TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2018-05-29, n. 201800523
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2018
N. 00523/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati B A, C F, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio “fisico” eletto presso lo studio dell’avv.to C F in Brescia, Via Carlo Zima n. 5;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio “fisico” ex lege presso la propria sede in Brescia, Via S. Caterina, 6;
Legione Carabinieri Lombardia - Comando Provinciale di Bergamo, Ministero della Difesa, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- DEL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO DI BERGAMO IN DATA 2/2/2018, NOTIFICATO IL 23/2/2018, RECANTE IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA LICENZA DI PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEGUENTE, COMPRESA LA NOTA EX ART. 10-BIS DELLA L. 241/90, LE NOTE DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BERGAMO (RAPPORTO INFORMATIVO DEL 28/4/2017 E CONFERMA DEL 4/11/2017).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bergamo e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che la giurisprudenza dei giudici d’appello è costante nell’affermare, nel nostro ordinamento, il divieto per i cittadini di portare le armi, sancito dall’art. 699 del codice penale e dall’art. 4 comma 1 della L. 110/75, per cui la licenza costituisce eccezione a una preclusione di carattere generale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 14/2/2017 n. 647; sez. III – 26/10/2016 n. 4495);
- che l’assenza di posizioni di diritto soggettivo in materia giustifica l’ampiezza del potere discrezionale dell’amministrazione, il quale “non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso” (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 8/4/2016 n. 434);
- che, a fronte del bene della sicurezza collettiva, il possesso da parte di un cittadino di un’arma per difesa personale non rientra nello statuto ordinario dei diritti appartenenti al singolo ma costituisce un quid pluris , la cui concessione risente della necessità che, stante il potenziale pericolo rappresentato dalla sua detenzione e dal suo utilizzo, l’amministrazione si cauteli mediante un giudizio prognostico che, ex ante , escluda la possibilità di abusi (T.A.R. Emilia Romagna Parma – 18/2/2017 n. 61);
- che il carattere fortemente vincolistico della legislazione sulle armi rivela la tendenza ad escludere ogni favore all'impiego dei mezzi di autotutela dei singoli e la necessità di evitare la loro diffusione tra la collettività, in quanto fonte potenziale di minaccia per la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva (T.A.R. Toscana, sez. II – 4/4/2017 n. 509);
- che, se il possesso delle armi non integra un posizione sostanziale di diritto – ma costituisce piuttosto il frutto di una valutazione discrezionale che apprezza l’assenza di profili sfavorevoli e riscontra specifici motivi positivi – l’autorizzazione