblico del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III, Reparto Notarile, datato 31.5.2013, emesso ex artt. 1 e 9, l. 30/04/1976, n. 197, nella parte in cui per il Distretto Notarile di Latina sono state messe a concorso le nuove sedi notarili istituite con decreto del Ministro della Giustizia datato 28.2.2013, titolato "determinazione della residenza dei notai", ubicate nei Comuni di Formia e Itri;

- dell'eventuale decreto ministeriale/provvedimento con il quale è stato disposto il predetto avviso pubblico;

- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, i dott.ri D A, M C F e M S, notai titolari di tre delle attuali n. 4 sedi notarili del Comune di Formia (LT), al quale è aggregata la sede del confinante Comune di Itri, chiedevano l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe con cui era stata data attuazione al disposto di cui all’art. 12, comma 1, l. n. 27/2012 con il quale risultava aumentato (come misura straordinaria) di cinquecento posti il numero e la residenza dei notai sul territorio nazionale.

In particolare, i ricorrenti, evidenziando la circostanza per la quale la norma in questione richiamava i parametri di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 89/1913, sottolineavano che il contenuto del parere del Consiglio Notarile di Latina, anche sulla base del criterio espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato, individuava una sola sede, il Comune di Cisterna di Latina, nella quale operare una variazione in aumento delle sedi notarili nell’ambito del proprio distretto, laddove il decreto ministeriale impugnato, unitamente all’aumento di un posto presso la sede di Terracina, aveva provveduto alla istituzione di nuovi sedi notarili presso il Comune di Sabaudia e, per quanto di interesse, presso i Comuni di Formia ed Itri.

I ricorrenti lamentavano, quindi, in sintesi, quanto segue.

“I. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione della legge 24 marzo 2012 n. 27 art. 12 – Violazione o elusione dell’art. 4 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 smi. : non sono stati seguiti i criteri di cui all’art. 4.

L’art. 12 della l. n. 27/12 per la distribuzione nei distretti e nei singoli comuni dei nuovi posti richiamava l’applicazione dei parametri di cui all’art. 4, comma 1, l. n. 89/1913. Tali parametri – orientati a rendere al meglio il servizio ai cittadini - considerano la popolazione, la quantità degli affari, l’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, procurando che, di regola, ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

In particolare, i ricorrenti, in primo luogo, osservavano che l’ultima revisione “ordinaria” della tabella notarile risultava definita solo nel 2011 per cui, in occasione della revisione “straordinaria” di cui all’art. 12 cit., invece di procedere nuovamente con il c.d. “metodo circolare”, sarebbe stato sufficiente ripartire le nuove sedi su base proporzionale rispetto all’ultima revisione, con la conseguenza che il Distretto Notarile di Latina - nel quale il dato repertoriale risultava inferiore al dato repertoriale nazionale – non avrebbe dovuto essere interessato dall’allocazione di nuove sedi notarili.

Inoltre, applicando il suddetto “metodo circolare”, il Ministero della Giustizia si era discostato dagli altri parametri di legge, avendo riguardo al solo parametro della popolazione residente, senza bilanciamento con i diversi parametri della domanda di servizio notarile, dell’aspetto logistico e degli onorari repertoriali realizzati in loco, e tanto, in evidente violazione dell’art. 4 l. 16 febbraio 1913, n. 89.

In particolare, mancava la considerazione di ogni ulteriore aspetto logistico in relazione alla dislocazione sul territorio delle varie sedi e alla domanda in rapporto alla popolazione.

In relazione a quest’ultima, inoltre, venivano illogicamente istituite due nuove sedi, a Formia ed Itri, oltre le quattro sedi notarili già esistenti, mentre non si dava seguito all’indicazione del Consiglio Notarile di allocare una nuova sede nel Comune di Cisterna di Latina. Comunque, l’unico criterio adottato dall’Amministrazione teneva conto soltanto della media repertoriale – secondo un principio già non condiviso in sede giurisdizionale in precedenti di questo TAR e del Consiglio di Stato che erano riportati - e non della quantità degli affari, senza quindi comportare neanche una migliore risposta concorrenziale alla domanda di servizio pubblico notarile.

“II. Eccesso di potere per illogicità, e contraddittorietà di motivazione”.

Nonostante il chiaro dettato normativo dell’art. 4 cit. sul punto, risultava illogicamente disatteso il parere del Consiglio Notarile di Latina che aveva individuato una sola sede da allocare in altro Comune (Cisterna di Latina), con conseguente assenza di idonea motivazione sul punto, come più volta invece ritenuta necessaria da diverse pronunce giurisprudenziali che erano riportate;
veniva realizzata una illogica concentrazione di sedi notarili nei comuni costieri del sud pontino, in territori caratterizzati da località di vacanza e fluttuazioni della popolazione presente solo in determinati periodi dell’anno.

“III. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, in relazione alla concreta situazione della sede notarile dei ricorrenti”.

Soffermandosi, poi, sulla peculiare situazione degli odierni esponenti e sulle sedi ulteriori istituite a Formia/Itri, dove gli stessi sono titolari di sede notarile, parte ricorrente evidenziava, con dovizia di dati, come essa avrebbe subito un pregiudizio dall’aumento del numero di sedi nello stesso Comune, già servito da quattro sedi notarili, in relazione al reddito repertoriale medio annuale non particolarmente elevato e destinato a ridursi ulteriormente per effetto del disposto aumento, con illogica sperequazione rispetto alle sedi notarili ubicate nei Comuni del nord pontino, peraltro aventi redditi repertoriali medi più elevati.

Nella more era adottato il d.m. in epigrafe indicato con il quale era indetto il relativo concorso per l’assegnazione delle sedi notarili individuate ed i ricorrenti ne chiedevano pure l’annullamento, previa sospensione, mediante rituali motivi aggiunti in cui lamentavano l’illegittimità derivata da quanto evidenziato con il ricorso introduttivo.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo la reiezione del gravame;
in via pregiudiziale, la difesa erariale eccepiva la mancata integralità del contraddittorio, evidenziando che il ricorso non risultava notificato ad alcun controinteressato.

Con l’ordinanza n. 3327/2013 la Sezione rigettava la domanda cautelare.

Alla Pubblica Udienza del 23 marzo 2016 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’infondatezza del gravame complessivamente valutato consente di prescindere dal preliminare esame delle eccezioni spiegate dalla difesa erariale in tema di mancata integralità del contraddittorio.

Passando all’esame del ricorso, il Collegio ritiene rilevante evidenziare che, nel caso di specie, la questione in esame, pur attenendo all’incremento e alla distribuzione sul territorio di sedi notarili, si connota per la particolarità costituita dalla circostanza che l’incremento attuato con il decreto del Ministro della giustizia 28 febbraio 2013 (impugnato in questa sede) è stato disposto direttamente e puntualmente dal legislatore a fini “straordinari” e per le finalità ivi descritte.

L’art. 12 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ha stabilito, al comma 1, che la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), è aumentata di cinquecento posti.

Al comma 2 la norma ha previsto che, con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, i posti di cui sopra fossero distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui allo stesso articolo 4 della legge n. 89 del 1913.

Il Collegio evidenzia, quindi, sin da ora - come già ritenuto in fattispecie identica - che l’aumento “straordinario” delle sede notarili nel caso di specie ha seguito l’impulso del legislatore diretto allo sviluppo di forme di “concorrenza” e “competitività” e che tale deve essere, a sua opinione, il “filo conduttore” che deve orientare l’interprete nella fattispecie odierna in esame (Tar Lazio, sez. I, 10.7.2014, n. 7371).

Continuando l’esame della normativa di riferimento, si richiama poi l’art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”, come sostituito dall’art. 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale stabilisce che il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che “di regola” ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

Il comma 2 della stessa disposizione prevede anche che la tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.

Passando all’esame del primo motivo di ricorso, il Collegio evidenzia – secondo quando sottolineato in precedenza – che la relazione allegata al decreto impugnato correttamente richiama la “ratio” della decretazione d’urgenza applicata, che vede il suo fondamento nella “straordinarietà” dell’iniziativa per favorire una più capillare diffusione sul territorio e un più efficiente sistema “concorrenziale” nell’ambito della professione notarile e per il quale il legislatore ha ritenuto, in primo luogo, di dare un rilevante incremento alle relative sedi sull’intero territorio nazionale, al fine di conseguire un miglioramento del servizio in termini di crescita e di competitività.

La relazione riferisce poi come i parametri recati dall’art. 4 “legge notarile” – richiamato nella predetta decretazione d’urgenza – abbiano valore indicativo, ovvero siano idonei a orientare la discrezionalità ministeriale come criteri di massima, senza esaurirla.

Ebbene tale conclusione, censurata dai ricorrenti secondo quanto riportato in narrativa, appare al Collegio condivisibile.

In tal senso conclude infatti la giurisprudenza, rilevando l’inesistenza di vincoli nei criteri relativi all’aumento dei posti in misura determinata, con conseguente disponibilità, in capo all’amministrazione, di un margine di discrezionalità nella ponderazione dei singoli parametri indicati in astratto dal legislatore (C. Stato, Sez. IV, 7.12.00, n. 6495;
29.2.96, n. 216).

Anche questa Sezione ha osservato che in sede di revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, l’amministrazione dispone di un rilevante margine di discrezionalità nella ponderazione dei singoli parametri normativi;
e, ferma la necessità di una valutazione globale, la stessa può in tale ambito attribuire rilevanza determinante solo a taluni fra i detti parametri o alle modifiche quantitative negli stessi intervenute durante il periodo di riferimento (ex multis, Tar Lazio, Sez. I, 10.7.2014, n. 7372;
7.2.13, n. 1358;
23.1.13, n. 751;
6.11.00, n. 8931).

In sostanza, gli indici indicati dall’art. 4 l. 89/1913 non necessariamente devono formare oggetto di complessiva ovvero unitaria ovvero contestuale considerazione, atteso che la potestà discrezionale in materia assegnata al Ministero della giustizia ben può trovare legittima espansione anche a fronte dell’assorbente rilievo annesso a taluno di essi (TAR Lazio, Sez. I, 10.7.2014, n. 7344;
12.2.13, n. 1534).

Ciò – ad opinione del Collegio – se vale per la revisione “ordinaria” delle “tabelle notarili” tanto più deve valere per la presente “revisione straordinaria” di cui al d.l. n. 1/12, ancorata essenzialmente al parametro dello sviluppo della concorrenzialità e della competitività, per cui, nel predetto quadro di riferimento, a fronte dell’aumento delle sedi notarili recato direttamente dalla legge ed ai fini sopra evidenziati, la relazione ministeriale ha illustrato a sufficienza come l’Amministrazione abbia reputato necessario discostarsi in alcuni casi dal parametro demografico a favore del solo parametro del volume e della qualità degli affari, ritenuto prevalente nella dinamica e nell’articolazione dell’economia moderna, che pone in primo piano nella professione notarile l’essenziale entità e il valore stesso, globalmente inteso, delle negoziazioni, da intendersi complessivamente valutate nello scenario in considerazione che, alla luce dello sviluppo delle modalità di comunicazione tecnologica e di incremento delle vie di comunicazione, ben può privilegiare solo alcuni parametri della “legge notarile” del 1913.

Sotto tale dirimente profilo, inoltre, la relazione suddetta – costituente la motivazione della scelta discrezionale dell’Amministrazione - ha anche precisato come all’uniformità dei criteri applicati per le scelte complessive non potesse non fare da contrappeso la distinzione di criteri per singoli distretti, attesa la logica della decretazione d’urgenza sopra richiamata fondata sull’incremento della competitività e della concorrenza sull’intero territorio nazionale.

Appare priva dei caratteri di illegittimità denunciati, quindi, la scelta ministeriale, coerente con le su ricordate premesse fondate sulla scelta legislativa, di utilizzare il c.d. “metodo circolare”, con il quale è stato calcolato il reddito medio annuo nazionale e il reddito medio annuo distrettuale, ed è stato distribuito il numero di notai per ciascun distretto rapportando il primo al secondo.

Non appare illogico sotto tale profilo, quindi, e proprio per la peculiarità e straordinarietà della distribuzione di nuove sedi in questione, che l’Amministrazione abbia omesso di considerare la soluzione prospettata dai ricorrenti, conforme al parere espresso dallo stesso Consiglio Notarile di Latina, dato che non si è trattato di redistribuire l’allocazione delle sedi secondo i consueti schemi ma di introdurre ulteriori riferimenti ai fini prettamente concorrenziali e di incremento dell’offerta voluti direttamente dal legislatore.

Il bilanciamento tra i vari indici indicati dalla legge risulta in via generale effettuato ma con non illogica prevalenza di quello legato alla quantità e volume degli affari, che principalmente appare relazionato ai profili di sviluppo della concorrenzialità e competitività di cui alla decretazione di urgenza per tale intervento “straordinario”.

Non risulta, poi, che l’altro parametro legato alla popolazione costituisca un’entità minima da rispettare in quanto – come anticipato – la locuzione “di regola” di cui al testo normativo individua a sufficienza il carattere meramente tendenziale e derogabile del parametro in questione.

L’insieme dei dati numerici della popolazione, infatti, deve essere letto e verificato alla luce dell’introduzione di una maggiore concorrenzialità tra sedi limitrofe, per cui, in tale occasione, appare logica e non irrazionale la scelta dell’Amministrazione di fondarsi sulla media repertoriale che meglio di ogni altra, sotto tale profilo, riscontra l’esigenza di “maggior diffusione sul territorio” del servizio offerto dal notaio, come specificato nella relazione ministeriale.

Proprio perché “il repertorio” attiene alla capacità produttiva del singolo notaio – come evidenziato dal ricorrente – non appare illogica la scelta di fondare su tale parametro la distribuzione “straordinaria” delle nuove sedi ai fini di sviluppo e incremento della concorrenzialità.

Sotto tale dirimente profilo, quindi, non può assumere rilevanza contraria il richiamo di parte ricorrente alla mancata considerazione della circostanza per la quale la domanda di servizi notarili possa essere formata anche da soggetti non effettivamente e permanentemente residenti nel Comune, in territori caratterizzati da località di vacanza e fluttuazioni della popolazione presente solo in determinati periodi dell’anno, atteso che non è il parametro della territorialità quello preso a riferimento nella discrezionalità riconosciuta in tal campo all’Amministrazione, né quello legato ai costi degli studi notarili, che possono essere oggetto di rivisitazione da parte degli stessi interessati, per i quali non è prescritto uno standard minimo di ampiezza o allocazione.

Al fine, poi, dell’individuazione delle singole sedi, l’Amministrazione ha stabilito di operare nel senso della maggiore e più equa distribuzione delle sedi in aumento, tenendo presenti, ove possibile, i pareri delle Corti di Appello e dei Consigli notarili distrettuali (questi ultimi, in particolare, laddove ritenuti “portatori di effettive esigenze territoriali” e non valorizzanti “criteri del tutto estranei ai parametri normativi di riferimento ovvero generici o di non obiettiva valutabilità”), e di avere riguardo, solo “per quanto possibile” – secondo la locuzione “di regola” usata dal legislatore - alla corrispondenza tra sede notarile, popolazione di almeno 7.000 abitanti e media repertoriale annua dell’ultimo triennio di almeno € 50.000,00.

La relazione – come sopra evidenziato dal Collegio - non manca di notare che il ricorso ai consueti parametri di riferimento del procedimento non potesse non essere influenzato dalla straordinarietà dell’intervento, caratterizzato come detto da un rilevante aumento di sedi notarili disposto direttamente dalla legge, con conseguente implementazione della loro valenza, già di per sé meramente indicativa.

Per quanto concerne, in dettaglio, il distretto di riferimento della sede dei ricorrenti, la relazione rappresenta le ragioni per le quali si è provveduto in difformità dalle riflessioni espresse dal Consiglio notarile, procedendo, nello specifico, ad “istituire la nuova sede notarile di Itri in considerazione dell’altro numero dei residenti” e “ad incrementare di un posto le sedi notarili nei comuni di Formia, Sabaudia e Terracina in considerazione del rilevante dato di popolazione residente, non incidendo in misura significativa sulla media repertoriale, rimasta prossima a quella media del distretto”.

In relazione a quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, il Collegio, nel richiamare la giurisprudenza per la quale il parere del Consiglio notarile territoriale non è vincolante e può essere disatteso dal Ministero, evidenzia – come questa Sezione ha precisato - che dallo stesso l’Amministrazione può discostarsi con apposita motivazione che può essere considerata sufficiente quando, pur non confutando specificamente le singole indicazioni contenute nei predetti pareri, dia in ogni caso conto delle ragioni che hanno giustificato le proprie determinazioni (TAR Lazio, Sez. I, 7.2.13, n. 1358;
2.1.13, n. 5;
4.1.13, n. 61 e 7.2.13, n. 1358;
Cons. Stato, Sez. IV, 5.12.06, n. 7135 e 20.5.03, n. 2716).

In particolare, questa Sezione (TAR Lazio, Sez. I, 23.1.13, n. 747) ha ulteriormente precisato che: se "i pareri espressi dai consigli notarili e dalle Corti d’appello hanno … la evidente funzione di rappresentare all’amministrazione centrale le singole caratteristiche delle realtà locali, suggerendo ed indicando le eventuali soluzioni … più adeguate per la migliore organizzazione locale del servizio notarile e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal legislatore, tuttavia questi elementi di conoscenza non possono essere considerati assolutamente vincolanti dall’amministrazione, la quale deve valutarli contemperando in un quadro nazionale di insieme tutte le singole esigenze locali;
ciò trova conferma nella stessa individuazione dei criteri di cui l’amministrazione deve tener conto ai fini dell’adozione del provvedimento finale e che rappresentano lo strumento ritenuto congruo e adeguato dal legislatore, per un verso, ai fini del corretto esercizio della discrezionalità (per evitare cioè che essa sconfini nell’arbitrio e nella irrazionalità), e, per altro verso, proprio al fine di assicurare il giusto contemperamento degli interessi locali con quelli nazionali. Le predette considerazioni consentono di affermare l’esclusione di un carattere vincolante degli apporti dei consigli notarili, che vanno valutati contemperando unitariamente le singole esigenze locali in un quadro d’insieme, che va composto con il ricorso ai criteri normativamente individuati. Deve, indi, concludersi che il dettato normativo rappresenta l’elemento centrale nell’ambito del quale l’amministrazione procedente deve rinvenire il principio orientativo della propria azione, laddove sussista dissonanza con le esigenze rappresentate in sede locale. In particolare, i parametri normativi di riferimento della procedura costituiscono lo strumento per effettuare il compiuto apprezzamento dei pareri resi dai consigli notarili e dalle Corti d’appello e la conseguente valutazione del contenuto degli stessi, anche con riferimento a singole particolarità incidenti sulla distribuzione dei posti di nuova introduzione. In altre parole, se, da un lato, l’esame degli apporti endoprocedimentali obbligatori da parte dell’amministrazione centrale deve necessariamente connotarsi di effettività, dall’altro, l’atto finale non deve necessariamente aderire a soluzioni omogenee con le valutazioni dei soggetti obbligatoriamente consultati nel procedimento de quo, laddove lo stesso risulti comunque rispondente alle esigenze sottese dai parametri normativamente fissati. Quanto alla misura dell’esternazione del dissenso, le motivazioni addotte dall’amministrazione procedente possono essere considerate sufficienti quando, pur non confutando specificamente le singole indicazioni contenute nel parere, diano adeguatamente conto delle ragioni che hanno giustificato le proprie determinazioni (C. Stato, IV, 5.12.2006, n. 7135;
20.5.2003, n. 2716)”.

Alla stregua delle predette coordinate ermeneutiche, non si possono condividere le censure sul tema formulate dalla parte ricorrente, che si sostanziano sul rilievo per il quale erano assenti indicazioni e motivazioni idonee a giustificare la mancata osservazione del suggerimento di individuare una nuova sede in altro Comune. Si è già infatti visto, in forza delle considerazioni appena sopra esposte, che la eventuale non conformità dell’atto finale del procedimento “de quo” con il parere espresso dal Consiglio notarile non ridonda in vizio dell’atto, laddove sia possibile appurare che il parere sia stato adeguatamente ponderato e il diverso convincimento venutosi a formare risponda a esigenze, adeguatamente esternate, il cui apprezzamento è specificamente rimesso all’amministrazione centrale, sulla base di evidenze cui lo stesso contesto delineato dal quadro normativo conferisce rilevanza.

E si è pure visto come, nel caso di specie, la relazione al decreto ministeriale permette di osservare che il parere del Consiglio notarile di Latina è stato acquisito, esaminato, richiamato e comunque tenuto in considerazione, anche se non è stato condiviso.

Ulteriori ragioni sono esternate nella relazione, che dà conto in via generale anche dei motivi per i quali il criterio della popolazione è stato talvolta disatteso ed è stata conferita una particolare rilevanza al criterio dell’entità e il valore delle negoziazioni, rappresentate dal reddito repertoriale, ciò che prescinde, come dato “ex se” indicativo, dalla vigenza o meno di tariffe legali.

La stessa relazione provvede poi ad applicare i criteri generali alla realtà costituita, tra altri, dal distretto in parola, traendone le dovute conseguente in sede di individuazione del numero e delle residenze dei posti portati in aumento.

Deve pertanto concludersi che gli atti gravati risultano indenni da censure sia in relazione al profilo della loro rispondenza a legge e a logicità, sia in relazione all’adeguatezza della motivazione, anche laddove si registra il contrario avviso rispetto al parere del Consiglio distrettuale, secondo i criteri giurisprudenziali sopra richiamati.

Ciò chiarito, e passando all’esame del terzo motivo di ricorso, non possono condividersi nella presente sede di legittimità le specifiche doglianze dei ricorrenti in ordine all’istituzione di nuove e/o ulteriori sedi notarili, nel territorio di operatività, dato che tra gli scopi primari dell’iniziativa legislativa d’urgenza, come recepita nella relazione ministeriale, vi era quello della maggior concorrenzialità, non illogicamente corrispondente ad una maggiore diffusione sul territorio, fermo restando che il medesimo legislatore del 2012, proprio al fine della maggior competitività tra coloro che esercitano tale funzione, ha introdotto anche la definitiva abrogazione di ogni tariffa notarile.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che anche il parametro del rapporto tra notaio e popolazione, previsto dall’art. 4 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, non è un valore assoluto ma relativo, essendone ammessa la deroga in ragione di specifiche esigenze (Tar Lazio, Sez. I, 4.1.13, n. 62;
Cons. Stato, Sez. IV, 6.4.82, n. 227;).

Nella specie, l’amministrazione ha comunque dato atto dei motivi – condivisibili secondo quanto sopra – che l’hanno indotta a derogare talvolta al criterio della popolazione minima e a valorizzare il criterio dell’apprezzamento delle concrete realtà economiche locali.

La congruenza e la logicità di tale scelta, nel contesto normativo cui il decreto impugnato ha dato attuazione, si profilano quindi prevalenti sulle considerazioni specifiche e soggettive di parte ricorrente.

L’infondatezza del ricorso per quanto finora dedotto comporta, poi, l’infondatezza anche dei motivi aggiunti, orientati a lamentare esclusivamente l’illegittimità derivata del decreto ministeriale.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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